n.100 del 12.04.2023 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 art. 27 - Prisma di Ferraroni Roberta e Luca Sas - Domanda 28/2/2023 di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso agricolo irriguo, dalle falde sotterranee in comune di Parma (pr), loc. San Prospero. Rinnovo concessione di derivazione. Proc. PR14A0005. SINADOC 10914

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’azienda Prisma di Ferraroni Roberta e Luca Sas, c.f. 01711030344 ai sensi dell’art. 27, r.r. 41/2001, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR14A0005, rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 10325 del 25/7/2014, con le caratteristiche descritte con le caratteristiche descritte nel disciplinare allegato al presente atto, firmato per accettazione dal concessionario in data 16/3/2023 acquisto al prot PG/2023/46735, che annulla e sostituisce i precedenti;

L’opera di presa è sita in Comune di Parma, Località San Prospero, Dati catastali: foglio 37, mappale 476, di proprietà del richiedente; coordinate UTM* 32N: x 611.410, y 958.525;

2. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 31/12/2033;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario; (omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2023-1417 del 20/3/2023

(omissis)

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2033. 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina