n.194 del 19.07.2023 periodico (Parte Seconda)
Modifiche alla Direttiva in materia di procedimenti disciplinari
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Visti:
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ed in particolare gli articoli da 55 a 55 novies, che dettano disposizioni di carattere imperativo in materia di responsabilità, sanzioni, forme e termini del procedimento disciplinare;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), e segnatamente:
a) gli articoli da 23 a 27, che disciplinano il regime della responsabilità dei dipendenti;
b) l’articolo 37, comma 5, lettera d), secondo cui l’Ufficio di Presidenza individua i criteri e i limiti specifici delle funzioni dirigenziali relative ai procedimenti disciplinari;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che - in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - ha innovato gli articoli da 55 a 55 novies del D.lgs. n. 165 del 2001, tra l’altro ampliando le funzioni dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito UPD), mediante l’attribuzione allo stesso della competenza per tutte le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale;
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza 24 gennaio 2018, n. 9 (Direttiva in materia di procedimenti disciplinari), che ha modificato l’assetto del medesimo UPD, prevedendone una composizione collegiale in luogo di quella monocratica, in coerenza con le nuove funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente;
Vista la delibera di Giunta regionale 27 marzo 2023, n. 474 (Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025), adottata a seguito dell’avvenuta intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, che disciplina per la Giunta alla Sezione III “Comitato di Direzione della Giunta Regionale” e alla Sezione VIII disciplina i “Procedimenti disciplinari”;
Viste le delibere dell’Ufficio di Presidenza:
- n. 22 del 21 aprile 2022 recante “Approvazione linee d’indirizzo in materia di organizzazione e definizione dei fabbisogni di personale 2022-2024 della Direzione generale - Assemblea legislativa”;
- n. 23 del 5 maggio 2022 recante “Intesa in materia di disciplina organica della gestione del personale regionale (delibera di giunta 7 marzo 2022, n. 324)”;
- n. 25 del 19 maggio 2022 recante “Riorganizzazione della Direzione generale – Assemblea legislativa e conferimento d'incarico al Direttore generale”;
Viste le determinazioni del Direttore generale dell’Assemblea legislativa:
- n. 369 del 26 maggio 2022 “Prima attuazione della riorganizzazione della Direzione generale – Assemblea legislativa”;
- n. 974 del 20 dicembre 2022 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale – Assemblea legislativa”;
Evidenziata l’esigenza di formalizzare la disciplina applicabile in Assemblea legislativa riguardante i procedimenti disciplinari, adattandola alle specificità del proprio ordinamento e alle caratteristiche della propria organizzazione;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto che la presente deliberazione sarà oggetto di informazione successiva alle rappresentanze sindacali sia del comparto che dell’area della dirigenza;
Dato atto dei pareri di legittimità e di merito allegati alla presente;
A voti unanimi
delibera
per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare l’Allegato A) di cui alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante “Modifiche alla direttiva in materia di procedimenti disciplinari”;
2. di stabilire che il presente provvedimento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT, e che, pertanto, si applica ai procedimenti disciplinari avviati a partire dall'entrata in vigore stessa;
3. di disporre, fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, che la presente deliberazione sostituisce, ad ogni effetto, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 2018;
4. di disporre che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.