n.212 del 23.06.2020 (Parte Seconda)

Perfezionamento ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico della Dorsale dei Carpineti sita nel comune di Carpineti, ai sensi dell'art. 136, lett. C) e d) del D.Lgs. n. 42/2004, e contestuale aggiornamento e so-stituzione del vincolo paesaggistico già insitente sull'area istituito con Decreto ministeriale del 1 agosto 1985

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l’art. 71, recante “Commissione regionale per il paesaggio”;

- l’Intesa Istituzionale e il relativo disciplinare tecnico siglati il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna, per l’adeguamento del PTPR al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, in attuazione delle proprie deliberazioni n. 1284 del 23 luglio 2014, e n. 1777 del 12 novembre 2015, a seguito delle quali, con la propria deliberazione del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;

- la propria deliberazione n. 2063 del 18 novembre 2019, con la quale l’Intesa Istituzionale siglati il 4 dicembre 2015 tra Regione e il Segretariato del MiBACT per l’Emilia-Romagna è stata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza della stessa, e quindi fino al 4 giugno 2020; 

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un’area ai sensi dell’art. 136 dello stesso Codice;

- l’art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;

- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico in relazione alle proposte ad essa presentate dai soggetti legittimati, in merito sia all’individuazione del perimetro del bene paesaggistico, sia alle prescrizioni d’uso;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 25/1/2016;

Dato atto inoltre che:

- il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), insediatosi in data 19 dicembre del 2016, ha dato avvio alle attività di adeguamento del PTPR al Codice, che ha ad oggetto l’integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano stesso, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio;

- nella prima fase di lavoro il Comitato Tecnico Scientifico ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all’art. 136 del Codice e di alcune categorie di aree tutelate di cui all’art. 142 del Codice, ovvero sulla delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei suddetti Beni paesaggistici, con l’obiettivo di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;

- nel corso dei lavori di ricognizione è emersa l’impossibilità di pervenire, sulla base dei provvedimenti istituitivi, a un’adeguata individuazione e rappresentazione cartografica di alcuni Beni paesaggistici; per tali Beni paesaggistici il CTS ha deciso di demandare il perfezionamento della perimetrazione alla Commissione regionale per il paesaggio, rimandandone invece la definizione della specifica disciplina d’uso ai lavori in corso del CTS stesso, al fine di assicurare organicità alle discipline d’uso che devono corredare tutti i Beni paesaggistici;

- il CTS nelle sedute n. 26 del 17 aprile 2019 (prot. al PG/2019/0383607 del 17/04/2019) e n. 27 del 24 maggio 2019 (PG/2019/0483446 del 24/05/2019) ha effettuato e concluso l’istruttoria della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Dorsale dei Carpineti sita nel Comune di Carpineti”(ID-RE_45), istituita con Decreto Ministeriale del 1 agosto 1985, rilevando l’impossibilità di sciogliere in sede di CTS le criticità di seguito riportate, come riassunte nella scheda istruttoria:

Criticità

Soluzione

1. Il testo del decreto fa partire la descrizione del perimetro dalla località Vallestra seguendo la strada per Montelago, senza specificare se la località citata sia inclusa o esclusa dal perimetro. Nella cartografia allegata, un IGM di secondo impianto risalente agli anni Trenta, il centro abitato di Vallestra sembra escluso dal vincolo.

L’unica strada passante per questo centro abitato non risulta però attraversarlo bensì comprenderlo prima di deviare verso Montelago.

Dato che non si è potuto decidere al meglio in merito all’esclusione o meno del centro abitato di Vallestra, si è deciso di rimandare il caso alla Commissione Regionale per il perfezionamento della tutela.

2. Nel decreto si indica di attestare il perimetro sulla strada per Montelago, Campiano e altre località. Passando per il centro abitato di Montelago, a differenza di quello che si riscontra nella cartografia allegata, all’epoca del decreto non è presente un singolo elemento stradale che attraversa il nucleo abitato.

Dato che i diversi elementi stradali appaiono avere pari importanza all’epoca dell’istituzione della tutela, e quindi non si è potuto operare una scelta incontrovertibile fra essi, si è deciso di rimandare il caso alla Commissione Regionale per il perfezionamento della tutela.

3. Il testo del provvedimento indica esplicitamente di escludere dall’area di tutela i centri abitati di Villaprara e Carpineti, nella cartografia allegata risultano esclusi ma senza attestarsi su elementi territoriali univoci.

