SUPPLEMENTO SPECIALE n. 148 del 24.07.2012

Relazione

1. Il procedimento legislativo di fusione di cui alla l.r. 8 luglio 1996, n. 24

La legge regionale che disciplina il procedimento legislativo per la fusione di comuni è la l.r. 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni). Tale procedimento prende avvio con una fase di iniziativa legislativa (secondo le diverse modalità di cui all’articolo 8, l.r. n. 24/1996) che spetta: a) agli elettori, ai Consigli provinciali e comunali, ai consiglieri regionali ed alla Giunta regionale a norma dello Statuto regionale; b) ai Consigli comunali interessati (che singolarmente o complessivamente non raggiungono la soglia dei 50.000 abitanti per l’esercizio dell’iniziativa popolare) che possono, indipendentemente dall’adozione dell’iniziativa legislativa popolare, presentare, con deliberazione adottata con maggioranza qualificata, istanza alla Giunta regionale affinché promuova essa, per loro, la relativa procedura; c) analogamente ai Consigli comunali, alla maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati, che possono proporre istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura. Nei casi in cui i Consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati chiedano alla Giunta regionale di promuovere la procedura, il procedimento prosegue, dopo tale fase d’iniziativa, se valutata positivamente, con la predisposizione e la presentazione, da parte della Giunta regionale, del progetto di legge in Assemblea legislativa. Sono poi previsti i pareri degli enti locali, la consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum consultivo, ai sensi dell’art. 133 comma 2 della costituzione, fino all’eventuale approvazione finale della legge regionale di fusione da parte dell’Assemblea legislativa.

2. Il procedimento di fusione nei cinque Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna

Nel 2010 è stato concesso, all’Unione di comuni Valle del Samoggia, un contributo regionale per uno studio circa la fattibilità della fusione tra i cinque Comuni aderenti all’Unione ed affidataria dell’incarico è stata la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Università di Bologna. Lo studio di fattibilità definitivo è stato acquisito dalla Regione nel marzo 2012 ed è pubblicamente reperibile anche nel sito dell’Unione Valle del Samoggia, al seguente indirizzo: www.cm-samoggia.bo.it, nella sezione PROGETTI-“Progetto studio fusione”.

Dopo la redazione dello studio di fattibilità e numerosi incontri degli amministratori con la popolazione, le realtà produttive e le parti sociali, il 25 maggio 2012 i Consigli comunali interessati, impossibilitati ad esercitare direttamente l’iniziativa legislativa per la fusione poiché non raggiungono complessivamente la soglia dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale, hanno fatto pervenire alla Regione formale istanza con la quale sollecitano l’iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, l.r. n. 24/1996 (istanza composta dalle seguenti deliberazioni dei Consigli comunali, approvate con le maggioranze qualificate previste dalla legge con le stesse modalità stabilite per l’approvazione degli statuti comunali: Bazzano n. 26 del 26 aprile 2012; Castello di Serravalle n. 17 del 26 aprile 2012; Crespellano n. 28 del 27 aprile 2012; Savigno n. 11 del 30 aprile 2012; Monteveglio n. 36 del 23 aprile 2012, n. 38 del 26 aprile 2012 e n. 46 del 3 maggio 2012).

La Giunta regionale, aderendo a tale istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti, procede ora presentare il progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna”, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione.

La presente relazione accompagna il suddetto progetto di legge, illustrando i presupposti e gli elementi tecnici che la l.r. n. 24/1996 richiede a supporto del progetto di fusione.

Sul progetto di legge regionale è stato acquisito parere favorevole della Commissione I “Bilancio, affari generali e istituzionali” del Consiglio delle Autonomie Locali in data 17 luglio 2012, comunicato con prot. n. PG/2012/176296 del 18 luglio 2012.

3. Territorio del nuovo Comune

In conformità all’articolo 3, comma 1, l.r. n. 24/1996 (ai sensi del quale “Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l’istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia”) i cinque Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno afferiscono tutti alla Provincia di Bologna e sono tra loro contigui, come risulta dalle allegate rappresentazioni cartografiche.

I confini del nuovo comune generato dalla fusione dei preesistenti comuni sono stati costruiti derivandoli dalle geometrie dei limiti amministrativi regionali del Database Topografico regionale rilascio 2008.

