n.82 del 08.04.2026 periodico (Parte Seconda)
Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e "intermedi" secondo quanto indicato dalla Delibera n. 397/2025/R/RIF di ARERA per il terzo periodo regolatorio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 257, del 24 giugno 2022 con il quale è stato approvato il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) che per quanto concerne “La pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento” (paragrafo 9.6), ha previsto, in continuità con quanto già disciplinato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la propria deliberazione n.363/2021/R/Rif, quanto segue:
“gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” sono individuati (in base alle risultanze del monitoraggio svolto dalle Regioni e dalle Province autonome in merito all’organizzazione territoriale, all’analisi e all’evoluzione prevista dei flussi, nonché a valutazioni sull’efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione) qualora risultino operare, offrendo la propria capacità di trattamento, in un mercato caratterizzato da rigidità strutturali, nella misura di un ampio e stabile eccesso di domanda a fronte di un limitato numero di operatori presenti, avendo eventualmente capacità di trattamento già impegnata da flussi garantiti dagli strumenti di programmazione, o da altri atti amministrativi, o, comunque, essendo individuati come tali in sede di programmazione”;
“l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” richiede da parte delle Regioni e Province autonome la contestuale indicazione:
- dei flussi che si prevede vengano trattati per impianto [...];
- dell'eventuale distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che la Regione o Provincia autonoma ritengano utile specificare;
- dell’elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti (quali per esempio gestori della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani o gestori di impianti di trattamento intermedio)”;
“siano esplicitati gli eventuali impianti “intermedi” da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, integrando tale elenco con le medesime informazioni di cui ai precedenti punti a) flussi previsti e c) soggetti conferitori”;
“la qualifica di impianto “minimo” ha durata minima per un periodo almeno biennale, […], e può essere anche parziale, qualora l’impianto conservi una capacità residua di trattamento non impegnata dalla programmazione regionale”;
la Delibera ARERA 397/2025/R/Rif “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”;
la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 87 del 12 luglio 2022 con la quale è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB), la propria deliberazione n. 2202 del 22/12/2025 di monitoraggio intermedio del Piano stesso e la propria deliberazione n. 306 del 2/3/2026 di aggiornamento dei flussi di piano;
la propria deliberazione n. 2032 del 29/11/2021 con la quale sono stati individuati, in attuazione della delibera n.363/2021/R/Rif di ARERA (MTR-2), gli impianti di chiusura del ciclo di termovalorizzazione e discarica, distinguendo tra quelli integrati e quelli minimi nonché gli impianti intermedi ad essi afferenti ai sensi delle previsioni del MTR-2;
la propria deliberazione n. 373 del 04/03/2024 con la quale sono stati confermati, in attuazione delle previsioni del PNGR, gli impianti minimi di chiusura del ciclo di termovalorizzazione e discarica e gli impianti intermedi ad essi afferenti, individuati con la propria deliberazione n. 2032/2021, aggiornandoli al quadro impiantistico in essere e ai flussi previsti per le annualità 2024-2025;
Richiamato il Capitolo 8 della relazione generale del PRRB, come modificato da ultimo con delibera di monitoraggio n. 2202 del 22/12/2025 e delibera 306 del 2/3/2026, il quale definisce gli scenari di piano e dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati per il periodo 2025-2027;
Considerato che:
la deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/Rif, che disciplina il terzo periodo regolatorio (2026-2029), ha stabilito, all’art. 5, che è necessario definire gli impianti di chiusura del ciclo per il nuovo periodo regolatorio e che tali impianti “mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di successivi aggiornamenti”;
ai sensi dell’art. 3.2 della medesima delibera, la determinazione delle tariffe di accesso avviene tramite la modulazione degli strumenti di regolazione, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”, di cui al Titolo VI del MTR-3, in coerenza con i criteri indicati nel PNGR;
le tariffe di accesso agli impianti devono essere trasmesse ad ARERA da parte del soggetto competente (ATERSIR) entro il 30 giugno di ciascun anno ai sensi dell’art. 7, comma 6 del MTR-3;
Ritenuto pertanto necessario:
definire gli impianti di chiusura del ciclo, di termovalorizzazione e discarica, distinguendo tra quelli integrati e quelli minimi nonché gli impianti intermedi ad essi afferenti ai sensi delle previsioni del MTR-3 per il nuovo periodo regolatorio, in attuazione di quanto previsto nel PNGR;
individuare, quali impianti minimi e intermedi quelli già individuati dal PRRB vigente confermandone i quantitativi e i bacini di provenienza;
individuare gli impianti di chiusura del ciclo con riferimento alle sole annualità 2026 e 2027, in quanto l’orizzonte temporale della pianificazione vigente si estende fino all’anno 2027;
confermare l’individuazione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), quale “Soggetto competente”, di cui al punto 7.2 della Delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif;
confermare che i flussi sono allocati applicando il principio di prossimità e pertanto nessun flusso è definito di non prossimità ai fini dell’applicazione della tariffa di accesso agli impianti;
Ritenuto pertanto di:
procedere ad individuare gli impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi confermando quelli già individuati dal PRRB, ed i relativi quantitativi e bacini di provenienza per le annualità 2026-2027 come riportati in Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
rimandare, per le annualità 2028 e 2029, l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo, dei quantitativi e dei relativi bacini di provenienza, che saranno oggetto di successiva determinazione nell’ambito della nuova stagione pianificatoria;
prevedere di trasmettere ad ARERA e ad ATERSIR le delibere di aggiornamento dei flussi di Piano qualora intervenissero variazioni significative agli impianti minimi e intermedi individuati ai sensi del presente atto;
Visti:
la L. R. 26 novembre 2001 n. 43 “T.U. in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss. mm. ii.;
la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss. mm. ii, per quanto applicabile;
la propria deliberazione n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
la propria deliberazione n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”;
la propria deliberazione n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”;
la propria deliberazione n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 25492 del 29 dicembre 2025 “Proroga incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente”;
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
la propria deliberazione n. 1440 del 08 settembre 2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessora all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
di disporre, per le annualità 2026-2027, l’individuazione, in attuazione delle previsioni del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), degli impianti minimi di chiusura del ciclo di termovalorizzazione e discarica e degli impianti intermedi ad essi afferenti come riportato in Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione. I flussi sono allocati applicando il principio di prossimità e pertanto nessun flusso è definito di non prossimità ai fini dell’applicazione della tariffa di accesso agli impianti;
rimandare, per le annualità 2028 e 2029, l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo, dei quantitativi e dei relativi bacini di provenienza, che saranno oggetto di successiva determinazione nell’ambito della nuova stagione pianificatoria;
prevedere di trasmettere ad ARERA e ad ATERSIR le delibere di aggiornamento dei flussi di Piano qualora intervenissero variazioni significative agli impianti minimi e intermedi individuati ai sensi del presente atto;
individuare l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), quale “Soggetto competente”, di cui al punto 7.2 della Delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif;
di trasmettere la presente deliberazione ad ARERA, ad ATERSIR, ai gestori degli impianti minimi e intermedi di cui all’Allegato 1, ai Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.