n.220 del 30.07.2013 (Parte Seconda)

Art. 5 L.R. 21/2011 e art. 5 L.R. 19/2012. Programma operativo regionale - da attuare in regime di minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 - per la concessione di contributi, in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne, per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Avviso pubblico per la presentazione delle domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 5 “Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico” della L.R. 22 dicembre 2011, n. 21 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014” che, al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone:

- al comma 1, autorizza la Regione a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

- al comma 2, rinvia ad atto della Giunta regionale la definizione dell’ammontare degli aiuti, delle razze da sostenere, dei criteri e delle modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Visto, altresì, l’art. 5 “Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico” della L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015” il quale - per il finanziamento degli interventi di sviluppo del patrimonio zootecnico a norma del citato art. 5, commi 1 e 2, della L.R. 21/11 - dispone per l’esercizio finanziario 2013 una autorizzazione di spesa di Euro 30.000,00 a valere sul capitolo 10596 “Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 “Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l’esercizio finanziario 2013;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, anche attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale;

- che la salvaguardia delle razze autoctone ha tra i propri presupposti la riduzione della consanguineità attraverso l’introduzione nelle aziende di riproduttori selezionati;

- che negli ultimi anni la redditività delle imprese agricole emiliano-romagnole ad indirizzo zootecnico ha subito una consistente erosione a causa dello sfavorevole andamento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli a cui si è accompagnato un forte incremento dei costi di produzione;

- che il fenomeno risulta particolarmente evidente nel settore dell’allevamento bovino da carne, caratterizzato da un numero molto elevato di piccoli allevamenti distribuiti in zone collinari e montane;

- che tale comparto – oltre a rivestire una rilevante importanza in termini socio-economici e produttivi in zone in via di spopolamento - costituisce elemento di eccellenza a livello nazionale in quanto inserito in circuito produttivo a denominazione d’origine tutelata;

Atteso che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti de minimis disciplina l’assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 7.500,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Vista la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”, e successive modifiche, ed in particolare l’art. 2, comma 1, lett. l), che attribuisce alla competenza della Regione l'approvazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali nonché la concessione ed erogazione degli incentivi quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti, secondo quanto previsto dagli stessi programmi, la più idonea;

Atteso che - tenuto conto della esiguità delle risorse disponibili e, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, del presunto numero limitato delle domande con possibile articolazione territoriale difforme - la dimensione regionale risulta essere la più rispondente all’efficace attuazione del Programma;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all’adozione di uno specifico Programma Operativo regionale per la concessione di aiuti, in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne, per l’acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici, nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative, che costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del 27 novembre 2006 con la quale è stato modificato l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21/11 e dell’art. 5 della L.R. 19/12, un programma di intervento in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 – finalizzato alla concessione di aiuti per l’acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

3) di adottare, a tal fine, uno specifico Programma Operativo regionale nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative, dando atto che tale Programma costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

4) di destinare al finanziamento del Programma Operativo la somma di Euro 30.000,00 stanziata sul Capitolo 10596 “Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone” afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6025 "Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;

5) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni Animali provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura e pesca.

Allegato A

Programma operativo regionale - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 – per la concessione di aiuti, in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne, per l’acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici

1. Obiettivi

La Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, anche attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale.

Per favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne, con il presente documento è attivato un Programma Operativo regionale finalizzato alla concessione di aiuti de minimis per l’acquisto di riproduttori maschi delle razze autoctone emiliano-romagnole (Romagnola e Marchigiana).

2. Beneficiari, condizioni di accesso, obblighi e vincoli

Possono usufruire dell'aiuto de minimis di cui al presente Programma le imprese agricole ad indirizzo zootecnico attive in Emilia-Romagna che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificate:

  • siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola ed associata;
  • esercitino attività agricola in forma prevalente;
  • allevino bovini delle razze autoctone da carne Romagnola e/o Marchigiana;
  • siano iscritte alla C.C.I.A.A. - Sezione Speciale Imprese Agricole;
  • siano in possesso di partita IVA;
  • siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, con posizione debitamente validata;
  • presentino una situazione economica gestionale e reddituale, dedotta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi, in equilibrio e non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
  • non si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali;
  • siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
  • non siano soggetti a provvedimenti di esclusione e a provvedimenti sanzionatori;
  • non abbiano superato i limiti previsti dal Reg. (CE) 1535/2007 per gli aiuti de minimis pari ad Euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due esercizi precedenti).