Le operazioni di fusione delle geometrie sono state eseguite mantenendo accuratamente congruenti gli archi esterni che compongono il nuovo confine comunale, in modo da garantire che le geometrie dei comuni adiacenti non abbiano subito alcuna modifica.

Al termine delle operazioni di generazione della nuova geometria sono stati eseguiti alcuni controlli per testare il risultato:

- Controllo di correttezza topologica tra i poligoni originali e il risultato delle operazioni di fusione, rilevando la totale sovrapposizione degli archi di confine.

- Sovrapposizione dell’insieme dei fogli di mappa catastali dei comuni originari alla nuova geometria, rilevando la permanenza dell’accuratezza geometrica tra i precedenti confini e i nuovi.

- Sovrapposizione della nuova geometria alla Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000, rilevando una perfetta congruenza con i limiti morfologici degli oggetti cartografici rappresentati.

Il nuovo comune avrà un’area di 178,08 Km quadrati ed un perimetro di 103,78 Km. Si posiziona geograficamente al confine tra la Provincia di Bologna a cui appartiene e quella di Modena, confina a Nord con i Comuni di San Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia della Provincia di Modena ed Anzola dell’Emilia della Provincia di Bologna, a Est con i Comuni di Zola Predosa, Monte San Pietro e Marzabotto, a Sud con il Comune di Vergato, tutti della Provincia di Bologna ed a Ovest con i Comuni di Savignano sul Panaro, Guiglia e Zocca della Provincia di Modena.

4. Indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati e prospettive di organizzazione e gestione di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio del nuovo Comune

Comuni

Popolazione residente

1/1/2011

Sup. in km2

Abitanti per km2

Bazzano

6.896

13,97

493,63

Castello di Serravalle

4.917

39,23

125,43

Crespellano

9.982

37,48

266,33

Monteveglio

5.286

32,57

162,30

Savigno

2.788

54,83

50,85

Totale

29.869

178,08

167,73

Per una puntuale ricostruzione delle indicazioni di natura socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati, nonché per le prospettive di organizzazione e gestione di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio del nuovo Comune, si ritiene di rinviare ai contenuti dello studio di fattibilità, acquisito dalla Regione e pubblicamente reperibile nel sito dell’Unione Valle del Samoggia, come espressamente indicato nelle richiamate deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata richiesta l’iniziativa legislativa della Giunta regionale. Lo studio risulta organizzato in due fasi che risalgono, la prima al luglio 2011 e la seconda a febbraio 2012 e contiene:

- Elaborati progettuali della prima fase (luglio 2011)

Parte 1 - Analisi organizzativa (concerne: l’Unione dei Comuni; l’azienda consortile di interventi sociali; altri livelli di governo sovracomunale; i Comuni della valle; le partecipazioni societarie; le strutture comunali in un quadro d’insieme);

Parte 2 - Rapporto finanze e bilancio (contiene: analisi delle entrate tributarie; trasferimenti; entrate extratributarie; entrate da alienazioni e trasferimenti titolo 4°; entrate da prestiti; spesa);

Parte 3 - Focus group (esamina: dove si vive: lavoro, consumi, relazioni; relazioni con il Comune; relazioni con l’Unione; opinioni a confronto sulla prospettiva della fusione);

Parte 4 - Analisi del sistema delle rappresentanze (studia: il contesto e la peculiarità dell’ipotesi di fusione; le variabili in gioco quali gli ambiti e la loro configurazione, le variabili della rappresentanza. “politica” o “amministrativa e le soluzioni possibili).

- Elaborati progettuali della seconda fase (febbraio 2012)

1 - Seconda parte - Approfondimenti e lavori svolti nei gruppi intercomunali;

2 - Un programma delle attività per la realizzazione della fusione dei cinque Comuni della Valle Samoggia..

Il rapporto di febbraio 2012 contiene quattro capitoli, dedicati a:

- profilo istituzionale del nuovo comune e suo sistema di governance (capitolo 1);

- profilo organizzativo del nuovo comune (capitolo 2);

- simulazione del bilancio del nuovo comune (capitolo 3);

- progetti e politiche pubbliche che il nuovo comune potrà sviluppare (capitolo 4).

