n.237 del 17.07.2024 periodico (Parte Seconda)

Programmi di temporanea sostituzione e recupero di alloggi erp di proprietà dei Comuni e delle ACER

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

  • il D.Lgs 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare gli artt. da 59 a 64 dedicati all’edilizia residenziale pubblica;
  • la L.R. 3/1999 “Riforma del sistema regionale e locale” ed in particolare gli artt. da 95 a 97 dedicati all’edilizia residenziale pubblica;
  • la L.R. 24/2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e s.m.i.;
  • le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 528/2014 e n. 879/2015, le quali nel definire la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5 comma 3 della L.R. 24/2001, riepilogano le competenze poste in capo ai Tavoli Territoriali di concertazione delle Politiche Abitative e alla Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Bologna (di seguito denominati Tavoli e Conferenza);

Vista la L.R.14 giugno 2024 n.7 “ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2024. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO” con la quale sono state apportate modifiche alla L.R. n. 24/2001 ed in particolare:

  • l’art. 30 comma 1 che sostituisce il comma 5bis dell’art.20 della L.R. 24/2001 al fine di ampliare a tutti gli alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) che risultino non più idonei ad essere assegnati per vetustà, inadeguatezza, la possibilità di recupero e ristrutturazione ad opera del Comune proprietario, attraverso la temporanea sottrazione al vincolo ERP e successivi programmi di recupero e gestione in ERS;
  • l’art. 30 comma 2 che introduce il comma 5ter all’art. 20 della L.R. 24/2001, con il quale si demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri, modalità e condizioni per l’attivazione dei programmi di recupero o riqualificazione di cui al comma 5 bis della L.R. 24/2001;
  • l’art. 31 che introduce il comma 2bis all’art.40 della L.R. 24/2001, con il quale si esplicita l’esistenza di un patrimonio immobiliare delle ACER costituto da immobili residenziali e non residenziale dei quali i primi da sempre destinati alla locazione secondo finalità e criteri afferenti all’edilizia residenziale sociale, ai fini dell’assegnazione di specifiche risorse regionali da destinare al loro mantenimento in efficienza e recupero;
  • l’art. 32 che all’art. 11 della L.R. 24/2001, dopo il comma 3 ter introduce il comma 3 quater che prevede che nell’ambito degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative, di cui all'art. 8, la Regione possa istituire un fondo a copertura degli interessi derivanti dai mutui contratti dalle ACER con Cassa Depositi e Prestiti o con altri soggetti finanziatori istituzionali a partecipazione pubblica, al fine di favorire l’attuazione dei programmi di recupero di cui all’art. 20, comma 5 bis della L.R. 24/2001, promossi dai Comuni avvalendosi delle ACER, ed i programmi di recupero degli immobili residenziali delle ACER di cui all’art. 40 comma 2 bis della L.R. 24/2001, con la specifica che per questi ultimi alloggi le risorse regionali sono concesse a condizione che, al termine del periodo di ammortamento dell’investimento, gli immobili entrino nella disponibilità del Comune territorialmente competente tramite convenzione per l’assegnazione in ERP o in ERS. Le modalità di concessione delle risorse a copertura degli interessi derivanti dai mutui sono definite con atto della Giunta;

Considerato, infatti, che non tutti gli alloggi ERP riescono ad essere recuperati con le risorse normalmente disponibili mediante i proventi dei canoni ERP ovvero con le risorse pubbliche aggiuntive che sono trasferite ai Comuni per tale scopo o anche con le risorse comunali, e che pertanto una quota di tali alloggi restano sfitti e quindi, seppur formalmente facenti parte del patrimonio ERP, non assolvono nei fatti alla funzione di soddisfare la richiesta abitativa dei nuclei in attesa nelle graduatorie ERP, proprio perché non assegnabili in ragione dell’assenza delle necessarie condizioni di abitabilità o di sicurezza;

Considerato che la disposizione contenuta nei commi 5 e 5-bis, dell’art. 20, L.R. 24/2001, nel disciplinare la gestione del patrimonio di ERP, non esclude la sottrazione degli alloggi ERP alla loro destinazione in modo assoluto ma stabilisce meccanismi e cautele idonee ad evitare la progressiva diminuzione del patrimonio ERP, preservandone la capacità di rispondere al fabbisogno abitativo delle fasce di popolazione più bisognose, adempiendo in tal modo alla funzione istituzionale che gli è propria;