Inoltre rispetto alla base cartografica utilizzata (IGM anni Trenta) l’abitato è risultato espanso nel 1985 anno della tutela, come risulta dalle foto aeree anni Settanta. Una possibile fonte cartografica da utilizzare al fine di definire l’estensione dei centri abitati all’epoca della tutela poteva essere la CTR di primo impianto.

Dato che dopo la fase istruttoria non è risultato chiaro quale fosse l’area urbanizzata e quale no all’epoca dell’istituzione della tutela, si è deciso di rimandare il caso alla Commissione Regionale per il perfezionamento della tutela.

4. Dopo aver superato le località Musiara, Vedrina e Campogallinaro il decreto specifica che il perimetro prosegue fino ad intersecare il confine comunale Carpineti-Castelnuovo Monti, seguendo il medesimo verso nord fino alla SP Felina-Carpineti il località mulino Conca. Il perimetro disegnato nella cartografia allegata segue un andamento all’incirca perpendicolare alla strada provinciale Felina-Carpineti fino a toccarla. Facendo una verifica dei limiti comunali ad oggi il confine comunale Carpineti-Castelnovo né Monti risulta avere un andamento differente rispetto a quello riportato in cartografia, all’altezza circa della località Parciana piega quasi ad angolo retto verso ovest per poi intersecare la strada provinciale circa 500 metri più ad ovest del mulino Conca.

Dato che l’area compresa nella tutela seguendo il confine comunale Carpineti-Castelnuovo così come attestato nel DBTR non seguirebbe un elemento coerente con la logica del provvedimento, si è deciso di rimandare anche questo aspetto all’approfondimento della Commissione Regionale, per individuare eventualmente altri elementi d’archivio per la corretta identificazione del confine comunale citato.

5. Il testo del provvedimento indica di seguire la strada che unisce Poiago, Cà Braglia e Pianzano. Questa è individuabile fino alla località Cà Braglia, in seguito esistono solo tracce frammentarie di un elemento stradale nella cartografia esaminata. Nemmeno dalle foto aeree anni Settanta è stato possibile identificare univocamente un elemento stradale che seguisse l’andamento indicato dal testo. Inoltre nella cartografia allegata sembra che il perimetro segua erroneamente un corso d’acqua anziché una strada che non risulta presente in zona.

Vista l’impossibilità di identificare l’elemento stradale indicato nel testo del provvedimento, si è deciso di rimandare il caso alla Commissione Regionale per il perfezionamento della tutela.

6. Il testo del decreto non specifica su quale elemento della sede stradale attestare il perimetro dell’area di tutela.

Visto che nel decreto è indicata la panoramicità degli elementi stradali, dai quali è possibile godere della zona oggetto del provvedimento, si ritiene corretto attestare il limite dell’area soggetta a tutela sul ciglio esterno degli elementi stradali.

 

- il CTS, nelle medesime sedute, come risulta dai relativi verbali, considerata l’entità delle criticità irrisolte rilevate, ha condiviso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio la rilettura del perimetro dell’intera area vincolata e ha pertanto deciso di rinviare il perfezionamento della tutela alla stessa Commissione;

- in data 5 luglio 2019 è stata quindi convocata la Commissione regionale per il paesaggio, al fine di esaminare e valutare l’opportunità di giungere al perfezionamento della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Dorsale di Carpineti sita nel Comune dei Carpineti” (ID-RE_45) tramite la sua esatta individuazione e perimetrazione;

Considerato che:

- la “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Dorsale dei Carpineti sita nel Comune di Carpineti” è stata emessa ai sensi del Decreto Ministeriale del 1 agosto 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1985;

- la Commissione regionale per il paesaggio, su rinvio del CTS come sopra specificato, è stata convocata in data 5 luglio 2019;

- la Commissione, in tale seduta del 5 luglio 2019 (prot. PG/2019/0582521 del 5/7/2019), esaminate le criticità e le problematiche rilevate dal CTS nelle sedute del 17 aprile 2019 e del 24 maggio 2019, e rimaste irrisolte per carenza di elementi conoscitivi, ha deciso all’unanimità di procedere al perfezionamento del Bene paesaggistico di cui si tratta definendo prioritariamente il perimetro della tutela;

- a tal fine, la Commissione ha individuato al proprio interno un gruppo tecnico di lavoro ristretto, composto dai rappresentanti degli Enti coinvolti e dagli Esperti di paesaggio componenti la Commissione stessa, ai quali è stato assegnato il compito di effettuare un sopralluogo nelle aree interessate, reperire la documentazione relativa alle aree da tutelare e riferire alla Commissione in merito ai caratteri paesaggistici, territoriali, storici, culturali e naturalistici distintivi dei luoghi;

- la Commissione, infatti, ha ritenuto di notevole importanza l’apporto conoscitivo e istruttorio che può essere offerto dai propri componenti al fine di giungere al perfezionamento del perimetro della tutela, e, allo stesso tempo, al fine di individuare gli elementi meritevoli per la futura definizione della disciplina di tutela specifica da attribuire alla stessa;

- il gruppo tecnico ristretto si è riunito in data 29 luglio 2019 presso l’Ufficio tecnico del Comune di Carpineti, esaminando il caso e svolgendo il sopralluogo dei luoghi interessati, e ha redatto la proposta tecnica di riperimetrazione del Bene paesaggistico da presentare alla Commissione regionale per il paesaggio;

- la Commissione riunitasi nella seduta del 26 settembre 2019, ha preso atto degli approfondimenti del gruppo di lavoro tecnico, e delle proposte di modifica della tutela, come risulta dal verbale (prot. PG/2019/723635 del 26/9/2019) e di seguito riportato:

“Una prima tipologia di problemi riguarda l’inclusione e/o l’esclusione di alcuni dei centri abitati localizzati sul perimetro del vincolo. La descrizione dei confini del vincolo riportata nel Decreto indica di seguire la strada perimetrale che attraversa alcuni centri urbani, alcuni dei quali vengono espressamente esclusi dal testo (Villaprara e Carpineti), mentre per il centro di Vallestra la situazione è dubbia. Nello specifico si evidenzia quanto segue.

Per quanto attiene il centro di Vallestra il testo del decreto cita genericamente il centro abitato come punto iniziale del perimetro, senza specificare se escludere o meno il centro abitato e senza definire esattamente su quali elementi si attesta la perimetrazione. Seguendo la logica descrittiva del testo si potrebbe fissare il perimetro in corrispondenza della strada principale che circonda il centro abitato, includendolo in tal modo nella tutela. Viceversa, il perimetro disegnato sulla cartografia esclude gran parte del centro urbano e attraversa un gruppo di case senza attestarsi su un asse stradale di una certa consistenza.

In seguito al sopralluogo si è rilevato l’interesse paesaggistico del centro di Vallestra pertanto, visto anche il carattere fortemente secondario della strada seguita nella cartografia originale, si propone di attestare il nuovo perimetro sulla strada principale che circonda l’abitato, mantenendo così il borgo di Vallestra all’interno dell’area vincolata.

Per quanto attiene il centro abitato di Villaprara il testo del decreto ne esplicita l’esclusione, ma non definisce con precisione su quali elementi attestare la perimetrazione. Inoltre, verificando la dimensione dell’area esclusa rappresentata nella planimetria originale, per sovrapposizione cartografica rispetto alla consistenza dell’edificato, si evidenzia una differente estensione. Tale ambiguità dimensionale è segnalata anche dal PTCP di Reggio Emilia. L’istruttoria si è quindi incentrata sul circostanziare nel dettaglio la consistenza del centro abitato esistente al momento di emanazione del decreto e, per tale scopo, ci si è avvalsi, della base CTR (di 1 impianto), delle tavole del Piano Regolatore Generale (PRG) coevo al vincolo e delle tavole del vigente Piano Strutturale Comunale (PSC).

In seguito al sopralluogo si è verificato che nessuna delle cartografie a disposizione (sopra richiamate) perimetra in modo adeguato l’edificato di Villaprara così com’era nel 1985 e verificabile dalle foto storiche. Si propone pertanto di ancorare la perimetrazione del centro abitato ai pochi segni ancora oggi individuabili sul territorio, in particolare il sentiero che costeggia il lato ovest e la stradina che delimita il lato nord dell’edificato. Per completare il perimetro si propone di seguire i limiti particellari.

Per quanto attiene il capoluogo di Carpineti, il testo esplicita l’esclusione del centro abitato, ma non definisce con precisione su quali elementi attestare la perimetrazione. Inoltre, come già evidenziato dal PTCP di Reggio-Emilia, la cartografia originale riporta in questo tratto un evidente errore, includendo nel vincolo una parte consistente del centro urbano ed escludendo invece dalla tutela un’area non edificata. In conseguenza di ciò si determina una differenza di estensione di tutela riguardante un’area sulla quale non insistono specifici valori paesaggistici descritti nel testo.

Ad esito del sopralluogo, per escludere il centro abitato di Carpineti si propone quindi di seguire i limiti particellari delle case esistenti nel 1985, tenendo conto della individuazione del centro urbano effettuata dal PRG coevo al vincolo (adottato nel 1980).

La proposta di perfezionamento del perimetro presenta in particolare due punti di attenzione. Un primo punto riguarda la strada che dal centro urbano sale al castello di Carpineti che, sul lato ovest è fiancheggiata da un’area ancora libera da edificazioni. Per valorizzare la strada di accesso al castello la proposta prevede in questo punto di non seguire il limite del centro urbano del PRG e di mantenere all’interno della tutela sia la strada che l’area libera da costruzioni che la fiancheggia ad ovest.

Un secondo punto di attenzione riguarda un edificio che, sebbene già esistente negli anni ’80, non è incluso nell’individuazione centro abitato del PRG. Si sottopone pertanto alla Commissione la decisione: se confermare il limite in corrispondenza della strada esistente individuata dal PRG o se invece creare “un’asola” nel perimetro per escludere dalla tutela anche questo edificio.

Rispetto a quest’ultimo punto, il rappresentante del Comune di Carpineti, esprime parere favorevole ad attestare il perimetro del vincolo sulla strada esistente, lasciando quindi l’edificio incluso nella tutela.

Un secondo gruppo di criticità si riferisce al fatto che in diversi punti del perimetro non è chiaro su quale elemento stradale si debba attestare il confine dell’area tutelata, in particolare quando attraversa piccoli nuclei abitati. Il testo del Decreto indica di seguire la strada che passa per questi centri, tuttavia nel tempo si sono venute a creare più strade e non vi è esatta corrispondenza tra gli assi stradali rappresentati nella cartografia IGM degli anni ’30, su cui è riportata la planimetria originale, e quelli della CTR di primo impianto degli anni ‘80. Seguendo la metodologia condivisa in Comitato Tecnico Scientifico, l’analisi istruttoria ha quindi verificato la presenza delle strade menzionate dal testo del Decreto nelle foto aeree storiche e ha attestato il perimetro della tutela sugli elementi stradali che risultano “principali” all’epoca di istituzione del vincolo. Applicando questa metodologia molti dubbi sono stati risolto già in CTS (ad esempio in corrispondenza della località Campogallinaro), mentre per quanto riguarda la località Montelago, la peculiarità e le caratteristiche di pregio del centro abitato hanno suggerito un approfondimento istruttorio di merito.

In particolare, in località Montelago nella cartografia IGM degli anni ’30 viene riportata una sola strada storica a sud dell’abitato, mentre già nelle foto degli anni ‘70 ha acquisito importanza una seconda strada più a nord. Seguendo quest’ultima il centro di Montelago risulterebbe escluso dalla tutela paesaggistica.

Nel sopralluogo si è verificato che da entrambe le strade che circondano Montelago si può godere di visuali verso alcuni degli elementi geologici oggetto di tutela, anche se dalla strada sud sono limitati ad alcuni varchi presenti nell’abitato esistente. Si è inoltre constatato che le case del centro abitato di maggior pregio storico risulterebbero escluse dalla perimetrazione «nord» e solo parzialmente incluse da quella «sud».

Alla luce delle evidenze riscontrate nel sopralluogo, si propone quindi di assumere a riferimento la strada a nord di Montelago, che esclude gli edifici più moderni del centro abitato, e di allargare leggermente la perimetrazione per includere invece nella tutela il nucleo storico di Montelago, che riveste interesse paesaggistico.

Per quanto attiene alla località Ca’ Braglia si è constatato che nella cartografia originale il perimetro del bene è stato disegnato su un corso d’acqua anziché su un elemento stradale come indicato nel testo del Decreto. La proposta risolutiva per questa località, dopo il confronto con l’Amministrazione comunale, è quella di attestare il perimetro del vincolo in corrispondenza del fosso in quanto è l’unico elemento territoriale esistente in loco.

Un’ultima criticità riguarda il tratto di perimetro che segue il confine tra i Comuni di Carpineti e di Castelnuovo ne’ Monti. In particolare, il testo indica di attestarsi sul confine con Castelnuovo Monti verso nord fino alla strada provinciale Felina-Carpineti. Si è invece constatato che l’attuale confine amministrativo non si sviluppa verso nord ma interseca la strada provinciale in un altro punto più arretrato, comprendendo un’area non prevista dalla cartografia del decreto. Per verificare quale fosse il confine dell’epoca di istituzione del vincolo si è effettuata una ricerca nell’archivio del Comune di Carpineti dalla quale è emerso che la stessa documentazione è contraddittoria e può trarre in inganno, in quanto il limite individuato nella carta catastale risulta coerente con il confine attuale, mentre nelle tavole di PRG il confine corrisponde a quello del Decreto.

Visto il possibile errore nel testo e la mancata giustificazione dal punto di vista del valore paesaggistico di seguire il confine comunale attuale si propone di mantenere il perimetro della cartografia coincidente con quello individuato nel PRG.

Infine, il testo del Decreto non specifica quale ciglio degli assi stradali assumere per la perimetrazione. Essendo i valori paesaggistici godibili da numerosi tratti di strade pubbliche, si propone di attestare il perimetro sul ciglio esterno degli elementi stradali perimetrali, ricomprendendoli all’interno dell’area vincolata.

La tipologia del vincolo è già esplicitata nel provvedimento originario (numeri 3 e 4 della Legge n. 1497/1939), si confermano pertanto le nuove categorie c) e d), così come indicato all’art. 136 del Codice.”

- ad esito degli approfondimenti effettuati, la Commissione, nella medesima seduta del 26 settembre 2019, ha espresso parere favorevole alla Proposta del gruppo tecnico per il perfezionamento del perimetro della Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Dorsale dei Carpineti sita nel Comune di Carpineti, ai sensi dell’art.136 lett. c) e d), del D.Lgs. n. 42/2004, decidendo all’unanimità:

“1. di dare atto che la proposta condivisa di perfezionamento della perimetrazione del vincolo paesaggistico Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Dorsale di Carpineti sita nel Comune di Carpineti elaborata dal gruppo di lavoro tecnico ristretto e presentata in data odierna, che modifica e aggiorna la perimetrazione del vincolo paesaggistico stesso già insistente nell’area e ora vigente, costituisce una tutela sostanzialmente più ampia ed efficace in relazione ai valori da tutelare del territorio individuato come da vincolare, ed è pienamente conforme alle disposizioni del Codice e della normativa regionale;

2.di esprimere, pertanto, ai sensi degli art. 137 e ss. del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla proposta di modifica e aggiornamento della perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico del vincolo paesaggistico in oggetto emesso ai sensi del Decreto Ministeriale del primo agosto 1985;

3.di esprimere inoltre, parere favorevole alla revoca e contestuale sostituzione del vincolo paesaggistico vigente con la nuova perimetrazione di cui alla proposta di modifica e aggiornamento qui approvata, confermando che tale sostituzione avrà effetto dalla data di approvazione della nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico;

4. di allegare al presente verbale la documentazione descrittiva della proposta, e in particolare:

- Allegato A - Relazione descrittiva delle peculiarità paesaggistiche dell’ambito di tutela;

- Allegato B – Descrizione dei confini;

- Tavola 1 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base Database Topografico Regionale (principale);

- Tavola 2 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base satellitare;

5.di allegare altresì al presente verbale l’originale atto istitutivo della Dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa alla Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Dorsale dei Carpineti sita nel Comune di Carpineti, di cui al DM del primo agosto 1985, pubblicato nella GU n. 271 del 18/11/1985;

6.di inviare, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D. Lgs n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Carpineti la documentazione completa ai fini della pubblicazione all’Albo pretorio e del suo deposito presso l’ufficio comunale interessato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

7.di dare mandato alla Regione, ai sensi dell’art. 139, del D. Lgs. n. 42 del 2004, di comunicare la presente proposta alla Provincia di Reggio Emilia, e di assolvere alle disposizioni stabilite dallo stesso art. 139 ai fini della pubblicizzazione della proposta e dell’avvenuta pubblicazione;

8.di dare atto che la procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico prosegue nell’osservanza delle disposizioni fissate dagli articoli 139 e 140 del D. Lgs. n. 42 del 2004”;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice, con nota del 25/11/2019 (PG/2019/0865648) è stata data comunicazione della Proposta in oggetto al Comune di Carpineti ai fini della pubblicazione all’Albo Pretorio, e alla Provincia di Reggio-Emilia al fine di dare opportuna informazione dell’avvenuta proposta attraverso i propri siti informatici;

- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice la Proposta di perfezionamento della dichiarazione di interesse pubblico in oggetto è stata pubblicata per 90 (novanta) giorni a decorrere dal 27 novembre 2019 all’Albo Pretorio (n.717) del Comune di Carpineti e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dello stesso Comune;

- ai sensi dell’art. 139, comma 2, del Codice, dalla data di affissione all’Albo Pretorio sono decorsi gli effetti di cui all’art. 146, comma 1, del Codice;

- ai sensi dell’art. 139, comma 2, del Codice, dell’avvenuta proposta e della sua pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della Regione e degli enti pubblici territoriali, che ai sensi dell’art. 32 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, esaurisce anche gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani; in particolare la documentazione completa relativa alla Proposta in oggetto è stata pubblicata sul sito regionale ( https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1);

- ai sensi dell’art.139, comma 5, del Codice nei 30 (trenta) giorni successivi al termine della pubblicazione della Proposta, i Comuni, la Provincia, le associazioni portatrici di interessi diffusi e gli altri soggetti interessati hanno avuto facoltà di presentare alla Regione osservazioni e documenti;

- in tale periodo non è stata presentata alcuna osservazione alla Proposta di tutela che, pertanto, si intende assentita così come formulata dalla Commissione nella seduta del 26 settembre 2019;

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato:

- di approvare, sulla base della Proposta della Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, il perfezionamento del perimetro della Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell’area denominata “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Dorsale dei Carpineti sita nel Comune di Carpineti”, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d), del Codice;

- di allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:

- Allegato A - Relazione descrittiva delle peculiarità paesaggistiche dell’ambito di tutela;

- Allegato B - Descrizione dei confini;

- Tavola 1 - Delimitazione dell’area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico su base Database Topografico Regionale (principale);

- Tavola 2 - Delimitazione dell’area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico su base satellitare;

- di rinviare la definizione delle prescrizioni d’uso relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- di approvare il contestuale aggiornamento del vincolo paesaggistico già insistente sull’area e approvato con Decreto Ministeriale del 1° agosto 1985 e la sua sostituzione con la nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico oggetto del presente provvedimento, confermando che tale sostituzione avrà effetto dalla data di approvazione della nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico;

- di dare atto che l’approvazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico e la nuova perimetrazione che ne deriva non esplicano effetti retroattivi;

Dato che la documentazione completa relativa all’oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii;

- n. 468 del 10/4/2017, “Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 83 del 21/1/2020 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022”;

Richiamate inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunita'

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si ritiene integralmente richiamata, il perfezionamento della Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico della dorsale dei Carpineti sita nel Comune di Carpineti, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d), del Codice, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 26 settembre 2019, prot. PG/2019/723635 del 26/9/2019, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell’art. 71 della L. R. 21 dicembre 2017, n. 24;

2. di dare atto che la Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui al precedente punto 1) è composta dalla seguente documentazione, inserita su supporto informatico, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato A - Relazione descrittiva delle peculiarità paesaggistiche dell’ambito di tutela;

- Allegato B - Descrizione dei confini;

- Tavola 1 - Delimitazione dell’area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico su base Database Topografico Regionale (principale);

- Tavola 2 - Delimitazione dell’area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico su base satellitare;

3. di approvare la proposta della Commissione regionale per il paesaggio di rinviare la definizione delle prescrizioni d’uso previste dagli artt. 138, comma 1, ultima parte, e 140, comma 2, del Codice, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

4. di approvare il contestuale aggiornamento del vincolo paesaggistico già insistente sull’area e approvato con Decreto Ministeriale del 1° agosto 1985 e la sua sostituzione con la nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico oggetto del presente provvedimento, confermando che tale sostituzione avrà effetto dalla data di approvazione della presente deliberazione;

5. di dare atto che l’approvazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico e la nuova perimetrazione che ne deriva non esplicano effetti retroattivi;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 140, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004, e dell’art. 71 della L. R. 21 dicembre 2017, n. 24, la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui al punto 1), costituisce parte integrante degli strumenti di pianificazione territoriale paesaggistica dell’area interessata;

7. di disporre, ai fini della conoscibilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

8. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco del Comune di Carpineti ad affiggere all’Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. Il Comune, inoltre, dovrà tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della planimetria per la libera visione al pubblico, come previsto dallo stesso art.140, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;

9. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di Carpineti, alla Provincia di Reggo-Emilia, al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

10. di dare atto, infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

L’atto completo e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1#autotoc-item-autotoc-3 

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