L’aiuto è concesso una tantum per riproduttore maschio di razza pura Romagnola o Marchigiana, iscritto al libro genealogico o registro anagrafico, che risulti:

  • proveniente da centri genetici riconosciuti;
  • acquistato in aste-mercati ufficiali;
  • con requisiti genealogici e sanitari minimi per la fecondazione naturale;
  • di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi.

E’ ammesso l’acquisto di non più di un riproduttore per azienda.

L’impresa beneficiaria - pena la revoca dell’aiuto anche se già erogato, fatto salvo quanto disposto al punto 8 con riferimento al mancato rispetto del periodo vincolativo per cause di forza maggiore - deve:

a) concludere l’acquisto del capo ammesso entro i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

b) destinare il capo acquistato a centri aziendali situati sul territorio dell’Emilia-Romagna;

c) non alienare, impiegare alla monta privata aziendale, mantenere in selezione ed in buone condizioni di allevamento il capo oggetto dell’aiuto, per un periodo vincolativo di almeno tre anni decorrenti dalla data di ingresso in stalla;

d) comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche allo stato di salute o alla presenza nel centro aziendale del capo oggetto dell’aiuto;

e) rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente Programma nonché ogni disposizione comunitaria, nazionale e regionale in materia.

3.  Dotazione finanziaria, ammissibilità delle spese, e ntità e limiti dell'aiuto regionale

Al finanziamento del presente Programma è destinata la somma di Euro 30.000,00 stanziata sul capitolo 10596 “Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone” afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6025 "Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

La spesa massima ammissibile è definita in Euro 3.000,00 a capo, al netto dell’importo dell’I.V.A.

Saranno considerate eleggibili all’aiuto le spese sostenute dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda e supportate da titoli regolarmente quietanzati secondo le modalità fissate al punto 6.

La percentuale di aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, elevabile al 50% in caso di azienda ricadente in zona svantaggiata.

L’importo massimo dell’aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore, pari ad Euro 7.500,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime de minimis ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo da essi perseguito.

4. Presentazione delle domande da parte delle imprese

L’istanza, in carta semplice, deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie – Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali ed essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente.

L’istanza deve essere riferita all’acquisto di non più di un riproduttore per azienda.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato 1 al presente Programma, devono pervenire a partire dalla data di pubblicazione del presente Programma sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed entro e non oltre il 16 settembre 2013 con le seguenti modalità alternative:

1) consegna a mano, anche mediante corriere, nelle giornate dal lunedì al venerdì – dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso la segreteria del Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali – Viale della Fiera, 8 – Bologna;

2) tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie – Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna;

3) mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata all’indirizzo: agrispan@postacert.regione.emilia-romagna.it

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale.

La sottoscrizione dell’istanza, ai fini dell’autenticazione, secondo le disposizioni di cui al DPR 445/00, deve essere effettuata in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell’istanza; qualora l’istanza sia già sottoscritta, essa deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

5. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, determinazione della spesa ammissibile, approvazione graduatoria e concessione dell’aiuto

L’istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dal Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni Animali.

La Regione si riserva di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l’accertamento d’ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualità dichiarati sul modulo di presentazione dell’istanza.

Le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente Programma, saranno ordinate in specifica graduatoria secondo le seguenti classi di priorità:

  1. aziende ricadenti nelle zone svantaggiate condotte da giovani agricoltori;
  2. aziende ricadenti nelle zone svantaggiate;
  3. aziende ricadenti nelle altre zone condotte da giovani agricoltori;
  4. aziende ricadenti nelle altre zone.

L'azienda è considerata situata in zona svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando il centro aziendale cui è destinato il capo ricade in uno dei Comuni della Regione Emilia-Romagna parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

Allo scopo di facilitare l'individuazione della classificazione aziendale, nell'allegato 2 al presente Programma è riportato l'elenco dei Comuni della Regione Emilia-Romagna parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

Lo status di azienda condotta da giovane imprenditore viene riconosciuto quando il conduttore, al momento della domanda, non ha compiuto quarant’anni.

Il predetto requisito deve essere posseduto:

  • nell’impresa individuale, dal titolare;
  • nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
  • nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo vincolativo di tre anni.

Ulteriore criterio di ordinamento, all’interno di ciascuna classe di priorità, saranno la data e l’ora di presentazione della domanda (data ed ora di arrivo per le consegne a mano e per la trasmissione mediante posta certificata, data e ora riportata sul timbro dell’ufficio postale accettante per le raccomandate).

