SUPPLEMENTO SPECIALE N.111 DEL 24.06.2016

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2016) in collegamento con la legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

1. Nel comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) dopo le parole “in materia di tributi regionali” sono aggiunte le seguenti “o ad un suo delegato”.

Articolo 3

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 8 del 1994

1. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) sono aggiunti i seguenti:

“6 ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente e con le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) con finalità statutarie compatibili, per attività di raccolta, primo soccorso e trasporto dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.

6 quater. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, definendo specifiche modalità per l’esecuzione delle attività.

6 quinquies. I contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;

d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative.”.

Articolo 4

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente periodo:

"La Giunta regionale o dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa possono prevedere la possibilità di delega a funzionari direttivi di elevata responsabilità dell'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno sulla base di propria specifica deliberazione che individua le tipologie di atti, con riferimento al loro livello di complessità, e i limiti di carattere economico-finanziario.”

2. Nel comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale n. 43 del 2001 le parole "Non può essere delegata l'adozione di atti" sono sostituite dalle parole: "La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ai sensi del comma 2 dell'articolo 34, i criteri e i limiti specifici per la delega dei seguenti atti".

Articolo 5

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 2 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Aziende USL in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, nonché di vaccinazioni antipoliomielitiche non obbligatorie, di cui all'art. 3 della L. 14 ottobre 1999, n. 362) è sostituito dal seguente:

“2. Le Aziende USL anticipano agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, e rendicontano periodicamente alla Regione gli importi erogati al fine di ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie da parte della medesima”.

Articolo 6

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

1. Nel comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province Comuni e loro Unioni) è aggiunta le seguente lettera:

“d-bis) la gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis) nelle funzioni di cui alla lettera d-bis) del comma 3 rientrano le seguenti:

a) gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;

b) gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;

c) coordinamento e supporto dei Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;

d) promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;

e) promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;

f) azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;

g) promozione di progetti europei e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità.”

Articolo 7

Disposizioni attuative dell'articolo 6

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 2015, fatto salvo quanto specificamente previsto dal comma 2, al fine della graduazione dell'attribuzione all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.) delle funzioni, nonché ai fini dell'attribuzione delle relative risorse.

2. La Giunta regionale trasferisce ad A.R.P.A.E. nel rispetto degli articoli 22 e 67 della legge regionale n. 13 del 2015, in quanto compatibili, la gestione delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità previste dalla legge regionale n. 27 del 2009 con specifico atto, che definisce la decorrenza di esse e dispone l'attribuzione della conseguenti risorse umane finanziarie.

Articolo 8

Istituzione dell’Organismo strumentale per gli interventi europei

1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati con l’utilizzo delle risorse europee, è istituito, in conformità all' articolo 1, comma 792 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), l’Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.

2. L’Organismo di cui al comma 1, a carattere strumentale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), è dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.

3. Con il presente articolo è autorizzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, la gestione fuori bilancio dell’Organismo strumentale e sono disposti i trasferimenti allo stesso di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto, riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4. Con provvedimenti della Giunta regionale, si procede alle variazioni di bilancio relative alla registrazione, nelle scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei crediti e dei debiti all’Organismo strumentale.

5. Il patrimonio dell’Organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito solo dall’eventuale fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività l’Organismo utilizza le strutture, i beni ed il personale della Regione, che garantisce l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell’Organismo medesimo per gli interventi europei.

6. Ove l’Organismo strumentale di cui al comma 1 sia diretto da un dirigente, questi è scelto nei ruoli organici della Regione.

7. Per la gestione dell’Organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria unica intestato allo stesso Organismo secondo le modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) ed un corrispondente conto corrente presso il tesoriere della Regione.

8. L’Organismo trasmette quotidianamente alla banca dati “Sistema informativo sulle operazioni degli Enti pubblici” (SIOPE), tramite il proprio tesoriere, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le Regioni. Il tesoriere non può accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.

9. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell’Organismo strumentale di cui al comma 1, nonché alla relativa disciplina del funzionamento e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. La Regione registra nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all’Organismo strumentale per gli interventi comunitari ai sensi del comma 4.

11. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2016 a favore dell'Organismo strumentale per gli interventi europei è registrato nel bilancio di previsione 2017-2019 iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all’esercizio 2017, le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l’Organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi.

12. L’eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della Regione nei confronti dell’Organismo strumentale esigibile nell’esercizio 2017.

13. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, il trasferimento dei crediti e dei debiti della Regione esigibili nell’esercizio 2017 e successivi, è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni, e registrando l’impegno per trasferimenti all’Organismo strumentale, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell’esercizio.

14. I crediti e i debiti cancellati dalla Regione sono registrati dall’Organismo strumentale.

15. L’Organismo strumentale accerta le entrate derivanti dai trasferimenti della Regione a seguito dei correlati impegni della stessa Regione.

16. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Organismo strumentale, per il quale resta salva l'applicazione dell'articolo 1, comma 799 della legge n. 208 del 2015.

17. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni e prescrizioni previste dall’ordinamento contabile vigente.

18. Nelle more dell’effettiva operatività dell’Organismo strumentale, la Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei, tale gestione è, a tutti gli effetti, imputata all’Organismo strumentale al momento della sua istituzione e piena operatività.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

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