SUPPLEMENTO SPECIALE N.273 DEL 30.05.2019

Relazione

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che ci siano 466 milioni di persone nel mondo con perdita dell'udito disabilitante (6,1% della popolazione mondiale). 432 milioni (93%) di questi sono adulti (242 milioni di maschi, 190 milioni di femmine). 34 milioni (7%) di questi sono bambini. In Regione Emilia-Romagna si stima che vivano circa quattromila persone affette da sordità grave o profonda, molte delle quali hanno riscontrato difficoltà nell’apprendere naturalmente la lingua parlata, o hanno dovuto ricorrere nel corso della loro vita a specifiche forme di supporto per l’apprendimento o per la piena socialità.

A livello mondiale la sordità non è affatto un fenomeno in calo e l’OMS ha già più volte richiamato sulla necessità di incrementare l’impegno per la prevenzione, la cura, l’accompagnamento del fenomeno della sordità, in ogni paese del mondo. A meno che non venga intrapresa un'azione specifica, è probabile che il numero di persone con disabilità uditive aumenti nei prossimi anni. Le proiezioni realizzate dalla OMS mostrano che il numero potrebbe salire a 630 milioni entro il 2030, e potrebbe superare i 900 milioni nel 2050.

Su questi numeri incide, ovviamente, il fenomeno della perdita dell'udito legata all'età (presbiacusia), che deriva dal costante allungamento delle aspettative di vita. Circa un terzo delle persone di età superiore a 65 anni è affetto da perdita dell'udito. L’OMS stima che oggi 1,1 miliardi di giovani (di età compresa tra 12 e 35 anni) siano a rischio di perdita significativa dell'udito nel corso della loro vita, a causa soprattutto dell'esposizione eccessiva e costante al rumore e al suono.

Preoccupa non meno, in realtà, l’incremento possibile di alcune delle cause di sordità che incidono sull’età dello sviluppo del linguaggio, come alcune malattie infettive (ad esempio, il morbillo) per le quali in vari paesi, anche avanzati, i tassi vaccinali e la prevenzione appaiono in calo.

La perdita dell'udito già alla nascita o nell’età dello sviluppo può derivare infatti da molte cause: cause genetiche, problematiche in gravidanza, nascita prematura, complicanze alla nascita, alcune malattie infettive, infezioni dell'orecchio, e varie altre cause.

Il 60% delle perdite uditive infantili, che influiscono sullo sviluppo del linguaggio, è dovuto a cause prevenibili, secondo l’OMS.

La perdita dell'udito non indirizzata rappresenta un costo globale annuale di 750 miliardi di dollari USA. Gli interventi per prevenire, identificare e affrontare la perdita dell'udito sono spesso economici ed efficienti per i sistemi sociali e sanitari, e possono portare grandi benefici alle persone.

Ciò che più deve essere attenzionato è l’impatto funzionale, cognitivo, sociale che la sordità ha sulla vita delle persone e di interi gruppi sociali.

La perdita dell'udito impatta la capacità dell'individuo di comunicare con gli altri. Lo sviluppo del linguaggio parlato è spesso ritardato nei bambini con perdita dell'udito, soprattutto quando la diagnosi non è tempestiva e la gestione del problema non è correttamente indirizzata. Ne possono conseguire effetti sull’apprendimento e sul rendimento scolastico dei bambini. Importanti sono le ricadute del fenomeno anche sulla capacità lavorativa e in generale sulla vita sociale. Le persone sorde possono avere più elevati tassi di disoccupazione, o rischiano di non trovare l’occupazione del livello per cui si sono formati. La difficoltà o l'esclusione dalla comunicazione può avere un impatto significativo anche sulla vita quotidiana, causando solitudine o isolamento.

La sordità è un fenomeno su cui complessivamente gli udenti e tutta la nostra società non riflette abbastanza.

