n.108 del 26.04.2023 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg.le n. 41/01 art. 31, comma 2 e seguenti - Tonoli Angelo e Ferruccio Società Agricola S.S. Approvazione variante non sostanziale (diminuzione del volume annuo del prelievo) alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Piacenza, località Navazzolo, ad uso irriguo - Proc. PC18A0105 - SINADOC 12715/2023
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire, ai sensi dell’art. 31, R.R. 41/2001, alla ditta Tonoli Angelo e Ferruccio Società Agricola S.S. - C. F. e P.I.V.A. 00204990337, fatti salvi i diritti di terzi, la variante non sostanziale della concessione codice pratica PC 18A0105 - consistente nella riduzione del volume annuo di prelievo da mc 207.850 a mc 1.360 - alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, già assentita con atto di questo Servizio n.5561 del 3/12/2019 con le caratteristiche di seguito o descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 40;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.360; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2028; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.