n. 169 del 09.12.2010 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 795 - Risoluzione ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio “Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell’assistenza umanitaria” - COM (2010) 600 del 26 ottobre 2010
La I Commissione ”Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa, nonché l’art. 6, comma 2, della Legge regionale n. 16 del 2008;
Visto l’articolo 5, comma 3, della Legge n. 11/2005;
Vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 512 del 7 ottobre 2010 contenente “Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea - Sessione comunitaria 2010”, in particolare le lettere a), b), c), f), g);
Vista la lettera del Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 33188 del 10 novembre 2010);
Vista la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo e al Consiglio “Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell’assistenza umanitaria” - COM (2010) 600 del 26/10/2010;
Visto il parere reso dalla III Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità, nella seduta del 18/11/2010 (prot. n. 34256 del 18 novembre 2010);
Vista la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ”Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
Considerato che nella suddetta Comunicazione la Commissione europea espone le proprie proposte per attuare il nuovo quadro giuridico introdotto dal Trattato di Lisbona per la protezione civile e l’assistenza umanitaria, cogliendo l’occasione per articolare, nell’Unione europea, una capacità di reazione alle catastrofi ancora più forte, esaustiva, coordinata ed efficiente;
Considerato che il settore della protezione civile è indicato dall’articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea come settore in cui l’Unione può svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri;
Considerato che la riforma del titolo V, parte II, della Costituzione ha individuato la materia della protezione civile quale materie di competenza legislativa concorrente;
Considerato che la Comunicazione preannuncia la presentazione di proposte legislative per l’attuazione delle proposte fondamentali nel corso del 2011;
a) Si esprime in senso favorevole alle proposte relative alle misure di protezione civile, rilevando che le stesse sono in linea con il modello di intervento nazionale e regionale. In particolare osserva che:
- la comunicazione prevede l’istituzione del Servizio per l’Azione Esterna dell’U.E., creando così una effettiva ed efficace struttura per il coordinamento ed il supporto logistico necessario per gli interventi urgenti a seguito di gravi emergenze, sia all’interno dei Paesi comunitari che all’esterno;
- tale intervento coordinato si basa su una pianificazione anticipata con gli Stati nazionali, al fine di disporre delle risorse essenziali da dispiegare immediatamente;
- gli Stati nazionali, con il concorso delle Regioni mettono a disposizione le risorse, organizzate in moduli funzionali, e ne gestiscono l’impiego nel contesto del coordinamento comunitario;
- la pianificazione di emergenza consentirà anche di verificare eventuali carenze nella capacità di risposta e conseguentemente di individuare mezzi integrativi finanziati dall’Unione Europea;
- la Regione Emilia-Romagna aderisce al modello di intervento proposto nella comunicazione U.E. e manifesta la disponibilità, nel contesto del coordinamento operativo e di compatibilità finanziaria nazionali, a mettere in comune moduli specialistici di protezione civile per aderire alle operazioni di soccorso attivate dall’Unione Europea;
- la Regione Emilia-Romagna propone, quale riferimento metodologico ed organizzativo, di sviluppare la pianificazione nazionale per rispondere alle esigenze comunitarie, di fare riferimento al progetto “Colonna Mobile nazionale delle Regioni”, sviluppato in coordinamento con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile e già operativo;
- la Regione Emilia-Romagna propone di adottare in sede comunitaria analoghe misure anche in tema di prevenzione dei rischi, in quanto strettamente connesso alla pianificazione di emergenza, al fine di rendere omogenee e coordinate le metodologie di analisi, le tipologie di intervento per la messa in sicurezza e la riduzione dei rischi maggiori ed i sistemi di allertamento.
b) Sulla base di quanto precede rileva l’opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana.
c) Dispone l’invio> della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento.<p>
d) Impegna la Giunta a monitorare la presentazione delle proposte legislative preannunciate dalla Commissione europea per il 2011 nei settori interessati dalla Comunicazione.
e) Dispone l’invio> della presente Risoluzione, per opportuna conoscenza, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell’inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.<p>
Approvata all’unanimità nella seduta del 24 novembre 2010, ai sensi dell’articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e dell’articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2008.