n.147 del 29.05.2018 (Parte Seconda)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamenti della Commissione (UE) n. 2016/1149 e n. 2016/1150. Approvazione disposizioni applicative della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 che regola la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Richiamato il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2019-2023, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e pubblicato sul sito internet MIPAAF, notificato alla Commissione europea in data 1 marzo 2018;

Visti:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti” modificato, da ultimo, dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1431 del 7 marzo 2018;

- la circolare AGEA coordinamento del 7 aprile 2017, protocollo n. 31081, modificata e integrata dalla circolare AGEA coordinamento protocollo del 30 marzo 2018, n. 28280;

Dato atto che, ai sensi del Decreto MIPAAF n. 1411/2017 sopra citato, le Regioni e le Province autonome possono con propri atti:

- definire l'area o le aree dell'intervento;

- limitare l'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;

- individuare i beneficiari, tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto stesso;

- individuare le varietà, le forme di allevamento e numero di ceppi per ettaro;

- determinare la superficie minima oggetto dell’intervento;

- scegliere le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle previste dal decreto stesso;

- individuare il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto, e, comunque, non può essere superiore alla validità dell’autorizzazione al reimpianto;

- concedere il contributo con pagamento anticipato, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori;

- erogare il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione secondo una delle seguenti forme:

a) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;

b) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate;

- applicare, nel caso in cui il budget a disposizione per la Misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili e la Regione non abbia individuato criteri di priorità, il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata;

- disciplinare le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all’articolo 53 del Regolamento delegato;

Considerato che il Decreto n. 1411/2017 sopra citato dispone altresì che:

- il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso alla Misura sottoscritto dal proprietario;

- la domanda di aiuto è presentata all’Organismo Pagatore entro il 30 giugno di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea Coordinamento d’intesa con le Regioni;

- la domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUAA nonché:

a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione;

- i controlli sono effettuati dall'Organismo Pagatore sulla base delle modalità definite da Agea, che stabilisce, altresì, i criteri necessari agli Organismi stessi per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti;

Preso atto inoltre che il sostegno non è concesso:

- ai produttori che coltivano impianti illegali di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e superfici vitate prive di autorizzazione di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, come previsto dall’articolo 50 Regolamento delegato 2016/1149;

- per i vigneti realizzati o da realizzare con autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’art. 64 del Regolamento n. 1308/2013, come previsto al comma 1, articolo 3, del Decreto n. 1411/2017 più volte citato;

Richiamata la propria deliberazione n. 605 del 5 maggio 2017 con la quale sono state approvate le disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018;

Considerato che l'allegato H al Programma nazionale di sostegno sopra richiamato prevede una dotazione finanziaria complessiva per la Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella campagna 2018/2019 di Euro 150.000.000;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, protocollo n. 2987 del 15 maggio 2018, di riparto della dotazione finanziaria OCM vino per la campagna vitivinicola 2018/2019 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che prevede un’assegnazione alla Regione Emilia-Romagna per la Misura ristrutturazione e riconversione vigneti di Euro 15.281.725,00;

Considerato che:

- alla dotazione finanziaria 2018/2019 occorre detrarre l’importo di Euro 464.666,79 necessario per il pagamento dei saldi da liquidare nell’esercizio finanziario 2018/2019, derivanti dalle domande ammesse ad aiuto presentate nella campagna 2017/2018 di cui alla deliberazione n. 650/2017;

- la dotazione finanziaria per le domande di aiuto della campagna 2018/2019 ammonta ad Euro 14.817.058,21;

Atteso che:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, prevede il finanziamento della politica agricola comune fino al 2020;

- gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui alle presenti disposizioni, al fine di garantire la copertura finanziaria degli stessi, devono pertanto essere realizzati entro la seconda annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto;

Ritenuto quindi di adottare le disposizioni applicative della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019, nella formulazione di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevata la necessità di modificare le disposizioni applicative della Misura per la campagna 2017/2018, approvate con propria deliberazione n. 650/2017, al fine di un migliore utilizzo delle risorse da parte dei produttori, nonché per adeguare tali disposizioni a quanto previsto dall’art. 25 del Reg. (UE) n. 1150/2016, paragrafo 2, che stabilisce che gli Stati membri effettuino i pagamenti ai beneficiari entro dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di pagamento intermedio o finale valida e completa;

Ritenuto quindi di modificare quanto previsto nell’allegato 1 “Disposizioni applicative della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola 2017/2018” della propria deliberazione n. 605/2017 sopra citata, prevedendo:

- al punto 13 “PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEIUSSIONE” i primi due paragrafi sono sostituiti dal seguente:

“Le opere ammesse a contributo anticipato devono essere terminate entro il 31 maggio 2019 o entro il 31 maggio 2020 e, comunque, entro il termine di validità dell’autorizzazione al reimpianto. Terminati i lavori il beneficiario presenta richiesta di saldo e svincolo della fideiussione. La richiesta può essere presentata a partire dal 16 ottobre 2018 fino al 10 giugno 2019, per la campagna 2018/2019 e dal 16 ottobre 2019 fino al 10 giugno 20120 per la campagna 2019/2020, secondo le modalità previste da AGREA.”;

- il punto 17 “Varianti tecniche e modifiche al cronoprogramma” è sostituito dal seguente:

“È ammessa la presentazione di due richieste di variante per motivi tecnici o per cause di forza maggiore.

La richiesta di variante deve essere motivata e presentata almeno 60 giorni prima della data di fine lavori di ristrutturazione e riconversione del vigneto indicata nel cronoprogramma allegato alla domanda di contributo, secondo le modalità stabilite da AGREA.

La modifica del cronoprogramma può essere richiesta una sola volta e prevedere esclusivamente il posticipo della data di fine lavori fino al termine massimo del 31/5/2020. Tale richiesta di variante può riguardare anche variazione degli aspetti tecnici dell’intervento. La variazione del cronoprogramma dovrà essere approvata o rigettata con atto formale dal Servizio territoriale competente entro 30 giorni dalla presentazione e potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l’esercizio finanziario di riferimento; qualora non sia stata effettuata l’assegnazione delle risorse, sarà sottoposta a condizione risolutiva.

Le richieste di variante presentate oltre il termine soprariportato sono inammissibili e pertanto saranno rigettate.

Le variazioni dei soli aspetti tecnici dell’intervento, quali tipologia di intervento, dimensioni dello stesso, nonché modifiche di vitigno, sesto d’impianto, forma di allevamento e localizzazione dell’intervento si intendono approvate decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di variante. In caso di rigetto il Servizio Territoriale, entro il medesimo termine, adotta apposito atto dopo aver esperito le norme relative al contradditorio.

Le varianti non possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione rispetto alla spesa ammessa. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa sono a totale carico del beneficiario.

Gli atti di approvazione o rigetto delle varianti sono comunicati tempestivamente al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ai fini della determinazione delle risorse disponibili per il finanziamento delle domande nell’annualità finanziaria di riferimento.

L’eventuale reimpianto del vigneto in una particella diversa da quella indicata in domanda, purché sia ad essa contigua, nonché la modifica della particella catastale del vigneto da estirpare previsto nella domanda di ristrutturazione o riconversione, purché non varino le dimensioni dell’intervento, sono considerate modifiche minori e devono essere comunicate al più tardi alla fine lavori, unitamente alla domanda di pagamento a saldo.”