Considerate le richieste provenienti dai territori di poter procedere al recupero di alloggi ERP operando nel senso indicato dall’art. 20, commi 5 e 5 bis, della L.R. 24/2001, per poter recuperare la maggiore quota di alloggi possibile e renderla effettivamente disponibile al suo naturale utilizzo;

Valutato che, per raggiungere tale scopo, occorre identificare alcuni criteri di carattere generale e di dettaglio a cui dovranno conformarsi i programmi straordinari di recupero dei Comuni e delle Acer al fine di assicurare l’obiettivo del massimo utilizzo del patrimonio ERP disponibile di proprietà dei Comuni, come previsto dal comma 5 ter dell’art. 20 della L.R. 24/2001 e del patrimonio di proprietà delle Acer come previsto dal comma 2 bis dell’art. 40 della L.R. 24/2001;

Ritenuto che l’attuazione dei Programmi di recupero, possa essere portata avanti dagli operatori di cui all’art. 14 della LR 24/2001, ovvero dalle ACER in quanto soggetti gestori del patrimonio ERP e qualificati nella realizzazione di programmi complessi nonché garanti del rispetto dei tempi e delle condizioni previste per la restituzione degli alloggi al patrimonio ERP del Comune;

Ritenuto di stabilire che tali criteri di carattere generale e di dettaglio, aventi l’obiettivo di assicurare l’incremento e il miglioramento del patrimonio ERP di proprietà dei Comuni e del patrimonio di proprietà delle Acer, nell’ambito Programmi di recupero o riqualificazione promossi dai Comuni e dalle ACER, sono quelli indicati nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto inoltre di stabilire che con successiva delibera della Giunta regionale verranno definite, come previsto al comma 3 quater dell’art. 11 della L.R. 24/2001, le modalità di concessione delle risorse a copertura degli interessi derivanti dai mutui contratti dalle ACER con Cassa Depositi e Prestiti o con altri soggetti finanziatori istituzionali a partecipazione pubblica, al fine di favorire l’attuazione dei programmi di recupero di cui all’art. 20, comma 5 bis della L.R. 24/2001, promossi dai Comuni e di cui all’art. 40 comma 2 bis della L.R. 24/2011 promossi dalle Acer;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa e contabile:

  • la l.r. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s. m.;
  • la d.g.r. del 29 dicembre 2008 n.2416 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, per quanto applicabile;
  • la d.g.r. n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
  • la d.g.r. 22 dicembre 2023, n. 2317 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
  • la d.g.r. 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, la quale modifica l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituisce i Settori a decorrere del 01/04/2022;
  • la d.g.r. 21 marzo 2022, n. 426 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
  • la determinazione 17 luglio 2023, n. 15548 “MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO AREE DI LAVORO DIRIGENZIALI.DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE”;
  • la determinazione 26 settembre 2023, n. 20137 “CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE PRESSO LA DIREZIONE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE”;
  • il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.”;
  • la d.g.r. 29 gennaio 2024 n. 157 “PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2024-2026. APPROVAZIONE”;
  • la determinazione 9 febbraio 2022, n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

 A voti unanimi e palesi
delibera
  1. di approvare l’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le condizioni di carattere generale e di dettaglio per l’attuazione dei Programmi di temporanea sostituzione e recupero di alloggi ERP di proprietà dei Comuni e per l’attuazione dei Programmi di recupero di alloggi di proprietà delle Acer;
  2. di stabilire che con successiva delibera della Giunta regionale saranno definite, come previsto al comma 3 quater dell’art. 11 della L.R. 24/2001, le modalità di concessione delle risorse a copertura degli interessi derivanti dai mutui contratti dalle ACER con Cassa Depositi e Prestiti o con altri soggetti finanziatori istituzionali a partecipazione pubblica, al fine di favorire l’attuazione dei programmi di recupero di cui all’art. 20, comma 5 bis della L.R. 24/2001, promossi dai Comuni e di cui all’art. 40 comma 2 bis della L.R. 24/2011 promossi dalle Acer;
  3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, incluse le ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.Lgs. n.33 del 2013;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
  5. di disporre la pubblicazione della presente Delibera sul portale della Regione Emilia-Romagna
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