n.281 del 19.10.2017 (Parte Prima)
DISPOSIZIONI PER LA RIDEFINIZIONE, SEMPLIFICAZIONE E ARMONIZZAZIONE DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ALLA CONCERTAZIONE REGIONALE E LOCALE
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge reca disposizioni di adeguamento delle leggi regionali vigenti in materia di Terzo settore volte alla ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti dello stesso Terzo settore alla concertazione regionale e locale delle politiche di loro interesse, in armonia con le norme di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
Art. 2
Forme di partecipazione
1. I soggetti del Terzo settore partecipano alla concertazione regionale tramite la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e gli organismi ad essa collegati.
2. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo svolto dagli organismi unitari di rappresentanza maggiormente rappresentativi, liberamente costituiti a livello territoriale e regionale da soggetti del Terzo settore iscritti nei rispettivi registri.
3. Gli organismi associativi unitari di cui al comma 2 devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata e prevedere espressamente nei propri statuti:
a) la democraticità della struttura;
b) i criteri per l’accesso degli aderenti che consentano l’adesione di tutti i soggetti iscritti nei registri;
c) le forme di elettività degli organi associativi;
d) le modalità di controllo da parte degli associati;
e) le garanzie di trasparenza.
4. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui al comma 1, promuove la costituzione degli organismi associativi unitari di cui al comma 2 qualora non esistenti.
5. Agli organismi associativi unitari di cui al comma 2 fanno riferimento i soggetti pubblici previsti dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) per la programmazione e la concertazione locale riferita alle politiche di interesse per il Terzo settore.
Art. 3
Osservatorio regionale del Terzo settore
1. È istituito l'Osservatorio regionale del Terzo settore quale sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 2, composto da rappresentati dei soggetti del Terzo settore, quali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto stabilisce:
a) la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1;
b) l’eventuale integrazione della composizione dell’Osservatorio con rappresentanti di ulteriori soggetti del Terzo settore;
c) le forme di raccordo e confronto tra l’Osservatorio e la stessa Conferenza regionale del Terzo settore.
3. L'Osservatorio, organo consultivo a supporto delle attività della Conferenza del Terzo settore, assolve alle seguenti funzioni:
a) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto attento con le realtà associative di base;
b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al Terzo settore, nonché raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività dello stesso Terzo settore;
c) proporre alla Conferenza del Terzo settore, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali;
d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di monitoraggio e di verifica in materia di Terzo settore.
4. La partecipazione all’Osservatorio regionale del Terzo settore non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa a carico della Regione Emilia-Romagna.
Art. 4
Assemblea regionale del Terzo settore
1. La Regione, sentiti la Conferenza regionale del Terzo settore e l'Osservatorio regionale del Terzo settore, indice l’Assemblea regionale del Terzo settore quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato e l’associazionismo di promozione sociale. L’Assemblea è costituita dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri ed è indetta di norma ogni due anni.
2. Sono invitati a partecipare all’Assemblea gli enti locali, le aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), le fondazioni bancarie previste dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale non iscritte nei registri.
3. All’Assemblea regionale del Terzo settore viene presentato un rapporto dei Centri di servizio per il volontariato di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 sulle attività svolte.
Art. 5
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 34 del 2002
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”) è sostituita dalla seguente:
“f) la democraticità dell'ordinamento interno ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale nonché l'effettività del rapporto associativo.”.
Art. 6
Norma transitoria
1. I componenti degli osservatori regionali del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale in carica all’entrata in vigore della presente legge continuano il loro mandato fino all’insediamento dell’Osservatorio previsto all’articolo 3.
Art. 7
Abrogazione di norme
1. L’articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 è abrogato.
2. Gli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26”) sono abrogati.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 ottobre 2017 STEFANO BONACCINI