n.43 del 22.02.2017 periodico Parte Seconda

L.R. 28/99 - Aggiornamento elenco concessionari marchio regionale Qualità Controllata

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

 Vista la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, recante "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e 51/95";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 640 in data 1 marzo 2000 recante "L.R. 28/1999 concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni", come modificata con deliberazione della stessa Giunta n. 840 del 22 maggio 2001 e n. 1692 del 30 luglio 2004;

Richiamata inoltre la determinazione n. 3827 del 7/5/2002 " L.R. 28/1999 art. 5. Attuazione deliberazione n. 640/2000. Istruzioni sulla redazione della relazione da presentare da parte dei soggetti concessionari dell'uso del marchio regionale 'Qualità Controllata'”;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n.1002 del 20 luglio 2015 “L.R. n. 28/99 - modifica alla lettera E punto 8. del dispositivo della deliberazione n.640/2000, già sostituito con deliberazione n. 1692/2004”

Preso atto che al Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali e al Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera sono pervenute e trattenute agli atti:

- le richieste di concessione d'uso del marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99";

- le disdette da parte dei concessionari ad utilizzare il marchio collettivo regionale;

Dato atto che con deliberazioni n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 270 del 29 febbraio 2016 e n. 622 del 28 aprile 2016 la Giunta regionale sta attuando la riorganizzazione dell'amministrazione regionale;

Dato atto altresì:

- che con l'approvazione della deliberazione n. 622/2016 è stato modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali/Agenzie/Istituto dal 1/5/2016 come riepilogato nell'allegato A, parte integrante della deliberazione medesima e sono state modificate dal 1/5/2016 le denominazioni e le declaratorie dei Servizi riepilogati nell'allegato B anch'esso parte integrante della deliberazione citata;

- che, di conseguenza, il settore delle produzioni a qualità regolamentata derivanti da norme comunitarie, nazionali e regionali, originariamente in capo al Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera è stato trasferito in capo al Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare che gestirà i relativi adempimenti amministrativi;

Dato che sulle predette richieste di concessione d'uso del marchio QC è stata compiuta apposita istruttoria al fine della verifica dei requisiti previsti le cui risultanze sono contenute nei verbali NP/2016/10163, NP/2016/10165 e NP/2016/10166 del 24/5/2016; NP/2016/10940, NP/2016/10943 NP/2016/10944 del 1/6/2016; NP/2016/11672 del 9/6/2016; NP/2016/11773 del 10/6/2016; NP/2016/12025, NP/2016/12026, NP/2016/12028, NP/2016/12030 e NP/2016/12031 del 14/6/2016; NP/2016/13442 del 4/7/2016; NP/2016/13652, NP/2016/13654 e NP/2016/13653 del 7/7/2016; NP/2016/13798 e NP/2016/13799 entrambi in data 11/7/2016; NP/2016/14386 e NP/2016/14387 entrambi in data 20/7/2016; NP/2016/14552, NP/2016/14553 e NP/2016/14554 in data 22/7/2016; NP/2016/16724 del 6/9/16; NP/2016/19764 del 18/10/2016; NP/2016/21923 del 11/11/2016;

Dato atto, inoltre, che in sede di aggiornamento dei soggetti a cui è stato precedentemente concesso l'uso del marchio QC sono emerse alcune circostanze:

- la Cooperativa ortofrutticola Alto Polesine società cooperativa agricola con sede in via Bronziero 349 a Badia Polesine (RO) (CUAA 00043490291), registrata a seguito di approvazione della determinazione n. 1654/2016 per l'anno 2015 per i prodotti frutticoli mela e pera, è in stato di liquidazione coatta amministrativa dal 14/11/2014 (registro protocollo ufficiale prot. n. 0202157) e pertanto non aveva titolo ad essere inserita nel medesimo elenco;

- con nota acquisita al prot. PG/2015/117964 del 19/3/2015 la Società agricola Orsini s.s. con sede in via Ercolana 1421 a Castel San Pietro Terme (BO) (CUAA 00667391205), aveva comunicato di subentrare all'azienda Orsini Stefano, Otello e Andrea mantenendo la medesima partita IVA;

- a partire dall'anno 2012, per mero errore materiale, è stata cancellata dal predetto elenco l'azienda agricola Reggiana di Ferrari e Coloretti società agricola sita in via Zacconi 22/A a Albinea (RE) (CUAA 02068150354);

- a partire dall'anno 2014, per mero errore materiale, è stata cancellata dal predetto elenco l'azienda Forno Fratelli Pirondini di Pirondini Loris, Anselmo e Gabriele s.n.c sita in via Roma angolo Piazza Martiri a Reggiolo (RE) (PIVA 00482970357);

Richiamato il punto 2. della citata deliberazione n. 1002/2015 in relazione al procedimento di decadenza in caso di mancata presentazione della relazione finale sulle attività realizzate;

Rilevato che a tale proposito i seguenti soggetti ricadono nei casi previsti dalla deliberazione n. 1002/2015 poichè:

- “OP Kiwi Sole società cooperativa agricola“ con sede in via Stelloni 10 a Sala Bolognese (BO) (CUAA 01785630599) non ha inviato la relazione prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R. 28/99, entro i termini stabiliti e, di conseguenza, si è notificato il provvedimento di richiamo conseguente alla prima violazione del relativo termine di scadenza (richiamo del 16/11/2016 prot. n. PG.2016.0720954) a cui non è seguita alcuna risposta;

- “Apicoltura Lombardi Daniele“ con sede in via Mercanta 11/B a Faenza (RA) (CUAA LMBDNL54C06D458T) non ha inviato la relazione prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R. 28/99, entro i termini stabiliti e, di conseguenza, si è notificato il provvedimento di richiamo conseguente alla prima violazione del relativo termine di scadenza (richiamo del 16/11/2016 prot. n. PG.2016.0720970) a cui non è seguita alcuna risposta;

Dato atto infine:

- che il concessionario “Forno Dolce & Salato di Mattioli Ivan“ con sede in via Chierici 4 a Albinea (RE) (P.IVA 00667391205) è incorso nell'infrazione “mancato rispetto delle modalità previste per i controlli, anche se imputabile all'Organismo di controllo” prevista alla lett. i) della citata deliberazione n. 640/2000 e s.m.i.;

- che si è provveduto alla comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza della concessione dell'uso del marchio con nota prot. PG/2016/775795 in data 20/12/2016 inviata tramite raccomandata A/R;

- che entro i termini stabiliti per la presentazione delle controdeduzioni il concessionario non ha provveduto ad inviare alcuna risposta;

Ritenuto pertanto:

- di concedere l'uso del marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99" ai soggetti aventi diritto e inseriti nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di prendere atto delle disdette pervenute e di provvedere alla decadenza dalla concessione dell'uso del marchio QC nei confronti dei seguenti soggetti:

  • “OP Kiwi Sole società cooperativa agricola“
  • “Apicoltura Lombardi Daniele“
  • “Forno Dolce & Salato di Mattioli Ivan“

dando atto che tali posizioni sono contenute nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 di indirizzo in ordine alla relazione organizzative e funzionali tra le strutture regionali e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali, e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- la determinazione n. 7295 del 29 aprile 2016 con il quale il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, in attuazione della citata deliberazione n. 622/2016, ha, tra l'altro, provveduto al riassetto delle posizioni dirigenziali Professional e al conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professional;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- la deliberazione n. 2123 in data 5/12/2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali: Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione fr1super nell'ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto; 

determina:

1. di concedere l'uso del marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99", ai soggetti indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per i prodotti ivi specificati; 

2. di prendere atto delle disdette pervenute e di provvedere alla decadenza dall’uso del marchio regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99", ai soggetti indicati nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

3. di dare atto, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 1002 in data 20 luglio 2015, che la mancata presentazione della relazione prevista al comma 5, dell’art. 3 della L.R.28/99 da parte dei soggetti concessionari di cui al punto 1), dà luogo ad un provvedimento di decadenza qualora tale relazione non pervenga entro il termine fissato con il provvedimento di richiamo conseguente alla prima violazione del relativo termine di scadenza;

4. di dare atto altresì che le concessioni d'uso del marchio collettivo regionale avranno validità fino alla disdetta da parte del concessionario, ovvero alla comminazione della sanzione di decadenza di cui all'art. 7, comma 3, della L.R. 28/99;

5. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

6. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 66/2016.

Il Responsabile del Servizio

Mario Montanari 

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