n.286 del 28.09.2022 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Aumento del numero di capi allevati relativo alla tipologia produttiva "galline ovaiole"", localizzato nel comune di Longiano (FC), proposto da Società Agricola Cesena S.S.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Cristina Govoni

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “aumento del numero di capi allevati relativo alla tipologia produttiva “galline ovaiole””, localizzato nel comune di Longiano (FC), proposto da Società Agricola Cesena S.S., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. eseguire due campagne di monitoraggio di ammoniaca e sostanze odorigene, all’interno del capannone, una ante operam e una post operam, entro sei mesi dall'accasamento dei capi relativi all'aumento progettuale; ogni campagna di monitoraggio deve essere svolta con le seguenti modalità:

a) dovranno essere effettuati almeno 3 prelievi in punti ritenuti rappresentativi all’interno del capannone;

b) le sostanze odorigene dovranno essere campionate secondo le modalità previste dalla DGR Lombardia n. 3018 del 15/02/12 e la NORMA UNI EN 13725:2004;

c) per l’ammoniaca devono essere utilizzati campionatori passivi tipo radiello;

d) nei verbali di campionamento, da allegarsi ai “Rapporti di prova”, dovranno essere indicate le seguenti informazioni: numero di capi presenti al momento del campionamento e loro età, peso medio indicativo per capo, fase del ciclo produttivo, temperatura di prelievo, schema planimetrico con indicazione dei punti di prelievo;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1, dovrà essere effettuata da ARPAE;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alla prescrizione sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Società Agricola Cesena S.S., al Comune di Longiano, alla Provincia di Forlì-Cesena,all'AUSL della Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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