n.221 del 20.07.2022 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Sant'Agostino di Terre del Reno - Sant’Agostino (FE); Poliambulatorio privato Terme Acquabios di Minerbio (BO), Poliambulatorio privato Vitalis di Ferrara, Poliambulatorio privato Poliambulatorio Mesola di Mesola (FE) - Rinnovo dell'accreditamento con variazione

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” specificando che, ai sensi:

- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017 relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 53/2013, n. 865/2014, n. 973/2019 relativamente alle indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;

- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 823/2020 e n. 72/2021 relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;

- n. 1315/2020 con la quale è stato individuato, ai sensi art. 3, comma 1, L.R. 22/2019, il Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento;

- n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Vista la propria determinazione n. 16655 del 23/10/2017 con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Sant’Agostino, sita in Via E. Facchini n. 34 - Terre del Reno - Sant'Agostino (FE);

Vista la domanda di rinnovo dell’accreditamento, pervenuta il 25/3/2022, presentata dal Legale rappresentante della Società CIEMME S.r.l., con sede legale in Bologna, per la struttura di cui trattasi;

Vista la successiva integrazione pervenuta il 19/5/2022, con la quale lo stesso Legale rappresentante chiede il rinnovo con variazione dell’accreditamento anche delle strutture sanitarie già accreditate della stessa Società:

- Poliambulatorio privato Terme Acquabios, Via Garibaldi n.110, Minerbio (BO);

- Poliambulatorio privato Poliambulatorio Mesola, Via Pomposa n. 26, Mesola (FE);

- Poliambulatorio privato Vitalis, Via Ravenna n. 163, Ferrara (rinnovo con variazione);

Vista, da ultima, la propria determinazione n. 10218 del 28/5/2021 di superamento delle prescrizioni di cui alla propria determinazione di accreditamento n. 17647 del 30/9/2019 delle strutture:

- Poliambulatorio privato Terme Acquabios di Minerbio (BO);

- Poliambulatorio privato Vitalis di Ferrara;

- Poliambulatorio privato Poliambulatorio Mesola di Mesola (FE);

Considerato che con la domanda inoltrata si chiede il rinnovo dell’accreditamento per tutte e quattro le strutture citate, anche se la struttura in scadenza di accreditamento è

solo il Poliambulatorio privato Sant’Agostino, mentre Poliambulatorio privato Terme Acquabios, Poliambulatorio privato Vitalis e Poliambulatorio privato Poliambulatorio Mesola risultano con accreditamento vigente; pertanto, trova applicazione il punto 5. della DGR 973/2019 che prevede che le quattro strutture sanitarie, comprese quelle con accreditamento vigente, siano valutate nel loro complesso, al fine di semplificare l’iter procedurale, e le diverse date di scadenza dell’accreditamento già concesso siano allineate alla data di scadenza della struttura che ha determinato la richiesta di accreditamento;

Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale sulla documentazione presentata, a seguito della quale per il Poliambulatorio privato Vitalis di Ferrara si è accertata la non accreditabilità, in quanto non ancora completato l’iter autorizzativo, della Diagnostica per immagini riferita all’attività di Radiologia convenzionale mono e polisettoriale, TC e RM total body;

Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- l’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, che prevede la validità dei provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34, e ne fa salvi gli effetti per la durata di cinque anni dalla data di concessione;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al responsabile del Settore Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria Poliambulatorio privato Sant’Agostino, sita Via E. Facchini n. 34, Terre del Reno – Sant’Agostino (FE), il rinnovo di accreditamento istituzionale con validità quinquennale e con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, quale Poliambulatorio, per:

- le seguenti attività, (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico):

- Chirurgia vascolare (solo visite);

- Dermatologia;

- Fisiatria (ad esclusione di prestazioni che prevedono l’uso di apparecchiature elettromedicali);

- Gastroenterologia;

- Ortopedia e traumatologia;

- Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;

- Diagnostica per immagini (limitatamente a ecografie);

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Terme Acquabios, sito via Garibaldi n. 110, Minerbio (BO), il rinnovo di accreditamento istituzionale con validità quinquennale e con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, come Poliambulatorio per:

- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

- Angiologia;

- Cardiologia con esclusione di:

- TILT Test;

- Elettrocardiografia dinamica;

- Elettrocardiografia da sforzo;

- Attività di Cardiologia pediatrica;

- Dermatologia;

- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);

- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Neurologia con esclusione di:

- Laboratorio di Elettroencefalografia / Poligra-fia;

- Laboratorio di Esplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo;

- Laboratorio di Medicina del sonno;

- Laboratorio di Neuropsicologia;

- Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni di base e speciali;

- Laboratorio potenziali evocati;

- Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia;

- Oculistica;

- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia) con esclusione di:

- Attività traumatologica;

- Otorinolaringoiatria;

- Urologia;

- Attività di diagnostica per immagini limitatamente ad Ecografia;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

3. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Vitalis, sito in via Ravenna n. 163, Ferrara, il rinnovo con variazioni dell’accreditamento con validità quinquennale e con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, come Poliambulatorio per:

- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

- Angiologia;

- Cardiologia con esclusione di:

- TILT Test;

- Elettrocardiografia dinamica;

- Elettrocardiografia da sforzo;

- Attività di Cardiologia pediatrica;

- Dermatologia;

- Fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Medicina generale;

- Neurologia con esclusione di:

- Laboratorio di Elettroencefalografia / Poligra-fia;

- Laboratorio di Elettromiografia (EMG);

- Laboratorio di Esplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo;

- Laboratorio di Medicina del sonno;

- Laboratorio di Neuropsicologia;

- Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni di base e speciali;

- Laboratorio potenziali evocati;

- Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia;

- Ortopedia e traumatologia con esclusione di:

- Attività traumatologica;

- Otorinolaringoiatria;

- Reumatologia;

- Attività di diagnostica per immagini limitatamente ad Ecografia e RM settoriale;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

4. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Poliambulatorio Mesola, sito in Via Pomposa n. 26, Mesola (FE), il rinnovo dell’accreditamento con validità quinquennale e con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento come Poliambulatorio per:

- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

- Angiologia;

- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Neurologia con esclusione di:

- Laboratorio di Elettroencefalografia / Poligra-fia;

- Laboratorio di Elettromiografia (EMG);

- Laboratorio di Esplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo;

- Laboratorio di Medicina del sonno;

- Laboratorio di Neuropsicologia;

- Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni di base e speciali;

- Laboratorio potenziali evocati;

- Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia;

- Ortopedia e traumatologia con esclusione di:

- Attività traumatologica;

- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente ad Ecografia;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

5. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

6. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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