n.169 del 12.06.2018 (Parte Seconda)

Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: individuazione sedi disponibili per il quarto interpello

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

 Richiamati:

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

- il R.D. 27/7/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);

- la Legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2.4.1968, n. 475);

- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);

- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);

- la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative);

- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

 Richiamate, altresì:

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 8/1/2013, di “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti articoli del bando:

  • l’art. 1, che individua tra le sedi oggetto del concorso anche quelle che eventualmente si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari;
  • l’art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;
  • gli artt. 11 e 12 disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse, ove è previsto in particolare, per l'apertura delle sedi farmaceutiche, il termine di 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, a pena di decadenza dalla titolarità;
  • l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 1654 del 17/2/2015 di “Approvazione della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 11 D.L. 1/2012 convertito in L 27/2012, bandito con determinazione n. 60 dell'8/1/2013”;

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione n. 8854 del 15/7/2015 di "Rettifica della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna approvata con determinazione 1654 del 17/2/2015";

- le determinazioni del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15936 del 13/10/2016 e n. 9655 del 16/6/2017 di successiva rettifica della graduatoria;

- le determinazioni del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7347 del 5/5/2016, n. 1992 del 16/2/2017, n. 2644 del 24/2/2017 e n. 19397 del 30/11/2017 rispettivamente di assegnazione sedi in seguito al primo interpello, di assegnazione sedi in seguito al secondo interpello, di rettifica di mero errore materiale della determinazione n. 1992 del 16/2/2017, di assegnazione sedi in seguito al terzo interpello;

 Richiamate inoltre:

- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove dispone, con riferimento alla titolarità delle farmacie oggetto del presente concorso straordinario:

  • di avvisare che, nel caso di concorso di più professionisti in gruppo, l’autorizzazione vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”, per ciò intendendosi anche la persona “fisica” formata in modo plurimo, cioè in gruppo, e che quindi ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, e ciò per dieci anni;
  • di precisare che l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;

- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016: “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si dà atto che:

  • l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
    • non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per dieci anni nel caso di partecipazione in associazione;
    • non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
  • il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato Art. 10 della LR 2/2016;
  • nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;
  • in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i coassegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;

 Preso atto che per effetto dell'art. 1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il periodo per il quale i vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;

 Richiamata, inoltre, la delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/9/2017 "Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2." nella quale sono indicate le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934;

 Dato atto che, nella procedura di concorso regionale straordinario:

- con la richiamata determinazione n. 19397 del 30/11/2017 sono state assegnate 50 delle 109 sedi farmaceutiche oggetto del terzo interpello dei vincitori;

- ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, richiamato al punto 8 del dispositivo della DGR 2083/2015 e, ancora più chiaramente, al punto 10 del dispositivo della determinazione 19397/2017 (ove è precisato, tra l'altro, che il termine vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub-iudice) il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche è di 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, a pena di decadenza dalla titolarità; il suddetto termine di 180 giorni per l'apertura della sede farmaceutica è perentorio ed è inoltre espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016 n. 2, art. 6, comma 7;

- delle 50 sedi farmaceutiche assegnate a seguito del terzo interpello, sono state aperte entro il termine di centottanta giorni suddetto n. 26 sedi;

 Preso atto dei seguenti provvedimenti di decadenza della titolarità della farmacia in esito ai quali le relative sedi farmaceutiche sono da includere nel novero delle sedi oggetto del quarto interpello, in quanto trattasi di sedi resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso:

- determinazione n. 15 del 23/1/2018 del responsabile del Settore Sviluppo economico del Comune di Rottofreno (PC) con la quale è stata disposta, a far data dal 19/1/2018, la decadenza della titolarità della sede farmaceutica n. 3, urbana, del comune medesimo;

- decreto n. 7 del 20/4/2018 del responsabile del Settore Amministrativo del Comune di San Mauro Pascoli (FC) con il quale è stata disposta, a far data dal 20/4/2018, la decadenza della titolarità della sede farmaceutica n. 3, urbana, del comune medesimo;

 Considerato, in relazione alla sede farmaceutica dell’ex comune di Pecorara, che:

- con propria determinazione n. 14952 del 25/9/2017 la sede era stata inclusa tra quelle da assegnare con il terzo interpello del concorso straordinario, in quanto si era resa vacante a seguito della scelta effettuata da vincitore di concorso;

- come indicato nella propria determinazione n. 19397 del 30/11/2017 la sede di Pecorara non è stata assegnata in occasione del terzo interpello;

- a seguito della istituzione, con decorrenza 1/1/2018, del comune di Alta Val Tidone mediante fusione dei comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, la sede di Pecorara risulta soprannumeraria, in quanto il neo istituito comune di Alta Val Tidone:

  • ha una popolazione di 3.148 abitanti al 0/1/2017;
  • ha 4 sedi farmaceutiche di cui 2 aperte (ex comune di Nibbiano) e 2 vacanti (ex comune di Caminata ed ex comune di Pecorara)
  • tenuto conto del parametro della popolazione che prevede l'istituzione di una sede farmaceutica ogni 3.300 abitanti, ha 3 sedi farmaceutiche soprannumerarie;

- ai sensi dell’art. 380, comma 2, del T.U.LL.SS. approvato con RD n. 1265/1934 “Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute” e, pertanto, con la revisione della pianta organica in corso il Comune dovrà procedere alla soppressione della sede di Pecorara;

- la sentenza n. 4085/2016 del Consiglio di Stato - Sez. Terza ha chiarito che “se la farmacia eccedente è già vacante quando la pianta organica viene rideterminata, la soppressione è immediata”;

 Valutato pertanto di dover escludere la sede farmaceutica di Pecorara dal novero delle sedi assegnabili mediante quarto interpello e successivi;

 Considerato pertanto che:

- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari delle 24 sedi che non hanno aperto la farmacia nel termine di 180 giorni decadono dall'assegnazione e sono esclusi dalla graduatoria;

- ai sensi dell'art. 11 lettera d) del bando di concorso occorre procedere all'assegnazione delle sedi non assegnate con il terzo interpello, ad esclusione della sede del comune di Alta Val Tidone – località Pecorara - (n. 58) per le motivazioni sopra esposte, di quelle non aperte entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede a seguito del terzo interpello (n. 24), nonché di quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso (n. 2);

 Ritenuto di rendere noto che:

- le sedi da assegnare con il IV interpello sono indicate nell'Allegato B della presente determinazione, con riferimento ai provvedimenti di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto - e alle relative descrizioni territoriali;

- in applicazione dell’art. 4 della L.R. 2/2016, con nota del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale PG/2018/0064174 del 31/1/2018 tutti i Comuni del territorio regionale sono stati invitati ad avviare entro il mese di febbraio 2018 il procedimento di revisione/conferma della vigente pianta organica o, nel caso di fusione di Comuni, di formazione della nuova pianta organica delle farmacie;

- la descrizione delle sedi riportata nell’allegato B, pertanto, potrà subire variazioni in occasione della revisione delle piante organiche attualmente in corso;

 Ritenuto di rendere noto, altresì, che:

- al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti avverso le richiamate determinazioni n. 1654 del 17/2/2015, n. 8854 del 15/7/2015, n. 7347 del 5/5/2016, la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 e che con ricorsi per motivi aggiunti sono oggetto di impugnazione anche la delibera di Giunta regionale n. 634/2016 e la determinazione n. 19852 del 13/12/2016 di individuazione delle sedi disponibili per il secondo interpello;

- risulta pendente davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna – il giudizio relativo al ricorso proposto avverso la determinazione n. 14952 del 25/9/2017 di individuazione sedi disponibili per il terzo interpello, nella parte in cui include tra le sedi oggetto del terzo interpello le seguenti: n. 28 di Cesena, n. 5 di Finale Emilia, n. 3 di Sorbolo;

- risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;

- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;

 Ritenuto di avviare le procedure tecniche necessarie per il quarto interpello dei vincitori del concorso straordinario regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche indetto con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 8/1/2013, dando atto che i candidati collocati in posizione utile in graduatoria saranno interpellati, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica;

 Ritenuto di avvisare fin d'ora che:

- dopo la conclusione della procedura di quarto interpello si procederà con i successivi interpelli ad assegnare le sedi farmaceutiche non assegnate con l'interpello precedente, nonché le sedi farmaceutiche che si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari, come indicato all'art. 11 lettera d) del bando di concorso;

- i provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche saranno notificati all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, saranno ritenuti validamente notificati con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL) necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e del riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010, secondo il quale lo Sportello Unico per le Attività Produttive, che riceve l'istanza di autorizzazione all'apertura delle farmacie:

  • entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa;
  • verificata la completezza della documentazione, adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni;

 Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;

- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 del 11 luglio 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017, n. 121 del 6 febbraio 2017, n. 468 del 10 aprile 2017 e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG72017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017, e la delibera di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018;

- il D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

 Richiamata la propria nota NP/2018/13447 del 5/6/2018 con la quale si comunica che il 7 giugno 2018 il Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale è sostituito dal Dott. Anselmo Campagna, Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera;

 Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

determina 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

1) di dichiarare decaduti dall'assegnazione ed esclusi dalla graduatoria, ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, i vincitori elencati nell'Allegato A della presente determinazione – ai quali è stata assegnata, a seguito della procedura di terzo interpello, la sede farmaceutica a fianco degli stessi specificata con determinazione n. 19397 del 30/11/2017 – per mancata apertura della farmacia entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'assegnazione;

2) di notificare tramite PEC il presente provvedimento ai farmacisti decaduti dall'assegnazione ed esclusi dalla graduatoria indicati nell'Allegato A, dando atto che, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, il presente provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

3) di dare atto che sono disponibili per il quarto interpello dei vincitori le sedi non assegnate con il terzo interpello, ad esclusione della sede del comune di Alta Val Tidone – località Pecorara, quelle non aperte entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, per un totale di n. 84 sedi farmaceutiche indicate nell'Allegato B della presente determinazione, con la descrizione territoriale e gli estremi del provvedimento comunale d'individuazione della sede stessa;

4) di rendere note, nell'Allegato B di cui al precedente punto 3), le sedi non di nuova istituzione (sedi assegnate a seguito di precedenti interpelli, aperte e successivamente chiuse per vincita di altro concorso regionale), per consentire l'eventuale esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934, secondo le indicazioni contenute nella richiamata delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/9/2017;

5) di rendere noto che:

- le sedi da assegnare con il IV interpello sono indicate nell'Allegato B della presente determinazione, con riferimento ai provvedimenti di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto - e alle relative descrizioni territoriali;

- in applicazione dell’art. 4 della L.R. 2/2016, con nota del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale PG/2018/0064174 del 31/1/2018 tutti i Comuni del territorio regionale sono stati invitati ad avviare entro il mese di febbraio 2018 il procedimento di revisione/conferma della vigente pianta organica o, nel caso di fusione di Comuni, di formazione della nuova pianta organica delle farmacie;

- la descrizione delle sedi riportata nell’allegato B, pertanto, potrà subire variazioni in occasione della revisione delle piante organiche attualmente in corso;

6) di rendere noto, altresì, che:

- al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti avverso le richiamate determinazioni n. 1654 del 17/2/2015, n. 8854 del 15/7/2015, n. 7347 del 5/5/2016, la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 e che con ricorsi per motivi aggiunti sono oggetto di impugnazione anche la delibera di Giunta regionale n. 634/2016 e la determinazione n. 19852 del 13/12/2016 di individuazione delle sedi disponibili per il secondo interpello;

- risulta pendente davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna – il giudizio relativo al ricorso proposto avverso la determinazione n. 14952 del 25/9/2017 di individuazione sedi disponibili per il terzo interpello, nella parte in cui include tra le sedi oggetto del terzo interpello le seguenti: n. 28 di Cesena, n. 5 di Finale Emilia, n. 3 di Sorbolo;

- risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;

- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;

7) di avviare le procedure tecniche necessarie per il quarto interpello dei vincitori del concorso straordinario regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche indetto con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 8/1/2013, dando atto che:

- sono in posizione utile per partecipare al quarto interpello le candidature collocate in posizione compresa tra la 422° e la 505° della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 9655 del 16/6/2017;

- la procedura di interpello sarà svolta ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;

- successivamente all’interpello la Regione provvederà, secondo quanto previsto dall'art. 11 del bando di concorso e dalla normativa vigente, all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione ai Comuni interessati;

8) di avvisare fin d'ora che:

- dopo la conclusione del quarto interpello si procederà con i successivi interpelli ad assegnare le sedi farmaceutiche non assegnate con l'interpello precedente, nonché le sedi farmaceutiche che si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari, come indicato all'art. 11 lettera d) del bando di concorso;

- i provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche saranno notificati all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, saranno ritenuti validamente notificati con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL) necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010;

9) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

10) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna (www.saluter.it);

11) di aggiornare l'elenco delle sedi disponibili per il quarto interpello consultabile dalla piattaforma tecnologica ed applicativa del Ministero della Salute (www.concorsofarmacie.sanita.it) in coerenza al punto 3 del dispositivo del presente provvedimento.

Il Direttore generale

Kyriakoula Petropulacos

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