n.83 del 25.03.2021 Parte Seconda)

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità pubblica. Disposizioni in merito ai servizi di cura degli animali da compagnia

IL PRESIDENTE

Visti:

• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1;

• il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”;

• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

• il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;

• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

• il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

• il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;

• il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;

• il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

Richiamato in particolare l’art. 47 (Attività inerenti servizi alla persona) del suddetto decreto che statuisce, in caso di classificazione in Zona Rossa, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;

Visto l’allegato 24 del decreto medesimo che individua le attività non sospese nelle seguenti:

• lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

• lavanderie industriali;

• tintorie;

• servizi di pompe funebri e attività connesse.

Preso atto che:

  • la corretta accezione di servizi alla persona non è stata oggetto di chiarimenti specifici da parte del Governo;
  • al momento non risulta esplicitamente riconosciuta l’inclusione dei c.d. Servizi di cura degli animali da compagnia (codice ATECO 96.09.04) tra i servizi sospesi;
  • tali servizi, possono essere svolti, previo appuntamento e autodichiarazione da parte del proprietario, che l’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da Covid-19, evitando in modo pressoché assoluto il contatto tra il cliente e l’esercente e prevedendo solo il contatto con l’animale da compagnia, utilizzando comunque i mezzi di protezione personale anche nella gestione dell’animale;
  • Allo stato attuale non esistono evidenze scientifiche che gli animali da compagnia abbiano un ruolo epidemiologico nella diffusione del SARS-CoV-2 all’uomo;

Considerato che per tutte le attività commerciali e per i servizi di ristorazione, la cui attività all’interno dei locali aziendali è sospesa, è consentito operare con modalità che non prevedono contatto tra i clienti e gli addetti (delivery o asporto);

Ritenuto che l’attività dei servizi di cura degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04) siano necessari per la salute e il benessere degli animali d’affezione;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. A far data 26 marzo 2021 e fino al termine della dichiarazione di stato di emergenza, quando la Regione Emilia-Romagna è classificata con ordinanza del Ministro della salute in Zona Rossa l’attività dei servizi di cura degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04) è consentita, previo appuntamento autodichiarazione da parte del proprietario, che l’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da COVID-19, esclusivamente con modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti presso i locali dell’esercizio e limitino all’essenziale i contatti tra gli addetti e i clienti, utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale e garantendo il distanziamento sociale;

2. la presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;

3. la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina