n.221 del 13.08.2025 periodico (Parte Seconda)
Dichiarazione dello stato di crisi regionale a seguito degli eventi meteorologici che nei giorni 16 e 17 giugno 2025 hanno colpito alcuni comuni nei territori delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena
VISTI:
- il D. Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile” e s.m.i., che all’articolo 7, comma 1, definisce la tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile e i poteri di intervento degli enti competenti, con particolare riferimento alla lettera b);
- il D.L. n. 95/2025, art. 2 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell’edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani”, commi da 4 a 7;
- la L.R. n. 1/2005 “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
PREMESSO che il territorio regionale, come rappresentato e meglio dettagliato nel rapporto post evento redatto da ARPAE, è stato interessato da precipitazioni localizzate intense, a carattere temporalesco nelle giornate del 16 e 17 giugno 2025, sulle colline del Parmense, Reggiano e Modenese in successiva estensione sul Bolognese e Forlivese, con associate forti raffiche di vento e fulminazioni, con cumulate orarie localmente di valori superiori a 40 mm. Il carattere temporalesco dei sistemi è evidenziato dai quantitativi delle cumulate su 15 minuti, particolarmente elevati nelle Province di Parma, Modena, Bologna e Forlì-Cesena con i 29.8 mm registrati a Carpineta (FC) e i 28.8 mm a Vignola (MO). Nel Forlivese anche nella giornata del 17, si sono registrate cumulate localmente superiori ai 150 mm/24 ore;
CONSIDERATO che tali fenomeni hanno determinato una insufficiente capacità di deflusso del sistema scolante urbano, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui piccoli bacini collinari a carattere torrentizio, attivazione di dissesti, fenomeni di esondazione e allagamenti, facendo registrare l’interruzione delle viabilità stradale principale e secondaria e danni sia al patrimonio edilizio pubblico sia a quello privato;
VISTE le allerte n. 67/2025 e n. 68/2025;
DATO ATTO che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha assicurato il proprio intervento operativo raccordandosi con i Sindaci ed i Centri Operativi Comunali, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, il Corpo dei Vigili del fuoco per gli interventi di soccorso tecnico urgente, anche mediante l’attivazione delle strutture operative e del Volontariato di Protezione Civile per la gestione delle criticità e il necessario supporto per il più rapido rientro nelle condizioni di normalità;
RILEVATA l’attivazione di tutti gli enti e le strutture operative per garantire i primi interventi urgenti e la messa in sicurezza delle aree colpite, garantendo la pubblica incolumità e l’assistenza alla popolazione con operazioni di ricognizione, monitoraggio e ripristino dei danni, interventi urgenti, gestione dei rifiuti generati dall’evento, ripristino delle viabilità interrotte, della segnaletica e delle utenze;
EVIDENZIATO che per l’intensità, l’estensione e l’impatto sull’area colpita potranno seguire ulteriori ricognizioni delle criticità e dei danni, oltre a quelle già pervenute in corso di evento al Centro Operativo Regionale e agli Uffici territoriali dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
VISTO l’art. 8, comma 1, della L.R n. 1/2005, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, ovvero eventi di rilievo regionale che per natura ed estensione necessitano di una immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale;
RITENUTO, sulla base del report di evento e delle valutazioni tecniche di cui sopra, di dover dichiarare a far data dal 16 giugno 2025, ai sensi dell’articolo 8, della L.R. n. 1/2005, lo stato di crisi regionale per i Comuni colpiti elencati in allegato 1, ferma restando la possibilità di aggiornare con successivi atti il medesimo elenco, anche sulla base degli esiti della rilevazione danni;
RITENUTO, altresì, di attivare le competenti strutture regionali per i provvedimenti che si dovessero rendere necessari al fine del superamento dell’emergenza e per un diretto supporto agli enti locali colpiti;
ATTESO che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, può:
- adottare, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti – ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 1/2005 – tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
- attivare direttamente interventi di somma urgenza e di protezione civile in caso di emergenze in materia di difesa del suolo e della costa, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 157/2024: "Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”, nonché la D.G.R. n. 110/2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
DATO ATTO dei pareri allegati;
1. di dichiarare, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., lo stato di crisi regionale, per la durata di 180 giorni decorrenti dal 16 giugno 2025, relativamente agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 giugno 2025, nei Comuni riepilogati in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attivare le competenti strutture regionali per i provvedimenti che si dovessero rendere necessari al fine del superamento dell’emergenza e per un diretto supporto agli enti locali colpiti;
3. di evidenziare che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, può:
a) adottare, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti – ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 1/2005 – tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
b) attivare direttamente interventi di somma urgenza e di protezione civile in caso di emergenze in materia di difesa del suolo e della costa, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
4. di evidenziare, altresì, limitatamente al periodo e al territorio per cui è dichiarato lo stato di crisi regionale, che trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 140 bis “Procedure di protezione civile” del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
6. di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito web istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione degli indirizzi della Giunta Regionale sulla trasparenza ampliata, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..