n.249 del 29.09.2015 (Parte Seconda)

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Indicazioni per l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato e modifiche alla proposta di Piano adottata con DGR n. 1180 del 21 luglio 2014. Disposizioni relative alle misure emergenziali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
  • il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
  • la Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e sull’uso del territorio”;
  • la Legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” come prorogata dall’art.60 della L.R. n. 6/2009;

Considerato che il D.Lgs. n. 155/2010:

  • prevede che le Regioni adottino un Piano di qualità dell’aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria nelle restanti aree;
  • stabilisce che i piani di qualità dell'aria possono individuare criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore e che all'attuazione di tali previsioni provvedono i sindaci o la diversa autorità individuata dalla Regioni o dalle Province autonome;
  • stabilisce, all’art. 10 comma 4 e art. 11 comma 1 lettere a) ed e) e comma 3, che le Regioni possono prevedere interventi diretti a ridurre il rischio o a limitare la durata del superamento dei valori limite e prevedere, se necessario, interventi finalizzati a limitare oppure a sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento dei valori limite, quali la circolazione dei veicoli a motore e l’esercizio degli impianti di cui alla parte quinta, Titolo II del D.lgs. 152/2006.

Dato atto che, in attuazione delle norme sopra richiamate:

  • con Deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014 è stata adottata la proposta del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), che stabilisce le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell'Agglomerato di Bologna, in determinate fasce orarie e periodi dell’anno particolarmente critici per la qualità dell’aria, nonché le misure emergenziali in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10;
  • per l’elaborazione ed approvazione del Piano è stato seguito il procedimento indicato dall’art. 25 della L.R. 20/2000, mentre in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si è data applicazione alle disposizioni previste dall’art. 13 del Titolo II della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006;
  • l'avviso di avvenuta adozione della proposta di Piano è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 272 del 2 settembre 2014;
  • gli elaborati costitutivi della proposta di piano sono stati depositati presso la sede della Giunta Regionale, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni, per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’avviso di avvenuta adozione, ai fini dell’acquisizione di osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati nonché di quelli indicati al comma 4, lettere a) e b) dell’art.25 della L.R. 20/2000;
  • le osservazioni pervenute nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sono conservate agli atti del Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico e riguardano i principali ambiti di intervento del Piano e, tra questi, le misure di limitazione della circolazione privata nei centri abitati contenute nell'articolo 14 delle Norme Tecniche di Attuazione e nel paragrafo 9.1.3.1 della Relazione Generale;

Richiamata la circolare regionale protocollo n. PG/2014/
0448295 del 25/11/2014 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Prime indicazioni sulle modalità di applicazione degli articoli 8, comma 1 e 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con deliberazione di giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014”, che riporta note di chiarimento in merito alla modalità di applicazione delle citate norme tecniche sui piani e programmi generali e di settore sottoposti a VAS, trasmessa con posta certificata alle Province, ai Comuni, ad ANCI e ad ARPA;

Considerato che:

  • l’”Accordo 2012-2015 per la gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010”, approvato con DGR n. 988/2012 e sottoscritto il 26 luglio 2012 tra Regione, Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.0000 abitanti stabiliva le misure di limitazione della circolazione e le misure emergenziali con validità fino al 26 luglio 2015;
  • l’art.14 comma 1 delle Norme Tecniche Attuative (di seguito nominate NTA) del Piano Aria stabilisce i criteri di applicazione delle limitazioni della circolazione dei veicoli nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché dei Comuni appartenenti all’agglomerato di Bologna a decorrere dalla data del 1 ottobre 2015;
  • l’art. 32 “Disposizioni transitorie” delle NTA del PAIR2020, al comma 2 stabilisce che decorsi 9 mesi dalla data di adozione del Piano, le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nell’articolo 14 si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n.155/2010, nel territorio dei Comuni che non hanno aderito all’Accordo di Programma di qualità dell’aria 2012-2015 e dalla scadenza di quest’ultimo anche ai Comuni sottoscrittori;
  • l’art 14 comma 3 delle NTA del PAIR2020 stabilisce inoltre che, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con atto di Giunta regionale possono essere definiti gli ulteriori casi in cui non si applicano le limitazioni alla circolazione di veicoli di cui al comma 1 per situazioni di tipo eccezionale ed emergenziale;

