n.92 del 06.06.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18/5/1999 n. 9 e smi come integrata dal DLgs 152/06 e smi. Decisione in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato delle discariche di Ginestreto, presentato dalla Ditta Sogliano Ambiente SpA

L’Autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato delle discariche di Ginestreto.

Procedura i cui termini hanno cominciato a decorrere dal 23/11/2011, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 170 l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura stessa.

Il progetto è stato presentato con richiesta del 25/10/2011, acquisita al prot. prov. n. 106237 del 27/10/2011, dalla Ditta Sogliano Ambiente SpA sita nel comune di Sogliano al Rubicone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 10 della Legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., e dell’art. 20 del DLgs 152/06 e s.m.i.,

Il progetto interessa il territorio del cComune di Sogliano al Rubicone e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento del percolato da discarica per rifiuti solidi non pericolosi ubicato all'interno del sito denominato “G2”, in località Ginestreto, percolato prodotto dalle discariche di Ginestreto 2 (in attività) e Ginestreto 1 (in post-gestione), di potenzialità pari a 72 mc/giorno, con tecnologia di evaporazione sotto vuoto spinto, condensazione del vapore e successivo strippaggio e trattamento finale biologico del condensato; la tecnologia prevede il recupero del calore prodotto dai motori a biogas installati presso la discarica;

Il progetto, che costituisce la modifica di un impianto già esistente, appartenente alla categoria “ Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/06), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3” indicata alla lettera p) dell'Allegato III alla Parte II del DLgs 152/06 e s.m.i. e alla categoria A.2.5. degli allegati della L.R. 9/99 (così come integrata dal predetto decreto 152/06), è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade nella tipologia di cui al punto 8 lett. t) “ Modifiche ed estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III) ” dell'Allegato IV alla Parte II del DLgs 152/06 e s.m.i.;

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. così come integrata dal DLgs 152/06 e s.m.i., l’Autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. gen. 49135/194 del 15/05/2012, ha assunto la seguente decisione:

«LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

( omissis)

delibera:

a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato delle discariche di Ginestreto, presentato dalla Ditta Sogliano Ambiente S.p.a. dall’ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

  1. durante le attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimità dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei i periodi di loro attività;
  2. devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo notturno presso il ricettore R1. Tali rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi monitorando la differenza tra il livello di rumore ambientale e il rumore residuo;
  3. tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla data finale di esecuzione dei rilievi suddetti, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, al Comune di Sogliano, all'ARPA (qualora non sia il soggetto esecutore dei rilievi) e al soggetto proponente (qualora sia invece ARPA il soggetto esecutore dei rilievi stessi);
  4. in caso di verifica da parte di ARPA del mancato rispetto dei limiti vigenti presso i ricettori dovuto all’esercizio dell’attività oggetto di valutazione, il soggetto proponente dovrà, entro 3 mesi dalla data di realizzazione dei rilievi, realizzare tutte le misure di mitigazione acustica necessarie a garantire il rispetto dei limiti vigenti e inviare relazione tecnica inerente gli interventi effettuati e l'efficienza degli stessi, a tutti i soggetti elencati al punto precedente;
  5. la sistemazione a verde dell'area dell'impianto, ottenuta tramite la messa a dimora essenze arbore sul lato Sud dell'impianto identificata negli elaborati progettuali, deve essere realizzata nella prima stagione utile successiva alla fine dei lavori di cantiere; comunicazione della fine lavori deve essere invita all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, e al Comune di Sogliano al Rubicone;
  6. gli interventi sull'area di compensazione identificata nell'Allegato SA, Elaborato 2.3 Planimetria delle opere di compensazione, devono essere realizzati nella prima stagione utile successiva al rilascio del titolo edilizio da parte dell'autorità competente;
  7. per entrambi gli interventi di piantumazione, deve essere predisposta ed inviata al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena e al Comune di Sogliano al Rubicone, entro il mese di gennaio di ogni anno, una relazione annuale tecnico-descrittiva, da redigere per i primi cinque anni dall'impianto attestante lo stato di attecchimento e di sviluppo delle piante, corredata da documentazione fotografica;
  8. il sistema di finissaggio delle condense con processo M.B.R., comprensivo dei processi di ossidazione biologica e microfiltrazione, dovrà essere in funzione e utilizzato in continuo e non, come previsto da progetto, in relazione ai valori di COD.

b) di quantificare in Euro 320, pari allo 0,02% del valore dell’intervento, come determinato in parte narrativa, le spese istruttorie che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente;

c) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale e al Servizio Ambiente e Tutela del Territorio per il rispettivo seguito di competenza;

d) di trasmettere copia del presente provvedimento deliberativo al Comune di Sogliano al Rubicone e alla Sogliano Ambiente Srl;

e) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 10 comma 3, della L.R. 18 maggio 99 n. 9 e s.m.i., così come integrata dal DLgs 152/06 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

f) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione;

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.».

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