Tale attività di analisi è stata accompagnata da una serie di incontri svolti dalle amministrazioni, in particolare dai Sindaci, con la cittadinanza e con le parti sociali del territorio, come documentato nella relazione allegata alle deliberazioni dei Consigli comunali.

I cinque comuni presentano caratteristiche e vocazioni differenti, ben illustrate nello studio di fattibilità appositamente redatto: il Comune di Bazzano è un polo storico di concentrazione di servizi, con spiccate funzioni commerciali ed assolve anche un importante ruolo per i servizi sanitari; il Comune di Castello di Serravalle vede incrementare nuovi insediamenti commerciali; il Comune di Crespellano, ben dotato sul piano infrastrutturale, si caratterizza per i settori dell’agricoltura e dell’industria; il Comune di Monteveglio ha quale elemento caratterizzante dell’economia locale l’agricoltura e, nella parte di pianura, vi è un distretto industriale di buon livello; il Comune di Savigno, infine, si contraddistingue per la sua spiccata vocazione nel settore del turismo.

I cinque comuni da tempo hanno promosso forme di associazionismo intercomunale ed attualmente, insieme al Comune di Monte San Pietro, fanno parte dell’Unione di Comuni Valle del Samoggia, costituita nel giugno 2009 a seguito della soppressione della Comunità montana Valle del Samoggia. Nell’ambito dell’Unione vengono svolti una serie di servizi in forma associata, quali: Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), Ufficio Personale Associato (UPA), Servizio Informativo e Statistico Associato (SIA), Polizia Municipale, Ufficio di Piano. L’Unione, inoltre, svolge le funzioni in materia di sviluppo della montagna, quali quelle in tema di agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, in quanto fanno parte dell’Unione alcuni Comuni montani interessati dal processo di fusione (e precisamente Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno), nonché Monte San Pietro, ricompreso nell’Unione ma non coinvolto nel processo di fusione. L’Unione di Comuni è dotata di una rete sovracomunale che la collega a tutti i Comuni e, come precisa lo studio di fattibilità, la “struttura della rete informatica dei Comuni dell’Unione rappresenta un fronte di forte omogeneità”.

Il territorio interessato dal processo di fusione, come ancora espressamente si evince dallo studio di fattibilità, è già “fortemente integrato ed interconnesso e politiche comuni dal punto di vista urbanistico, di tutela e valorizzazione dell’ambiente, di valorizzazione e promozione del suo patrimonio storico ed artistico, di regolamentazione negli standard dei servizi e presidio comune rappresentano un adattamento amministrativo ad una realtà già in essere”. I Comuni inoltre appartengono tutti al Distretto socio-sanitario di Casalecchio di Reno, all’interno del quale tutti i nove Comuni del Distretto hanno affidato la gestione delle materie socio-sanitarie ad una loro azienda consortile.

Dal punto di vista economico, l’analisi dei bilanci, ampiamente illustrata nello studio di fattibilità, mostra una situazione finanziariamente sostenibile, nella prospettiva di previsioni di politiche di armonizzazione e intervento nonché degli attesi risparmi e delle economie di scala, che dovrebbero conseguire alla fusione.

L’esperienza associativa in Unione di Comuni rappresenta un elemento forte di integrazione tra i Comuni, ma, naturalmente, in nessun modo l’avere esperito una esperienza di Unione obbliga ad una successiva fusione. Tuttavia, se tra gli obiettivi delle amministrazioni vi è la massima razionalizzazione delle risorse, certamente l’unificazione degli organi (e dunque il passaggio ad una unica Giunta, un unico Consiglio ed un unico Sindaco in luogo degli attuali organi riferiti a cinque comuni) e dei bilanci (anch’esso uno in luogo di cinque) che è insita nella fusione è la scelta che meglio può conseguire tale obiettivo.

Sotto il profilo istituzionale, lo studio di fattibilità ha esaminato la possibilità che vengano istituiti municipi, coincidenti con il territorio dei preesistenti Comuni, intesi come sistema di rappresentanza territoriale e con il compito di gestire in prossimità i rapporti con il territorio. Si ipotizza che ai municipi vengano affidati numerosi ambiti di consultazione preventiva alle decisioni del Consiglio comunale e della Giunta.

Sotto il profilo organizzativo, la prospettiva è quella di rendere più funzionali ed efficienti i servizi c.d. di back office (affari generali, personale, servizio finanziario, attività produttive, ecc.) in capo al nuovo Comune e di attivare sportelli polifunzionali per i cittadini presso i municipi dei comuni d’origine, ed eventualmente anche presso ulteriori sedi da individuare in considerazione delle esigenze del territorio, per i servizi c.d. di front office (anagrafe, servizi demografici, stato civile, elettorale, consegna documenti, gestione cimiteri, ufficio scuola e servizi infanzia, ecc.). La riorganizzazione del nuovo Comune porterà ad una valorizzazione e razionalizzazione delle risorse anche attraverso interventi mirati di formazione e riqualificazione del personale.

La finalità perseguita dai Comuni interessati attraverso la richiesta alla Giunta regionale di promuovere il procedimento legislativo di fusione risulta, pertanto, meritevole di approvazione e coerente con l’esigenza di promuovere un equilibrato sviluppo del territorio. Tale obiettivo, come risulta dallo studio di fattibilità, al quale ancora una volta si rinvia, è rappresentato dalla prospettiva di raggiungere migliori economie di scala, una specializzazione e qualificazione dei servizi ed una massa critica sufficiente per sviluppare anche servizi ulteriori. La proposta di fusione appare, dunque, migliorativa dal punto di vista qualitativo e quantitativo dei servizi svolti dalle attuali cinque amministrazioni e si presenta quale strumento di risposta adeguato alla costante evoluzione del quadro normativo e finanziario che sempre più grava sugli enti locali.

5. Illustrazione dei contenuti del progetto di legge regionale

Il progetto di legge regionale si compone di sette articoli.

L’articolo 1 è composto da tre commi. Il comma 1 prevede l’istituzione del nuovo Comune nella Provincia di Bologna, mediante fusione dei cinque Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio 2014 consente di semplificare l’adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico-finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2014, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il comma 2 dà atto del fatto che la denominazione del nuovo Comune sarà definita a seguito del referendum consultivo, che deve obbligatoriamente essere indetto, ai sensi dell’art. 133 comma 2 della Costituzione, anche per modificare le denominazioni dei Comuni. Al riguardo, nelle deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata proposta l’istanza alla Giunta regionale, è stata individuata una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Valle del Samoggia, Valsamoggia, Samoggia, Samodia) la cui scelta sarà quindi rimessa a quesito referendario. Il comma 3 precisa che il territorio del nuovo Comune è costituito dal territorio dei Comuni d’origine, come da allegata cartografia descritta ed elaborata secondo le modalità di cui al paragrafo 3 della presente relazione.

L’articolo 2 contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce che lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto, ipotesi formulata nello studio di fattibilità. Il comma 2 precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

L’articolo 3 contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali. Il comma 1 prevede il generale subentro del nuovo Comune nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti ai Comuni d’origine, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al nuovo Comune dei beni demaniali e patrimoniali (comma 2) e sul trasferimento del personale dei preesistenti Comuni al Comune di nuova istituzione (comma 3). Il comma 4 dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d’origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996. Il comma 5 dispone l’applicazione dei regolamenti comunali negli ambiti territoriali dei rispettivi Comuni di origine, fino all’esecutività dei regolamenti del nuovo Comune. Tale comma precisa, altresì, che i regolamenti dell’Unione di Comuni Valle del Samoggia per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al nuovo Comune, fino a eventuali diverse discipline adottate dal nuovo Comune a seguito di revoche dei conferimenti all’Unione.

L’articolo 4 si compone di quattro commi e contiene una serie di norme di salvaguardia che si giustificano in ragione del fatto che i Comuni interessati dal processo di fusione appartengono ad una Unione in cui sono inclusi alcuni Comuni montani (Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno interessati dalla fusione e Monte San Pietro che non aderisce alla fusione) e che è sorta a seguito della trasformazione della precedente Comunità montana Valle del Samoggia, subentrandole a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi. Il comma 1 stabilisce una generale norma di salvaguardia che garantisce il permanere, in capo ai territori montani, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali. Il comma 2 prevede che dal 1° gennaio 2015, salvo anticipato scioglimento dell’Unione, siano delegate al nuovo Comune tutte le funzioni regionali già delegate all’Unione di Comuni della Valle del Samoggia in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, unitamente al relativo personale. Si prevede altresì che il nuovo Comune eserciterà tali funzioni anche per il territorio del Comune di Monte San Pietro con il quale dovrà coordinarsi preventivamente attraverso un Comitato permanente dei Sindaci e sarà conseguentemente destinatario delle eventuali risorse statali e regionali già destinate all’Unione di Comuni della Valle del Samoggia per l’esercizio di tali funzioni. Il comma 3 considera l’ipotesi dello scioglimento dell’Unione di Comuni della Valle del Samoggia che rimarrebbe formata da due Comuni (il nuovo Comune e Monte San Pietro), limitandosi, nel rispetto dell’autonomia comunale, a prevedere che il Comune di nuova istituzione ed il Comune di Monte San Pietro disciplineranno gli aspetti successori inerenti alla gestione dei servizi associati e che, in mancanza di tale disciplina condivisa, come è previsto dalla disciplina generale in materia, i Comuni succederanno all’Unione Valle del Samoggia in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicheranno i principi della solidarietà attiva e passiva. Il comma 4 istituisce un Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, composto da funzionari del nuovo Comune e da funzionari regionali, allo scopo di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale, ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese. Sono rinviate altresì ad un successivo atto della Giunta regionale le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi, nonché i suoi compiti, tra i quali prioritario rilievo assume la ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa e la proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative e, infine, la previsione di periodiche relazioni dell’Osservatorio agli organi di governo della Regione e del nuovo Comune.

L’articolo 5 dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto ed in parziale aggiornamento dei criteri individuati dall’art. 16 della l.r. 30 giugno 2008, n. 10, precisando, al comma 1, che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume complessivo delle spese correnti. Sulla base di tali criteri, come specificati nell’ambito del programma di riordino territoriale ai sensi del citato art. 16, il comma 2 definisce la quantificazione del contributo ordinario della durata complessiva di quindici anni, fissandolo in 705.000 euro per i primi dieci anni successivi alla fusione e in 210.000 euro per gli ultimi cinque anni. La ratio dell’andamento decrescente del contributo regionale va individuata nell’esigenza di accompagnare gradualmente il nuovo Comune verso la piena autosufficienza finanziaria, nel nuovo assetto amministrativo e dei servizi a regime, nella prospettiva secondo cui tale nuovo equilibrio dovrebbe auspicabilmente essere raggiunto entro il secondo mandato della nuova amministrazione comunale. Oltre al contributo ordinario è previsto anche un contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 300.000 euro all’anno, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (comma 3). Il comma 4 conferma per il nuovo Comune, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, come già previsto dall’articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008 e lo equipara ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale. Tale previsione intende non privare il Comune di nuova istituzione, che nasce da una Unione di Comuni, della possibilità di accedere a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni; la fusione infatti realizza al massimo grado l’intercomunalità, assai più di quanto non possa conseguirsi attraverso altri modelli associativi. Il comma 5 impegna altresì la Regione, ove compatibile con le norme in vigore, a supportare il nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell’ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno previsti dall’intero articolo 5.

L’articolo 6 rappresenta una norma finanziaria che, ai sensi dell’art. 16, comma 7 della legge regionale n. 10 del 2008, rinvia, per gli oneri derivanti dall’applicazione della legge di fusione, allo stanziamento di cui ai capitoli di nuova istituzione, sia per le spese correnti sia in conto capitale.

Infine, l’articolo 7 contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall’istituzione del nuovo Comune fino alla prima elezione dei relativi organi, nella tornata elettorale del 2014. Il comma 1 rappresenta una norma ricognitiva che si limita a dare conto del fatto che, ai sensi della normativa statale, dalla data di istituzione del nuovo Comune verrà nominato un Commissario governativo, per tutti gli adempimenti necessari e fino all’elezione degli organi del Comune di nuova istituzione. Il comma 2 prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d’intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il comma 3 istituisce un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del nuovo Comune.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina