SUPPLEMENTO SPECIALE N.234 DEL 20.06.2018

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1- Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 43 del 2001

Articolo 2 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001

Articolo 3 - Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 43 del 2001

Articolo 4 - Disposizioni per il personale dell’Agenzia regionale per il lavoro

Articolo 5 - Attività sociali, culturali, ricreative

Articolo 6 - Disposizioni transitorie

Articolo 7 - Abrogazioni

Articolo 1

Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 43 del 2001

1. L’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa della Regione è articolata, nei limiti della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale vigente, in:

a) direzioni generali e Agenzie regionali;

b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.

2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, per i rispettivi ambiti di competenza, nei limiti di cui al comma 1, determinano:

a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale;

b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza;

c) l’istituzione delle Agenzie senza personalità giuridica e le ulteriori funzioni relative alle Agenzie individuate nell’articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’università);

d) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza;

e) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica.

3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2 possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale, e individuarne la denominazione e la competenza.

4. Gli incarichi di direttore generale e di direttore degli istituti e delle agenzie regionali di cui all’art. 1, comma 3 bis, lettera b), e delle agenzie di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, sono conferiti a valere sui posti della dotazione organica dirigenziale della Regione”.

Articolo 2

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente periodo: “A questi incarichi si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea).”.

Articolo 3

Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Il comma 2 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente comma: “2. Nel caso di cui alla lettera d) il rapporto di lavoro si estingue con atto espresso e motivato del direttore generale competente in materia di personale, secondo le procedure e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.”.

Articolo 4

 Disposizioni per il personale dell’Agenzia regionale per il lavoro

1. Qualora venga modificato l’assetto giuridico e organizzativo dell’Agenzia regionale per il lavoro pregiudicando sostanzialmente la continuità occupazionale del personale interno, nonché l’appartenenza al novero degli Enti pubblici di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il personale dipendente dall’Agenzia viene trasferito, con legge alla Regione, conservando la posizione giuridica ed economica in godimento.

Articolo 5

Attività sociali, culturali, ricreative

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse dalla Regione Emilia-Romagna a favore dei suoi dipendenti sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori). La Regione può concedere a tali organismi, previa convenzione, l’uso di spazi e attrezzature regionali.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1. L’adeguamento al limite di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 43 del 2001 si applica per i posti dirigenziali di cui al comma 4 dell’articolo 3 della medesima legge n. 43 a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite alla data di entrata in vigore della presente legge le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di Agenzia regionale.

2. A decorrere dall’anno 2018, la quota di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001 viene imputata al “Fondo per la retribuzione di posizione e risultato” e ne incrementa l’importo, a parità di spesa complessiva rispetto al limite, relativo all’anno 2016, di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell’ente, al fine di garantire l’invarianza della spesa.

3. Nel limite di cui al citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono ricomprese le quote di retribuzione di posizione e di risultato di tutti i contratti dirigenziali a tempo determinato, comunque sulla base della dotazione organica attualmente coperta.

Articolo 7

Abrogazioni

1. La legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 (Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti) è abrogata.

2. Le seguenti disposizioni della legge regionale n. 43 del 2001 sono abrogate:

a) il comma 2 dell’articolo 41;

b) il comma 3 bis dell’articolo 43.

3. All’articolo 43 della legge regionale n. 6 del 2004 sono abrogati il comma 10 bis e il comma 10 ter.

4. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) è soppresso.

5. Il primo periodo del comma 8 dell’articolo 20 ter della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) è soppresso.

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