SUPPLEMENTO SPECIALE n. 143 del 10.07.2012

Relazione

La vigente normativa nazionale e regionale, in materia di benessere animale, risulta essere molto articolata. In particolare la Regione Emilia-Romagna, con la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a Tutela del Benessere Animale” e le delibere di Giunta regionale n.394 del 2005 e n.647 del 2007, ha regolato molti degli ambiti di interazione tra persone e animali, lasciandone tuttavia scoperti alcuni. Molti comuni, nella redazione dei rispettivi regolamenti, hanno colmato questi vuoti legislativi, altri invece hanno interpretato con le regolamentazioni più disparate.

Ad esempio, nell’allegato A della delibera del 2005 citata, sono fornite precise indicazioni circa le dimensioni dei ricoveri per le più comuni tipologie di animali d’affezione, tuttavia tali dimensioni minime sono prescritte solo per allevamenti a scopo di lucro. Non esistono infatti, ad oggi, precise indicazioni, se non in qualche sporadico regolamento comunale, circa le condizioni minime nelle quali gli animali d’affezione debbono essere tenuti dai privati.

Il presente progetto di legge si prefigge quindi, tra l’altro, di colmare simili lacune. Alcuni Comuni della regione applicano specifici regolamenti comunali per la tutela e il benessere degli animali  con un buon grado di completezza e articolazione sia in termini di definizioni di animali da affezione, sia in merito alle norme che definiscono i doveri di chi li detiene. Buone pratiche che costituiscono lo spunto per migliorare e uniformare l’assetto normativo e regolamentare su tutto il territorio regionale, attraverso modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale.

L’articolo 1 del presente progetto di legge propone una più corretta definizione di ‘animale da compagnia’, attualmente contenuta all’articolo 2 della legge regionale, estendendola agli animali che vengono utilizzati negli spettacoli televisivi (gli spettacoli circensi sono già regolati dalla vigente normativa nazionale e regionale) e ai mammiferi impiegati nell’attività venatoria e nella ricerca e raccolta di funghi ipogei (tartufi).

L’articolo 2 definisce più chiaramente le responsabilità ed i doveri generali del detentore di animali da compagnia per quanto concerne le caratteristiche, le dimensioni e le condizioni dei ricoveri.

L’articolo 3 impegna la Giunta ad adeguare i vigenti regolamenti alle eventuali modifiche e integrazioni entro 60 giorni dall’approvazione della legge.

L’articolo 4 inasprisce le sanzioni amministrative massime previste per le violazione delle norme previste dalla legge regionale, con particolare riferimento alla violazione di quanto previsto agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

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