n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato Cavour di Sasso Marconi (BO)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio privato Cavour>Via Bertacchi, n. 3 Sasso Marconi (BO) per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 341998, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Dermosifilopatia (Dermatologia) con prestazioni terapeutiche;
- Medicina Fisica e Riabilitazione (Recupero e Riabilitazione funzionale);
- Neurologia;
- Oculistica;
- Ortopedia e Traumatologia con prestazioni terapeutiche;
- Ostetricia e ginecologia;
- Otorinolaringoiatria con prestazioni terapeutiche;
e per altre attività di angiologia, cardiologia, neurologia oculistica e otorinolaringoiatria.
b) Attività di diagnostica per immagini>(limitatamente all’Ecografia);<p>
c) Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA);
2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) l’accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale dalla data del presente provvedimento;
5) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.