n.263 del 13.08.2014 periodico (Parte Seconda)

Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Pieve di Cento. Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 10, della L.R. 3/11 e succ.mod. ed in attuazione della propria delibera 565/14-CUP F94E14000590006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate ed in attuazione della propria delibera 565/14, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto “Progetto di Accoglienza il Ponte” del Comune di Pieve di Cento (BO), assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di Euro 46.900,00 (di cui Euro 42.000,00 per spese di investimento, ed Euro 4.900,00 per spese correnti) a fronte di una spesa prevista complessiva di Euro 67.000,00 (di cui Euro 60.000,00 per spese di investimento, ed Euro 7.000,00 per spese correnti); 

2. di approvare l’Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Pieve di Cento (BO), per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto; 

3. di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 46.900,00 a favore del Comune di Pieve di Cento (BO)ai sensi degli artt. 3 e 10, della L.R. 3/11 e succ.mod., per la realizzazione dell'attività sopra richiamata; 

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 46.900,00, registrata come segue: 

  • quanto a Euro 42.000,00 con il n. 2889 di impegno, sul Capitolo 2802 "Contributi a Enti locali per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico e arredo di beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa(Art. 10, comma 1, lett. B), L.R. 9 maggio 2011, n.3)" - U.P.B. 1.2.3.3.4422,
  • quanto a Euro 4.900,00 con il n. 2890 di impegno sul Capitolo 02732 "Contributi a Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (Art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n.3)" - U.P.B.1.2.3.2.3832, 

del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 

5. di prendere atto che al sopracitato progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto n. F94E14000590006; 

6. di stabilire che l’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Pieve di Cento (BO), come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo stesso e dovrà essere attuato e rendicontato entro diciotto mesi dalla sottoscrizione del medesimo; 

7. di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Pieve di Cento (BO) provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/2008 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell’Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;

8. di dare altresì atto: 

  • che alla sottoscrizione dell’Accordo di programma provvederà il Vicepresidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”; 
  • che in sede di sottoscrizione dell’Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purchè non sostanziali; 

9. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal DLgs 33/13 e succ.mod., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni 1621/13 e 68/14, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati; 

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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