n.340 del 21.12.2017 (Parte Prima)
Oggetto n. 5830 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 4223 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio". A firma del Consigliere: Foti
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
la Regione Emilia-Romagna, con l'adozione dell'oggetto 4223, Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", si pone l'obiettivo di riformare in maniera organica la disciplina della pianificazione regionale in materia di governo del territorio dopo la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio), e la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio);
dai dati forniti dalla Regione, aggiornati all'ottobre 2016, risulta che i Comuni che hanno proceduto all'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), strumenti previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, sono stati 201, pari a circa il 58% del totale regionale, mentre i Comuni che hanno in corso di approvazione il PSC e/o il RUE sono circa il 16%. Di fatto, a ben 17 anni di distanza dall'approvazione della legge regionale n. 20 del 2000, ancora un quarto dei Comuni della Regione, opera in regime di salvaguardia o con il vecchio strumento urbanistico, cioè il Piano Regolatore Generale (PRG) previsto dalla legge regionale n. 47 del 1978. Manca poi il dato sui Comuni che hanno adottato il Piano Operativo Comunale (POC), anch'esso previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000;
tali dati fanno emergere tutta la difficoltà da parte degli Enti locali a recepire profonde mutazioni del quadro normativo, soprattutto in ambiti di particolare complessità come per l'appunto quello della pianificazione territoriale.
Atteso che
l'articolo 3 del presente progetto di legge in materia di "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" detta modalità e tempistiche per l'adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e la conclusione dei procedimenti in corso;
in particolare il comma 1 di detto articolo fissa un calendario serrato per l'adeguamento della pianificazione vigente prevedendo che "I Comuni, per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite dalla presente legge, avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due anni successivi,...";
i commi 2, 3, 4 e 5 fissano le modalità tramite le quali adeguare la pianificazione prevista sia dalla legge regionale n. 20 del 2000, sia dalla legge regionale n. 47 del 1978;
il comma 6 prevede che la Regione conceda contributi ai Comuni e alle loro Unioni al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della nuova legge "...dando comunque priorità ai piani urbanistici generali delle Unioni di Comuni cui sia stato trasferito l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e in secondo luogo ai piani intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti…”;
il limite temporale previsto dal comma 1, assommato alle priorità nell'assegnazione di finanziamenti regionali delineate dal comma 6, rischia di mettere in seria difficoltà soprattutto quei Comuni che, per le piccole dimensioni, dispongono di una struttura tecnica inadeguata a far fronte alle nuove esigenze di revisione complessiva della pianificazione in materia di governo del territorio.
Impegna la Giunta regionale
a costituire un'apposita unità tecnica di missione, composta da personale della Regione, con compiti di supporto e consulenza agli Enti locali del territorio nell'applicazione della nuova normativa regionale sulla tutela e l'uso del territorio.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2017