Ritenuto inoltre di prevedere che i beneficiari di contributo che hanno previsto di terminare i lavori entro il 31 maggio 2018 possano presentare una seconda richiesta di variante tecnica che deve essere comunicata al più tardi alla fine lavori;

Ritenuto infine, al fine di una più efficiente gestione delle procedure, di stabilire che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provveda, con proprio atto, a disporre eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni oggetto della presente deliberazione, nonché a disporre eventuali modifiche ai termini fissati dalle disposizioni qui approvate;

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione, Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l’approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi 

delibera 

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare le disposizioni regionali della Misura ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2018/2019, come riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di modificare le disposizioni contenute nell’allegato 1, inerente la Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola 2017/2018, approvato con deliberazione n. 605/2017, prevedendo quanto segue:

- al punto 13 “PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEIUSSIONE” i primi due paragrafi sono sostituiti dal seguente:

Le opere ammesse a contributo anticipato devono essere terminate entro il 31 maggio 2019 o entro il 31 maggio 2020 e, comunque, entro il termine di validità dell’autorizzazione al reimpianto. Terminati i lavori il beneficiario presenta richiesta di saldo e svincolo della fideiussione. La richiesta può essere presentata a partire dal 16 ottobre 2018 fino al 10 giugno 2019, per la campagna 2018/2019 e dal 16 ottobre 2019 fino al 10 giugno 20120 per la campagna 2019/2020, secondo le modalità previste da AGREA.

- il punto 17 “Varianti tecniche e modifiche al cronoprogramma” è sostituito dal seguente:

“È ammessa la presentazione di due richieste di variante per motivi tecnici o per cause di forza maggiore.

La richiesta di variante deve essere motivata e presentata almeno 60 giorni prima della data di fine lavori di ristrutturazione e riconversione del vigneto indicata nel cronoprogramma allegato alla domanda di contributo, secondo le modalità stabilite da AGREA.

La modifica del cronoprogramma può essere richiesta una sola volta e prevedere esclusivamente il posticipo della data di fine lavori fino al termine massimo del 31/5/2020. Tale richiesta di variante può riguardare anche variazione degli aspetti tecnici dell’intervento. La variazione del cronoprogramma dovrà essere approvata o rigettata con atto formale dal Servizio territoriale competente entro 30 giorni dalla presentazione e potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l’esercizio finanziario di riferimento; qualora non sia stata effettuata l’assegnazione delle risorse, sarà sottoposta a condizione risolutiva.

Le richieste di variante presentate oltre il termine soprariportato sono inammissibili e pertanto saranno rigettate.

Le variazioni dei soli aspetti tecnici dell’intervento, quali tipologia di intervento, dimensioni dello stesso, nonché modifiche di vitigno, sesto d’impianto, forma di allevamento e localizzazione dell’intervento si intendono approvate decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di variante. In caso di rigetto il Servizio Territoriale, entro il medesimo termine, adotta apposito atto dopo aver esperito le norme relative al contradditorio.

Le varianti non possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione rispetto alla spesa ammessa. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa sono a totale carico del beneficiario.

Gli atti di approvazione o rigetto delle varianti sono comunicati tempestivamente al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ai fini della determinazione delle risorse disponibili per il finanziamento delle domande nell’annualità finanziaria di riferimento.

L’eventuale reimpianto del vigneto in una particella diversa da quella indicata in domanda, purché sia ad essa contigua, nonché la modifica della particella catastale del vigneto da estirpare previsto nella domanda di ristrutturazione o riconversione, purché non varino le dimensioni dell’intervento, sono considerate modifiche minori e devono essere comunicate al più tardi alla fine lavori, unitamente alla domanda di pagamento a saldo.”

3) di prevedere altresì che i beneficiari di contributo che hanno previsto di terminare i lavori entro il 31 maggio 2018 possano presentare una seconda richiesta di variante tecnica che deve essere comunicata al più tardi alla fine lavori;

4) di stabilire che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provveda, con proprio atto, a disporre eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni oggetto della presente deliberazione, nonché a disporre eventuali modifiche ai tempi fissati dalle disposizioni qui approvate;

5) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad AGEA e all’Organismo Pagatore Regionale Agrea;

6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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