n.178 del 16.06.2022 (Parte Seconda)

Approvazione di nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. n. 22/2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
  • il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, ed in particolare:

- l’art. 8-bis, che subordina la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, per conto del Ssn, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

- l’art. 8-quater, che:

- attribuisce alla Regione la competenza per il rilascio dell’accreditamento istituzionale alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

- conferisce alla Regione il compito di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, definendo il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa;

- stabilisce che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies;

- l’art. 8 quinquies, che contiene indicazioni sul contenuto degli accordi contrattuali relativi all’erogazione delle prestazioni sanitarie;

  • la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”;

Richiamata la legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 327/2004 e successive modifiche e integrazioni, con cui questa Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna;

- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla l. 296/06 - Fabbisogno anno 2010”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1604/2015 “Recepimento intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate”;

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 2212/2019 “L.R. 6 novembre 2019, n. 22 "Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008". Prime disposizioni attuative”;

- n. 1315/2020 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1803/2020 “Revisione dei requisiti autorizzativi delle residenze a ciclo continuo o diurno quali hospice, strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze di abuso e gioco d'azzardo”;

- n. 767/2021 “Delibera di Giunta regionale n. 1803/2020 "Revisione dei requisiti autorizzativi delle residenze a ciclo continuo o diurno quali hospice, strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze di abuso e gioco d'azzardo". Disposizioni transitorie in materia di direttore sanitario”;

Ritenuto necessario dare piena attuazione alla legge regionale n. 22/2019, garantendo le condizioni di qualità, sicurezza, equità e trasparenza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, nel rispetto dei bisogni di salute della collettività, individuate come proprie finalità;

Considerato che la legge regionale n. 22/2019 ha apportato, rispetto alla previgente disciplina di cui alla legge regionale n. 34/1998, le seguenti novità rispetto all’istituto dell’accreditamento:

- previsione di un modello fortemente integrato di autorizzazione e di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, definendo ruoli e funzioni di Comuni, Aziende sanitarie, Regione;

- istituzione della nuova figura del Coordinatore per l’autorizzazione e l’accreditamento, al fine di garantire l’integrazione tra gli istituti;

- introduzione di elementi di semplificazione nelle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e riduzione dei tempi del procedimento, prevedendo che le verifiche tecniche dell’OTA siano effettuate in fase successiva;

- introduzione dell’istituto della sospensione dell’accreditamento, che, insieme all’istituto della revoca, possono essere disposti in tutto o in parte rispetto all’accreditamento già concesso;

Ritenuto di fornire disposizioni uniformi applicabili, tenuto conto delle specificità di ciascun percorso, alla disciplina generale dell’accreditamento ed alle indicazioni in materia di rilascio, rinnovo e variazione dell’accreditamento di attività sanitarie;

Dato atto che i contenuti del documento “Nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019” sono stati presentati alle associazioni di categoria rappresentanti gli erogatori di prestazioni sanitarie e ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;

Ritenuto dunque, per quanto sopra esposto, di approvare, il documento “Nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019”, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 46, comma 2;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 1899 del 14 dicembre 2020 “Approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima”;

- n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7 marzo 2022, avente ad oggetto “Consolidamento

e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n.771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. Anno 2022”;

- n. 6229 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- n. 7162 del 15 aprile 2022, recante “Ridefinizione dell’assetto delle aree di lavoro dirigenziali della Direzione Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Assembleare “Politiche per la salute e politiche sociali” nella seduta del 31 maggio 2022;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare il documento “Nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Direttore Generale competente in materia di sanità di predisporre o aggiornare la modulistica richiamata nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di renderla disponibile all’indirizzo web https://salute.regione.emilia-romagna.it/autorizzazione-e-accreditamento-strutture-sanitarie;

3. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dall’art. 7-bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto disposto dalla determinazione n. 2335/2022;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina