n.1 del 02.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. 5/2005 in materia di controllo delle sostanze ad azione dopante nelle gare con equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 Richiamati:

  • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente “Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy”, e in particolare, l’art. 8 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale da’ disposizioni in merito alle manifestazioni popolari con l’impiego di equidi;
  • la Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 recante “Norme a tutela del benessere animale” e in particolare l’art.4, comma 1 in cui si stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto emani apposite indicazioni tecniche per l’attuazione della legge stessa;
  • la propria deliberazione n. 394 del 2006, che, in attuazione all’articolo sopra citato, riporta le indicazioni tecniche relative allo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari;
  • la delibera regionale n. 647/2007 che ha apportato alcune modifiche alle indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e in particolare ha modificato i tempi di attesa dei principali farmaci da rispettare prima delle gare, in quanto i tempi di sospensione precedentemente proposti sulla base dei livelli residuali (MRL) sono finalizzati a tutelare esclusivamente la salute del consumatore di alimenti di origine animale, mentre non trovano sufficienti giustificazioni se scelti per garantire il benessere animale e ha puntualizzato modalità di attuazione dei controlli ufficiali svolte dalle Aree Dipartimentali di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende USL;
  • l’Ordinanza Ministeriale contingibile ed urgente del 21/7/2011, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;
  • la Legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", che punisce con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero sottopone gli animali a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;

Tenuto conto che è vietato il trattamento degli animali con sostanze che esplicano azione dopante;

Considerato che:

  • al fine di assicurare il benessere degli animali nel corso di gare in occasioni di manifestazioni popolari è necessaria l’emanazione di linee guida, volte alla prevenzione ed al controllo del doping nell’ambito dei controlli ufficiali,con una uniforme applicazione a livello regionale,
  • è necessario garantire l’aderenza dei comportamenti degli Operatori ai disposti normativi anche mediante modulistica da utilizzare per l’emissione di pareri, per gli interventi di campionamento e per l’esecuzione dei controlli ufficiali richiesti prima, durante e dopo le competizioni;
  • il Comitato Organizzatore deve garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per i cavalli e presentare una Relazione tecnica alla Commissione Comunale o provinciale per la vigilanza sugli spettacoli di cui agli di cui agli articolo 141,141-bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 625,
  • le gare devono essere autorizzate dal Sindaco previo parere favorevole della Commissione Comunale o provinciale per la vigilanza sugli spettacoli;
  • la Commissione Comunale o provinciale, per l’esame della relazione tecnica presentata dal Comitato organizzatore, deve essere integrata da un Veterinario dell’AUSL territorialmente competente e da un tecnico abilitato attraverso specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico sportivi di riferimento, ossia ASSI e FISE, e inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi;
  • tale Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali;
  • le strutture organizzative afferenti all’area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL presenziano a tutte le fasi della manifestazione ed effettuano i controlli ufficiali come previsto dalla DGR 647/2007 e in particolare effettuano una programmazione delle attività durante tutte fasi della manifestazione secondo le indicazioni previste in allegato 1 (comprendente gli allegati a, b e c) parte integrante e sostanziale del presente atto,per quanto concerne i controlli antidoping;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute; 

A voti unanimi e palesi

delibera: 

  1. Di approvare, in attuazione della L.R. 5/2005, le indicazioni tecniche contenute nell'allegato documento "Modalità di controllo delle sostanze ad azione dopante nelle gare con equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari" di cui all'allegato 1 (comprendente l'allegato a-b-c) parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina