n.301 del 27.08.2020 (Parte Seconda)

Abolizione della quota fissa sulle ricette di specialistica ambulatoriale e sui farmaci di fascia A per gli assistiti non esenti, di cui alle proprie deliberazioni n. 1190/2011 e n. 2075/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 - 448, della Legge n. 160/2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- l’art.1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) che ha introdotto la quota fissa sulla ricetta del SSN;

- l’art. 61, comma 19, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha abolito per gli anni 2009, 2010 e 2011 la quota di 10 euro a ricetta a titolo di compartecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

- l’art. 17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2011, n.111 che ha reintrodotto la quota di 10 euro di ticket sanitario per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo;

- l’art.1, comma 796, p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n.296 che prevedeva che alle Regioni fosse lasciata la decisione alternativa tra l’applicazione automatica delle quote di compartecipazione fissate dalla legge statale ovvero l’individuazione di altre misure di compartecipazione, che garantissero comunque l’equivalenza per il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario e l’appropriatezza;

- la propria deliberazione n.1190 del 4 agosto 2011 che ha attuato quanto previsto dall’art.1, comma 796, lettera p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed introdotto quote aggiuntive di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria rispetto a quelle in vigore, modulate secondo le fasce di reddito familiare;

- la propria deliberazione n.2075 del 3 dicembre 2018 con la quale sono state rimodulate le modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria eliminando la quota aggiuntiva per i redditi familiari inferiori ai 100 mila euro;

- l'articolo 1, commi 446-448, della legge n.160/2019 (legge di bilancio per l’anno 2020) che ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2020, l’abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esenti, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge n.296/2006, e la cessazione delle misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796;

 Richiamata in particolare la nota della Direzione generale della programmazione sanitaria presso il Ministero della salute, conservata agli atti d’ufficio del Servizio Assistenza Territoriale con prot. 04/08/2020.0538742.E ad oggetto “Legge 27 dicembre 2019, n.160, articolo 1. Comma 446: abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge n.296/2006, e cessazione delle misure alternative adottate dalle Regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796”;

Ritenuto pertanto che, a decorrere dal 1 settembre 2020, si dia applicazione a quanto previsto dalla citata legge n.169/2019 con abolizione della quota aggiuntiva per le ricette ed in particolare con il superamento delle “misure alternative” contemplate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 all’art.1, comma 796, lettera p-bis) e attuate da questa regione con proprie deliberazioni n.1190/2011 e n.2075/2018, di seguito esplicitate:

- applicazione della quota fissa per le prescrizioni di specialistica ambulatoriale modulata sulla base del reddito familiare;

- rimodulazione del ticket per le prestazioni di tac e risonanza magnetica in base al reddito familiare;

- aumento del ticket per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale per tutti i cittadini;

- applicazione del ticket sui farmaci di fascia A modulato sulla base del reddito familiare;

che si intendono tutte integralmente superate;

Preso atto che, in conseguenza di quanto sopra esposto, cessa per gli utenti la necessità di fornire autocertificazione della propria relativa fascia di reddito ai fini del calcolo del ticket;

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni, in tema di riorganizzazione dell’ente Regione: n.193/2015, n.628/2015, n.270/2016, n.622/2016, n.56/2016, n.1107/2016, n.2344/2016; n.3/2017, n.477/2017, e n.1059/2018;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 41;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art.5.3 dell’Allegato A;

- la propria deliberazione n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

- la Circolare del Capo di Gabinetto PG/2017/0660476 del 13/10/2017;

- la Circolare del Capo di Gabinetto PG/2017/0779385 del 21/12/2017;

 Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per tutto quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente richiamato

1. di dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 - 448, della Legge n. 160/2019;

2. di procedere all’abolizione delle misure alternative di rimodulazione del ticket applicate ai sensi di quanto previsto alla lettera p-bis) del comma 796 della legge n. 296/2006 di cui alle proprie deliberazioni n. 1190/2011 e n.2075/2018:

2.1. applicazione della quota fissa per le prescrizioni di specialistica ambulatoriale rimodulata sulla base del reddito familiare;

2.2. rimodulazione, in base al reddito familiare, del ticket per le prestazioni di tac e risonanza;

2.3. aumento del ticket per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale per tutti i cittadini;

2.4. applicazione del ticket sui farmaci di fascia A modulato sulla base del reddito familiare;

3. di stabilire che la decorrenza delle determinazioni del presente provvedimento è prevista dal 1 settembre 2020, per le prestazioni ed i farmaci erogati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di prescrizione;

4. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

5. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

 

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