n.73 del 12.03.2014 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna. Anno 2014

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica", in particolare l'art. 8 relativo alla movimentazione degli alveari;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08/05/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'allegato IV, Parte B, punto 21.3;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il DLgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’allegato IV, Parte B, punto 21.3, e l’allegato VI, lett. b) Batteri, punto 2;

- il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 04 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, che abroga la direttiva della Commissione 2001/32/CE e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che il colpo di fuoco batterico è presente in ampie aree della Regione Emilia-Romagna;

Considerato:

  • che la disseminazione di Erwinia amylovora può avvenire anche per mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse piante ospiti;
  • che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in territori indenni dalla malattia, per mezzo di alveari provenienti da aree contaminate;
  • che è necessario regolamentare lo spostamento di alveari nel periodo individuato a maggior rischio, compreso fra il 17 marzo e il 30 giugno, da aree contaminate verso aree indenni, allo scopo di salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non ancora interessate dalla malattia (zone protette), così come previsto dall’Allegato IV, Parte B, punto 21.3, del DLgs 214/05;
  • che è opportuno che il Servizio Fitosanitario, annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle eventuali misure di quarantena da adottare;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Viste:

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1222 del 4/8/2011, recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

- la determinazione dirigenziale n. 4137 del 29 marzo 2012, recante “Prolungamento della durata dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super per la posizione dirigenziale Servizio Fitosanitario;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di vietare, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 30 giugno 2014, la movimentazione degli alveari ubicati nell’intero territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, verso territori riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (zone protette), fatto salvo quanto disposto nel sucessivo punto 3);

3) di consentire lo spostamento degli alveari, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 30 giugno 2014, previa l’adozione delle misure di quarantena riportate nel successivo punto 4), ubicati nei territori citati al punto 2) verso zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette), che, per quanto riguarda l’Italia, sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani e Masi in provincia di Padova e l’area situata a sud dell’autostrada A4 in provincia di Verona);

4) che le misure di quarantena consistono nel mantenere gli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della loro collocazione nella nuova postazione; la durata della clausura può essere ridotta a 24 ore qualora ogni alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario autorizzato, contenente quale principio attivo l’acido ossalico;

5) di stabilire che i soggetti interessati devono, prima di effettuare spostamenti di alveari nel periodo suindicato, comunicare al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l'apiario la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello allegato alla presente determinazione e che tale misura deve essere opportunamente documentata;

6) di trasmettere il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale e ai Servizi Fitosanitari regionali;

7) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

L'inosservanza delle prescri­zioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214.

Il Responsabile del Servizio

Alberto Contessi

application/pdf allegato - 5.8 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina