n.362 del 13.11.2019 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 8923 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi affinché le questioni riguardanti il riordino delle Camere di Commercio sia portata in sede di Conferenza Stato-Regioni, con l’obbiettivo di proporre al Governo modifiche condivise della normativa vigente. A firma dei Consiglieri: Zappa- terra, Bessi, Serri, Calvano, Caliandro, Cardinali, Zoffoli, Bagnari, Ravaioli, Montalti, Rossi, Rontini, Mumolo, Benati, Lori, Tarasconi, Poli, Marchetti Francesca, Mori
L’Assemblea legislativa regionale
Premesso che
Le Camere di Commercio sono enti autonomi di diritto pubblico dotati di autonomia funzionale a cui la legge affida lo svolgimento di funzioni di interesse generale per le imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito locale.
La funzione di supporto al sistema delle imprese e delle economie dei territori, il ruolo nelle politiche di innovazione e sviluppo, la centralità nel sistema di incontro fra informazione, formazione ed esigenze di sviluppo delle imprese del territorio anche nella prospettiva dei mercati internazionali, fanno di questi enti un attore fondamentale dello sviluppo territoriale, che va oltre alle fondamentali funzioni amministrative di regolazione e tutela del mercato, anche attraverso la tenuta del Registro delle imprese e del fascicolo informatico dell’impresa o di punto unico di accesso telematico all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Rilevato che
A seguito del percorso di razionalizzazione avviato con D.Lgs 219 del 2016, in attuazione dell’art. 10 della L. n. 124 del 2015, l’8 agosto 2017 è stato emanato il decreto ministeriale di riordino delle Camere di Commercio, secondo il piano di riordino che Unioncamere ha dovuto predisporre in base al succitato D.Lgs., che, tra l’altro, fissa il numero massimo della Camere dalle originarie 105 95 a 60 salvaguardando la presenza di almeno una Camera di Commercio in ciascuna Regione.
Il successivo DM 16 febbraio 2018 porta le Camere Emiliano-Romagnole da 9 a 5, confermando l’unione già avvenuta fra Forlì-Cesena e Rimini, mantenendo le circoscrizioni territoriali di Bologna e Modena e disponendo l’accorpamento per Parma, Piacenza, Reggio Emilia, con sede legale a Parma e per Ravenna e Ferrara, con sede legale a Ravenna.
Evidenziato che
Il processo di riforma, che nelle intenzioni del legislatore statale si propone di dare maggior dinamismo dell’intero sistema imprenditoriale attraverso una razionalizzazione che renderebbe più snello e meno ridondante il sistema, apportando anche significativi - ma non documentati né a tutt’oggi dimostrati - risparmi di spesa, ha però suscitato fin da subito diverse perplessità, dapprima da parte delle Regioni e successivamente di diverse Camere di Commercio.
Quanto alle prime, con Sentenza 261/2017 la Corte Costituzionale, su richiesta delle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia, ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 4, del D.lsg. 219/2016 in quanto adottato senza previa Intesa in sede di Conferenza Stato -Regioni.
Le seconde, in ragione della non condivisione di contenuti che, nel definire gli accorpamenti, tendono a privilegiare esclusivamente il criterio della dimensionalità, tralasciando la garanzia
di rappresentatività delle specificità di determinati territori, o la sostenibilità economico-finanziaria dei singoli enti e la loro maggiore o minore efficienza dimostrata sul territorio di riferimento.
Sottolineato che
La pioggia di ricorsi al Tar del Lazio, ed in particolare la Sentenza del 15 marzo scorso, con cui lo stesso TAR del Lazio, esaminando il ricorso della Camera di Commercio di Pavia, ha giudicato “rilevante e non manifestamente infondata” la questione sollevata dall’ente camerale di legittimità costituzionale dell’art 10 della Legge delega 124/2015 e dell’art. 3 del D.Lgs. 219/2016 e trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale, ha di fatto bloccato gli accorpamenti decretati, ivi inclusi quelli emiliano-romagnoli.
Già nel dicembre scorso, in attesa che il quadro giuridico di riferimento si chiarisse, la Regione aveva sospeso i processi di accorpamento in atto con DGR 2293 del 27 dicembre 2018, poi successivamente confermato con DGR del 20 maggio 2019.
Impegna la Giunta regionale
Ad attivarsi affinché la questione del riordino delle Camere di Commercio sia portata in sede di Conferenza Stato-Regioni con l’obiettivo di proporre al Governo una modifica condivisa alla normativa vigente, che:
- tenga conto delle criticità fin qui emerse - che evidenziano come i criteri di accorpamento definiti non siano rispettosi delle differenze territoriali né adeguati a garantire una maggiore efficienza dell’azione camerale
- renda volontari i processi di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, lasciando agli Organi delle singole Camere di commercio le valutazioni economico-giuridiche necessarie e
- porti a valore la coincidenza territoriale fra Camere di Commercio, Prefetture e Province: enti – questi ultimi – che stanno riscoprendo una nuova centralità nel governo del territorio, dopo l’abbandono dell’ipotesi del loro superamento a seguito del risultato del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016
- possa fare delle Camere di Commercio un utile strumento anche per le politiche regionali di sviluppo del territorio, sia in tema di progetti e servizi per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, sia concertando tra Camere e Regione opportunità e destinazione di parte del gettito relativo all’aumento del diritto annuale fino a un massimo del 20%
- superi in breve termine l’attuale stallo nelle attività camerali, determinato dalla mancata possibilità di assicurare il turn over nelle Camere accorpande.
Approvata a maggioranza dalla Commissione II Politiche economiche nella seduta del 16 ottobre 2019.