n.108 del 19.04.2017 periodico (Parte Seconda)

Modifica dell'Allegato 2 della deliberazione n. 1007/2015. Istituzione della "Sezione speciale pro loco" del Registro regionale di cui alla L.R. n. 34/2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 25 marzo 2016, n. 5 “Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’istituzione dell’albo regionale delle associazioni "Pro-Loco")”; 

Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)); 

Preso atto che la L.R. n. 5/2016, tra l’altro, prevede che:

  1. per Associazioni Pro Loco si intendono le associazioni di promozione sociale che possiedano tutti i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della L.R. n. 34/2002 (art. 2, comma 1, lett. a));
  2. le Associazioni Pro Loco prevedano nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione (art. 2, comma 1 lett. b));
  3. le Associazioni Pro Loco possono iscriversi in un'apposita sezione del Registro di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002, secondo le disposizioni del medesimo articolo (art. 4, comma 1); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27/07/2015, n, 1007 "Modalità per la gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, così come modificate con L.R. n. 8/2014"; 

Preso atto della necessità di modificare la richiamata deliberazione aggiungendo un nuovo sotto paragrafo al paragrafo 2 “Articolazione del registro regionale” dell’Allegato 2 "Modalità per la gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002, così come modificata con L.R. n. 8/2014", così come sotto riportato:

 “2.5 Sezione speciale Pro Loco

Ai sensi della L.R. n. 5/2016, è istituita una sezione speciale del registro in cui sono iscritte, su loro richiesta, le Associazioni Pro Loco che possiedano tutti i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della L.R. n. 34/2002 e che prevedano nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione.”;

Preso atto inoltre della necessità di modificare la denominazione di cui al sotto paragrafo 2.4 del medesimo paragrafo 2 da “Sezione speciale” a “Sezione speciale articolazioni locali di associazioni aventi rilevanza regionale o extraregionale”; 

Ritenuto opportuno fissare in 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel BURERT il termine entro il quale le Associazioni Pro Loco già iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 34/2002 dovranno conformare i propri statuti alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1 lett. b della L.R. n. 5/2016;

Ritenuto che rappresentando la presente deliberazione mero atto applicativo di norma legislativa regionale non sia necessario sentire i pareri della Commissione assembleare competente e della Conferenza regionale del Terzo settore, dando comunque a queste formale comunicazione del dispositivo; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 1681/2016 e n. 2344/2016; 

Dato atto del parere allegato alla presente deliberazione; 

Su proposta della Vicepresidente Assessore al welfare e alle politiche abitative, Elisabetta Gualmini; 

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

1. di modificare l’Allegato 2 "Modalità per la gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002, così come modificata con L.R. n. 8/2014" della deliberazione della Giunta regionale n. 1007/2015 aggiungendo un nuovo sotto paragrafo al paragrafo 2 “Articolazione del registro regionale”, così come sotto riportato:

“2.5 Sezione speciale Pro Loco

Ai sensi della L.R. n. 5/2016, è istituita una sezione speciale del registro in cui sono iscritte, su loro richiesta, le Associazioni Pro Loco che possiedano tutti i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della L.R. n. 34/2002 e che prevedano nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione.”;

2. di modificare la denominazione di cui al sotto paragrafo 2.4 del medesimo paragrafo 2 dell’Allegato 2 della deliberazione n. 1007/2015 da “Sezione speciale” a “Sezione speciale articolazioni locali di associazioni aventi rilevanza regionale o extraregionale”;

3. di fissare in 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURERT il termine entro il quale le Associazioni Pro Loco già iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 34/2002 dovranno conformare i propri statuti alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1 lett. b della L.R. n. 5/2016;

4. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel BURERT.

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