Entro il 31 dicembre 2013, il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali provvederà con proprio atto ad approvare la graduatoria delle domande ammesse, contenente le priorità a ciascuna attribuite, ed a concedere contestualmente gli aiuti in favore delle imprese risultate in posizione utile in relazione alla disponibilità finanziaria destinata all’attuazione del presente Programma.

Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

In sede di concessione dell’aiuto, il medesimo Responsabile provvederà ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

Lo stesso Responsabile provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 nonché a notificare alle imprese agricole l’ammissibilità all’aiuto.

6. Rendicontazione e liquidazione del contributo

Entro 60 giorni dalla data di entrata in stalla (farà fede la data risultante dalla banca dati dell’anagrafe zootecnica), pena la revoca dell’aiuto concesso, l’impresa beneficiaria dovrà provvedere a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura – Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali – Viale della Fiera, n. 8 – 40127 Bologna - domanda di liquidazione dell’aiuto corredata della seguente documentazione:

  1. copia autentica della fattura di acquisto e copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite;
  2. copia autentica del certificato di iscrizione del capo al Libro Genealogico o Registro Anagrafico;
  3. copia autentica del certificato sanitario attestante lo stato di buona salute del capo;
  4. dichiarazione in ordine agli eventuali aiuti de minimis percepiti nell’ultimo triennio (esercizio in corso al momento della rendicontazione e due esercizi precedenti).

In relazione a quanto previsto alla lettera a), saranno considerate ammissibili esclusivamente spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l’impiego del contante. E’ pertanto richiesta, ai fini della dimostrazione dell’avvenuto pagamento, idonea documentazione bancaria/postale quale: copia del bonifico (in caso di utilizzo di home-banking, stampa dell’operazione eseguita) o della ricevuta bancaria o dell’assegno emesso e copia dell’estratto conto rilasciato dalla banca/posta dal quale si evinca l’avvenuto movimento di addebito.

In relazione a quanto previsto alla lettera d), qualora la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis presentata in sede di rendiconto rappresenti maggiori aiuti percepiti rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di aiuto, l’aiuto spettante sarà conseguentemente ricalcolato, fino alla concorrenza del limite di Euro 7.500,00.

7. Verifiche e controlli

La Regione potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente Programma. In particolare, i controlli in ordine ai capi oggetto di aiuto saranno effettuati anche avvalendosi della banca dati dell’anagrafe zootecnica.

8. Revoche e sanzioni

La revoca dell’aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale del Responsabile del Servizio Produzioni animali secondo quanto previsto all’art. 18 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e nei casi specificatamente previsti nel presente Programma.

Ai sensi del predetto articolo di legge, nel caso in cui l’aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

Mancato rispetto del periodo vincolativo per cause di forza maggiore

Qualora, nel corso del periodo vincolativo triennale, a seguito di eventi dovuti a cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: morte, infortunio, infertilità, epizoozia), certificate dal medico competente o dalle autorità veterinarie, il beneficiario intenda sostituire il riproduttore oggetto di contributo, il nuovo riproduttore dovrà essere acquistato e debitamente registrato nella banca dati dell’anagrafe zootecnica entro il termine massimo di otto mesi a decorrere dalla data dell’evento.

In caso di mancata sostituzione del capo entro il termine stabilito, ovvero il capo sostituito non abbia pari valore, il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia ittica e delle Produzioni animali provvederà - ai sensi dell’art. 19 della predetta L.R. 15/97 – a disporre la riduzione dell’aiuto concesso ed erogato per l’importo corrispondente al periodo di mancato rispetto del vincolo ed a richiedere la restituzione di tale importo con interesse calcolato al tasso legale.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti opereranno esclusivamente se il beneficiario dell’aiuto avrà ottemperato all’obbligo di comunicazione di cui alla lett. d) del punto 2 entro il termine ivi stabilito. In caso contrario, sarà applicata la revoca integrale dell’aiuto e richiesta la restituzione della somma percepita aumentata sia degli interessi legali sia della sanzione amministrativa prevista all’art. 18 della L.R. 15/97.

9. Responsabile del procedimento amministrativo

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie.

10. Disposizioni finali

Eventuali ulteriori disposizioni tecniche e/o operative che si rendessero necessarie per l’attuazione del presente Programma, saranno definite con atto formale del Responsabile del Servizio dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali.

Per quanto non riportato nel presente Programma si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

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application/pdf Allegato 2 - 24.9 KB
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