Considerato altresì che:

  • in fase di adozione del PAIR2020 la Giunta regionale ha assunto l'impegno a costruire, anche tramite il sistema di rappresentanza delle associazioni degli enti locali, le condizioni affinché nel periodo delle osservazioni fosse garantito il coinvolgimento attivo degli enti locali per pervenire ad un Piano condiviso e sostenuto dal territorio;
  • a seguito dell'adozione del PAIR2020 si sono quindi svolti diversi incontri del tavolo Regione - enti locali, anche attraverso il supporto di ANCI, tenutisi nelle date 25 maggio 2015, 11/24/30 giugno 2015, 20 luglio e 1 settembre 2015, durante i quali sono state discusse le modalità operative di applicazione delle nuove norme;
  • nell’ambito del tavolo sopraccitato è emersa l'opportunità di una più graduale applicazione delle misure di limitazione della circolazione per la categoria di veicoli commerciali leggeri ad alimentazione diesel, anche al fine di consentire l’acquisizione di maggiori approfondimenti tecnici relativi a nuove tecnologie in fase di sviluppo e di perseguire la sostenibilità economica della misura;
  • nel medesimo tavolo di confronto sono inoltre state evidenziate le difficoltà di attuazione delle misure di limitazione della circolazione nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti a partire dal 1 ottobre 2015, relativamente alla tempistica necessaria per definire le aree oggetto di limitazione e per porre in opera l'adeguata segnaletica, da perseguire quanto prima e comunque entro il 1 ottobre 2016;
  • per le motivazioni sopra richiamate, il tavolo ha inoltre valutato la possibilità di un graduale ampliamento delle aree oggetto di limitazione della circolazione nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti a fronte di motivate difficoltà operative, prevedendo una prima estensione ad un'area pari almeno al 30% del centro abitato e comunque non inferiore all’area individuata da ciascun Comune in attuazione dell’Accordo di programma 2012-2015 per le limitazioni dal lunedì al venerdì, fermo restando l'obiettivo dell'intero centro abitato da perseguire quanto prima e comunque entro il 1 ottobre 2016;
  • nell'ambito del medesimo tavolo è stata infine elaborata una ricognizione delle deroghe individuate dalle ordinanze sindacali dei Comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma per la Qualità dell'aria, ulteriori rispetto ai casi previsti dalla Tabella 9.1.2 del Piano, ed, al fine di ridurre ed omogeneizzare il numero di deroghe concesse, è stato individuato un numero ristretto e limitato di casistiche tra quelle complessivamente previste nelle ordinanze sindacali; 

Considerato inoltre l’esito dell’incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Categoria, tenutosi in data 10 settembre 2015 presso l’Assessorato alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

Richiamato infine l'"Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto il 19 dicembre 2013 dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia, i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della Salute;

Considerato che nell'ambito del sopra richiamato Accordo è prevista l'elaborazione di un documento che raccolga le principali esperienze realizzate a livello comunitario in materia di razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano, e che si ritiene che tale documento possa costituire utile riferimento per l'individuazione di strategie per la gestione sostenibile delle merci sul territorio regionale;

Ritenuto pertanto opportuno:

  • prorogare di un anno, ovvero fino all’1 ottobre 2016, l'entrata in vigore delle misure di limitazione della circolazione di cui all’art 14 delle NTA per i veicoli commerciali leggeri di categoria diesel Euro 3 (Categoria N1 - Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t così come classificati dal "Nuovo codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.);
  • prevedere la possibilità di deroga alle misure di limitazione della circolazione di cui all’art 14 delle NTA nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti fino al 1 ottobre 2016;
  • prevedere, esclusivamente fino al 1 ottobre 2016, la possibilità di ampliare in modo progressivo le aree oggetto di limitazione della circolazione di cui all’art 14 delle NTA nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a fronte di motivate difficoltà operative, assicurando una copertura pari almeno al 30% del centro abitato e comunque non inferiore all'area già oggetto di limitazione dal lunedì al venerdì nell'ambito dell'Accordo di Programma per la Qualità dell'Aria;
  • stabilire la sospensione delle domeniche ecologiche dall’1 dicembre al 6 gennaio;
  • anticipare all’1/10/2018 l'applicazione della misura di limitazione della circolazione di cui all’art 14 delle NTA ai veicoli di categoria diesel Euro 4, al fine di mantenere invariato il bilancio emissivo negli scenari di piano per il periodo di validità del PAIR2020;
  • confermare, nelle more dell’approvazione del PAIR2020, le indicazioni in merito alle modalità di applicazione degli articoli 8, comma 1 e 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) contenute nella circolare regionale protocollo PG/2014/0448295 del 25/11/2014, richiamata in premessa;
  • adottare ai fini della tutela della salute dei cittadini e nelle more dell’approvazione del PAIR2020, le misure emergenziali di cui all’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, nel caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10, ai sensi del D.Lgs. 155/2010, art. 10 comma 4 e art. 11 comma 1 lettere a) ed e) e comma 3;

Dato atto che il mantenimento del bilancio emissivo invariato non comporta la necessità di modificare il rapporto ambientale né lo studio di incidenza depositati ai fini della VAS;

Ritenuto inoltre necessario:

  • individuare una lista di deroghe per specifiche categorie di veicoli, in modo da dare applicazione omogenea alla misura in tutti i Comuni interessati, mettendo a sistema l’esperienza maturata nell'ambito dell'Accordo di Programma per la Qualità dell’Aria;
  • individuare la possibilità di deroga dalle misure di limitazione della circolazione per talune strade interne al centro abitato al fine di consentire l'accesso ai parcheggi scambiatori per favorire lo sviluppo dell'intermodalità ed alle strutture ospedaliere;
  • individuare la possibilità di deroga dalle misure di limitazione della circolazione per i veicoli impegnati nella ricostruzione post sisma maggio 2012 e nelle aree interessate dagli interventi di ricostruzione;
  • individuare la possibilità di deroga dalle misure di limitazione della circolazione nei giorni festivi, incluso il caso in cui la festività ricada in una domenica ecologica;

Richiamate infine le deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

  • i veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
  • i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;

Acquisito, ai sensi dell’art. 25, comma 3, della L.R. 20/2000, il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)- seduta del 28 settembre 2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di adottare le seguenti modifiche alla Tabella 9.1.2 della Relazione Generale della proposta di piano adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180/2014:

  • limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dal 1 ottobre al 31 marzo, per i veicoli commerciali diesel Euro 3 di categoria N1, a decorrere dal 1 ottobre 2016;
  • limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dal 1 ottobre al 31 marzo, per i veicoli diesel Euro 4, a decorrere dal 1 ottobre 2018;
  • sospensione delle domeniche ecologiche dall’1 dicembre al 6 gennaio;

2) di aggiungere il seguente comma 1.bis all'art. 32 delle NTA:

"1.bis Dalla data di adozione del Piano, le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nell'articolo 14 possono essere adottate nel territorio dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché nei Comuni appartenenti all’agglomerato di Bologna.”;

3) di modificare il comma 2 dell’art. 32 delle NTA come segue:

“2. Le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nell'articolo 14 si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 155/2010, dal 1 ottobre 2015, nel territorio dei Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, dal 1 ottobre 2016, nel territorio dei Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 e i 50.000 abitanti nonché nei Comuni appartenenti all’agglomerato di Bologna.”;

4) in fase di prima applicazione e comunque non oltre il 1 ottobre 2016, le aree delimitate ai fini dell’applicazione delle misure di limitazione della circolazione possono avere una estensione pari ad almeno il 30% del centro abitato e comunque non inferiore all’area individuata da ciascun Comune in attuazione dell’Accordo di Programma per la qualità dell'aria 2012-2015 per le limitazioni alla circolazione previste dal lunedì al venerdì;

5) di stabilire che, in fase di prima applicazione, i provvedimenti amministrativi in tema di traffico, fra cui, le ordinanze sindacali di cui al D.Lgs. 285/1992 possano prevedere la deroga all’applicazione delle limitazioni alla circolazione di veicoli di cui alla Tabella 9.1.2. della Relazione generale del Piano adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180/2014 negli ulteriori casi di seguito previsti:

  • strade all'interno dei centri abitati che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori, come definiti all’art. 34 bis del Nuovo codice della strada, ed alle strutture di ricovero e cura (ospedali);
    • zone all'interno dei centri abitati non adeguatamente servite dal trasporto pubblico locale (TPL);
    • veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
    • veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
    • veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
    • carri funebri e veicoli al seguito;
    • veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
    • veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
    • veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
    • autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
    • mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell’intervento;

6) di stabilire che, in fase di prima applicazione, i provvedimenti amministrativi in tema di traffico, fra cui le ordinanze sindacali di cui al D.Lgs. 285/1992 possano prevedere la deroga all’applicazione delle limitazioni alla circolazione di veicoli, di cui alla Tabella 9.1.2. della Relazione generale del Piano adottato, per i giorni festivi, incluso il caso in cui la festività ricada in una domenica ecologica;

7) di confermare, nelle more dell’approvazione del PAIR2020, le indicazioni in merito alle modalità di applicazione degli articoli 8, comma 1 e 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) contenute nella circolare regionale protocollo n. PG/2014/0448295 del 25/11/2014;

8) di adottare ai fini della tutela della salute dei cittadini e nelle more dell’approvazione del PAIR2020, le misure emergenziali di cui all’allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, nel caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10, ai sensi del D.Lgs. 155/2010, art. 10 comma 4 e art. 11 comma 1 lettere a) ed e) e comma 3;

9) di dare atto che il mantenimento del bilancio emissivo invariato non comporta la necessità di modificare il rapporto ambientale né lo studio di incidenza depositati ai fini della VAS;

10) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

11)di comunicare la presente deliberazione all’Assemblea Legislativa, in attuazione del comma 3 dell’art. 25 della L.R. 20/2000;

12)di depositare la presente deliberazione presso la sede della Giunta regionale, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni, per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’avviso di avvenuta adozione, ai fini dell’acquisizione di osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati nonché di quelli indicati al comma 4, lettere a) e b) dell’art. 25 della L.R. 20/2000;

13)di dare atto che, ai fini del deposito, la presente deliberazione sarà trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata(PEC);

14)di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa ai soggetti con competenze in materia ambientale e alle Regioni contermini;

15)di pubblicare sul sito web della Regione al link: “ http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/pair2020” la presente deliberazione.

ALLEGATO 1 Misure emergenziali

1. In caso di picchi di inquinamento che comportino lo sforamento del valore limite giornaliero del PM10 per più di 7 giorni consecutivi, trovano applicazione le misure emergenziali di seguito elencate, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo.

2. Se in seguito alle verifiche effettuate da ARPA il martedì, individuato quale giorno di controllo, si dovesse evidenziare che nei 7 giorni precedenti si è avuto lo sforamento continuativo del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 di PM10, rilevato dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio nel territorio di una o più province [1], è prevista automaticamente la limitazione della circolazione nelle aree urbane dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti della Provincia nella quale si sono verificati i superamenti, nella domenica successiva al giorno di controllo, secondo le modalità previste alla tabella 9.1.2 della relazione generale di Piano e nelle aree così come individuate nel punto 4 della presente deliberazione.

3. Qualora i superamenti di cui al punto 2 perdurino per ulteriori 7 giorni consecutivi nella stessa o in un’altra provincia, i provvedimenti di limitazione della circolazione, di cui al punto precedente, saranno estesi alle aree urbane di tutti i Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e si darà attuazione anche alle seguenti misure, fino alla verifica del martedì successivo:

a) ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

b) nelle unità immobiliari dotate di sistemi di riscaldamento multi-combustibile, è vietato l’utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto;

c) potenziare i controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore.

4. Arpa provvede a fornire l’emissione di un bollettino settimanale, per il periodo dall’1 ottobre al 31 marzo, finalizzato alla individuazione di situazioni di particolare criticità.

5. Il bollettino viene emesso entro le ore 12 di ogni martedì e viene diffuso da ARPA attraverso una newsletter a tutti i Comuni capoluogo ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e sul sito www.liberiamolaria.it.

[1] Il superamento del valore limite sul territorio provinciale viene calcolato considerando il massimo tra i valori giornalieri del PM10 rilevati dalle stazioni di misura della rete regionale di monitoraggio presenti all'interno del territorio provinciale.

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