è assolutamente fondamentale che una società sviluppata e inclusiva eviti al massimo i potenziali effetti della sordità sulle persone e sulla loro vita sociale.

L’accesso alle cure, all’istruzione lungo tutto l’arco della vita, il lavoro sono diritti fondamentali non sempre garantiti in modo ottimale, anche nel nostro paese. Metodologie specifiche di tipo educativo e di assistenza alla comunicazione sono essenziali soprattutto nel contesto scolastico. A questo si aggiunge il fatto che gesti di vita quotidiana, come andare al cinema o informarsi attraverso un telegiornale, possono essere estremamente difficili o impossibili per una persona sorda se non vengono risolte, in modo specifico o in modo definitivo, le barriere alla comunicazione. Anche la pratica sportiva o motoria, la vita culturale, possono incontrare difficoltà, fin dalla prima infanzia. Nell’età adulta, possono essere necessari in particolare sostegni per l’accesso ai servizi pubblici o di pubblico interesse. Da non sottovalutare anche la tutela del pieno diritto alla partecipazione alla vita politica e istituzionale, col rischio non irrilevante che per le persone sorde l’accesso alla pratica democratica conosca difficoltà o limitazioni.

Le soluzioni per evitare discriminazioni o limiti all’accesso per le persone sorde sono oggi diverse. I sordi che hanno una perdita uditiva profonda spesso usano il linguaggio dei segni per la comunicazione, ma enormi benefici, anche risolutivi, vengono sempre di più negli ultimi anni dalla diagnosi precoce, dall’uso di apparecchi acustici, dallo sviluppo degli impianti cocleari e di vari altri dispositivi di assistenza. Anche lo sviluppo dei sistemi di sottotitolatura degli eventi pubblici e dei prodotti audiovisivi - reso sempre più agevole dallo sviluppo tecnologico - può facilitare l’accesso.

Attraverso vari studi e documenti, e attraverso la Giornata Mondiale del Sordo (3 marzo), l’OMS sta quindi sostenendo azioni di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sulla sordità. Evidenzia in particolare che “è importante assicurare il pieno accesso agli ambienti di apprendimento e di vita per tutte le persone che hanno una perdita dell’udito”.

La presente legge si colloca quindi nella direzione auspicata dall’OMS.

Nel nostro paese e nella nostra regione norme generali tutelano già vari aspetti del riconoscimento, della diagnosi, della cura e dell’assistenza per le persone sorde. Tuttavia, vi sono necessità ulteriori che rendono opportuna una norma specifica in questa materia.

è importante iniziare a educare i giovani e la popolazione in generale sul fenomeno della perdita dell'udito, le sue cause, i sui effetti, la sua prevenzione.

è fondamentale stabilire per legge il principio della libera scelta delle persone sorde, o delle loro famiglie per i minori, in merito alle migliori strategie e ai migliori supporti per assicurare la comunicazione. Una libertà di scelta che deve basarsi, ovviamente, su una informazione adeguata, completa, obiettiva e quanto più possibile precoce.

è necessario quindi promuovere, da parte della Regione, la conoscenza, la diffusione e la accessibilità degli strumenti tecnologici, degli ausili, degli impianti e di tutti i servizi utili ad assicurare il superamento dei deficit di comunicazione. Tra i tanti possibili e resi disponibili anche dalle nuove tecnologie, è importante per la Regione identificare e sostenere, attraverso la presente legge, in particolare:

- i sistemi di sottotitolazione, oggi anche in tempo reale, grazie alle nuove tecnologie;

- il riconoscimento della Lingua dei segni italiana (LIS) e della Lingua dei segni italiana tattile (LIST) come strumenti di comunicazione, il cui apprendimento e i cui servizi di interpretariato sono mezzi consolidati per affrontare i deficit comunicativi; il loro riconoscimento formale, che in Italia può avvenire solo a livello nazionale, è auspicato dall’OMS e dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite;

- tutti gli strumenti che possono sostenere l’esercizio del diritto all’opzione dell’uso della lingua verbale, per realizzare la piena autonomia e inclusione sociale delle persone sorde, a partire dagli impianti cocleari, fino alle varie forme di protesizzazione e ad ogni altra tecnica e strumento idoneo a questo scopo.

Fondamentale poi è il tipo di diagnosi e di percorso socio-sanitario che viene assicurato alle persone sorde, specie alla nascita e nell’età dello sviluppo. La nostra regione, già dalla Delibera di Giunta Regionale 694/2011 ha adottato stabilmente lo screening neonatale raccomandato dalla OMS. Recentemente lo screening è stato recepito anche dai LEA (Livelli essenziali di assistenza) nel sistema sanitario nazionale. Con la presente legge si consolida e formalizza a livello normativo quanto già previsto a livello amministrativo dalla Regione, in materia di diagnosi precoce e di percorso assistenziale. Sappiamo infatti che la diagnosi e l'intervento precoce, con la corretta informazione alle famiglie a supporto della libertà della scelta consapevole, sono fondamentali per ridurre al minimo l'impatto della perdita dell'udito sullo sviluppo di un bambino e sui suoi futuri esiti linguistici, scolastici, occupazionali, sociali. La legge regionale quindi norma il quadro all’interno del quale viene assicurato lo screening neonatale, e il successivo accesso a tutte le scelte, in materia di apprendimento della lingua dei segni, di dispositivi acustici (apparecchi acustici, impianti cocleari) e altri dispositivi di assistenza. Fondamentale anche il ruolo della logopedia, della riabilitazione acustica e di altri servizi correlati.

Infine, tutti i servizi e i progetti che possono supportare l’accesso ai servizi per le persone sorde sono essenziali: per questo la norma consente e prevede la possibilità del supporto, anche economico, della Regione per i servizi di interpretariato, per i servizi che facilitano l’accesso ai servizi pubblici o di pubblica utilità (ad esempio sotto la forma del segretariato sociale), per l’accesso all’educazione, al lavoro, alla pratica motoria e sportiva, alle attività culturali, alle trasmissioni radiotelevisive, alle comunicazioni istituzionali e sociali, in particolare quelle di primaria importanza.

L’Articolo 1 (Finalità e principi) definisce l’obiettivo della legge, che è quello di garantire e facilitare l’accesso delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva alle prestazioni e ai servizi sociosanitari appropriati, promuovendo altresì le politiche e le misure per la loro inclusione sociale. La legge assume la definizione delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva, rispettivamente, in questi termini:

- per persone sorde, si intendono quelle definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n.381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti);

- per persone sordocieche, si intendono quelle definite dall’articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 2010, n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche);

- infine, le persone con disabilità uditiva sono intese come quelle che, affette da ipoacusia, non rientrano nelle definizioni precedenti, ma sono comunque riconosciute invalide, ai sensi dell’articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), ad esempio per sordità acquisite in età adulta.

Pur avendo chiare le differenze, anche normative, tra queste definizioni, la legge -che mantiene comunque alcune specificità per determinate previsioni e tipologie di interventi- tende a rivolgersi al complesso di queste tre categorie, soprattutto nella parte che prevede la possibilità per la Regione di sostenere azioni positive per facilitare la loro inclusione sociale, azioni che è importante riservare senza esclusioni a qualsiasi persona possa avere, anche in modo acquisito, una oggettiva difficoltà di comunicazione connessa ad un grave deficit uditivo.

La legge acquisisce, ovviamente, come proprio quadro di riferimento, la normativa vigente, da quella costituzionale a quella regionale, a cui essa si affianca in piena coerenza: in particolare si fa riferimento alla Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29, (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e alla legge regionale n. 2 del 2003 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). In questo quadro, tra le finalità della legge, vi è quella di offrire sostegno, anche economico, a iniziative per:

- l’attuazione del diritto all'accesso a tutti i servizi e a tutte le opportunità per le persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva, in condizioni di parità con gli altri cittadini;

- il potenziamento e la personalizzazione degli interventi e dei servizi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente e il superamento dei deficit di comunicazione e di linguaggio (interpretariato o altre modalità di comunicazione);

- l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, in particolare attraverso l’acquisizione della lingua italiana verbale e scritta, la diffusione e l'uso della Lingua dei segni italiana (LIS), della Lingua dei segni italiana tattile (LIST), della sottotitolazione e di ogni altro utile mezzo, anche tecnico e informatico;

- sostenere la diffusione e la applicazione dei risultati della ricerca su sordità e sordocecità nei diversi ambiti scientifici, in particolare per la diffusione delle tecnologie volte a favorire un ambiente accessibile alla persona sorda nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi pubblici e privati.

L’articolo connette infine la norma regionale con disposizioni specifiche della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite (13 dicembre 2006).

All’articolo 2 (Principio di libera scelta e sua attuazione) si sancisce la centralità nella legge e nel suo dispositivo del “principio di libera scelta” da parte delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva. Pertanto, la Regione promuoverà la libera scelta, informata, per le persone sorde e le loro famiglie, tra le diverse modalità di comunicazione, nella applicazione degli ausili e degli strumenti da utilizzare per il superamento dei deficit di comunicazione o per la riduzione delle condizioni di eventuale svantaggio sociale. La Regione può promuovere azioni positive utili a questo scopo e per evitare discriminazioni dovute all’esercizio di questa libera scelta.

Il Capo II è dedicato al tema della rete, delle prestazioni e dei servizi sociosanitari regionali per le disabilità uditive. Assumendo a riferimento i LEA nazionali e le indicazioni normative vigenti, formalizza le modalità previste per:

- la identificazione precoce della sordità, della sordocecità e dei deficit uditivi e la adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale (articolo 3);

- la costituzione, i compiti e il funzionamento del Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive (articolo 4);

- la struttura e le funzioni della Rete regionale per le Disabilità Uditive (articolo 5);

- la struttura e il funzionamento dei Team aziendali per le disabilità uditive, nonché la definizione e gestione dei percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale (articolo 6).

L’articolo 3 in particolare prevede -col supporto tecnico del Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive di cui all’articolo 4- la definizione con atto regionale delle linee guida per le aziende sanitarie, per definire a livello aziendale le modalità dello screening uditivo neonatale nonché dei percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale per le persone affette da sordità, sordocecità o ipoacusia. Le linee guida assicurano su tutto il territorio regionale un adeguato svolgimento dei servizi e delle attività nelle aziende sanitarie, in attuazione dei LEA nazionali. Ciascuna azienda usl definisce di conseguenza e nel rispetto della autonomia i propri percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale.

L’articolo 4 prevede l’istituzione da parte della Giunta regionale del Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive, organo già ora previsto solo ai sensi della DGR 694/2011, e composto dai referenti aziendali dei Team Aziendali per le Disabilità Uditive, di cui all’articolo 6, dai referenti dei servizi regionali competenti, nonché da audiologi, foniatri e otorinolaringoiatri individuati sulla base di criteri fissati dalla Giunta stessa. Tra i compiti, quello di supportare tecnicamente la Giunta regionale; definire protocolli clinici condivisi; definire i criteri per l’adozione di protesi, servizi di logopedia e di supporto alla acquisizione della lingua verbale e scritta; elaborare proposte di formazione per le figure professionali coinvolte; contribuire al monitoraggio della attuazione della legge; assicurare il confronto semestrale con le associazioni di rilevanza regionale in rappresentanza delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva.

L’articolo 5 prevede la Rete regionale per le Disabilità Uditive, di cui fanno parte, per ogni azienda usl, o per ogni territorio provinciale (nel caso in cui l’azienda usl ricomprenda più province), almeno una struttura di audiologia, foniatria e otorinolaringoiatria, chiamata ad effettuare l’appropriata diagnosi di disabilità uditiva precoce, l’eventuale invio dei pazienti a un centro specialistico, oltre che a segnalare il paziente al Team Aziendale Disabilità Uditive (cfr. articolo 6), per la presa in carico congiunta e l’attuazione di un percorso di continuità assistenziale di carattere socio-assistenziale.

All’articolo 6 norma quindi il Team aziendale delle disabilità uditive (TADU) di cui si dota ogni azienda usl: un team multidisciplinare che coinvolge diverse professionalità, mediche e non, attive nei percorsi diagnostici, clinici, assistenziali, riabilitativi e di logopedia, con lo scopo di integrare al meglio gli interventi terapeutici e riabilitativi e assicurare la continuità assistenziale e l’interfaccia adeguata dei servizi sanitari con i servizi sociali, scolastici e del lavoro. I percorsi clinico-organizzativi e il percorso aziendale di continuità assistenziale della persona con sordità, sordocecità o ipoacusia sono definiti da ogni azienda usl, nel rispetto della sua autonomia organizzativa, favorendo la comunicazione massima con la famiglia, e la collaborazione con e fra i servizi ospedalieri e di diagnosi, i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, gli specialisti audiologi, foniatri e otorinolaringoiatri, i logopedisti e, per i minori, l’unità operativa aziendale di neuropsichiatria per l'Infanzia.

Il capo III della legge dispone in materia di interventi regionali per l’accesso e l’inclusione sociale.

All’articolo 7 si trattano gli interventi regionali in materia di servizi di informazione e comunicazione sociale e di servizi pubblici o di pubblica utilità. In pratica, la Regione favorisce l’accesso delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva ai servizi di informazione e comunicazione sociale, nonché ai servizi pubblici o di pubblica utilità, promuovendo e sostenendo (anche economicamente) azioni positive utili per:

- sensibilizzare gli operatori pubblici e privati dell’informazione, della comunicazione e della cultura alle problematiche dell’accesso per le persone sorde;

- favorire l’adozione delle tecnologie e degli strumenti che semplificano l’accesso e la partecipazione alla vita sociale e politica e ai relativi eventi pubblici;

- favorire il pieno accesso ai programmi regionali e locali di informazione quotidiana ed attualità, ai messaggi e alle campagne di informazione e promozione a fini sociali, anche attraverso la promozione di convenzioni con le emittenti, col possibile supporto del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

- lo sviluppo sul territorio regionale di servizi di interpretariato e segretariato sociale rivolti alle persone con sordità e sordocecità, finalizzati a facilitare l’accesso e l’interfaccia verso i servizi pubblici o di pubblica utilità.

L’articolo prevede inoltre che le campagne pubblicitarie istituzionali promosse o patrocinate dalla Regione, le pagine e i portali internet di pubblica utilità regionali o finanziati con risorse regionali, congressi, seminari o altri eventi pubblici organizzati o finanziati dalla Regione debbano rispettare il criterio della accessibilità per le persone sorde, quando ne sia prevista la partecipazione. A questo scopo, la Regione si deve munire, nei propri spazi ed edifici, di dotazioni tecnologiche e comunicative volte ad eliminare le barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche garantendo l’accessibilità dei propri servizi di emergenza e pronto intervento. Per verificare l’adeguatezza degli interventi di cui sopra, la Regione consulta regolarmente le associazioni del settore e le loro federazioni regionali.

L’articolo 8 è dedicato al sostegno e alla inclusione scolastica e lavorativa. La Regione, nel quadro delle normative vigenti, promuove -unitamente agli Enti Locali- gli interventi e i servizi volti al sostegno e all’inclusione degli allievi sordi, sordociechi o con disabilità uditiva, nei percorsi di istruzione pubblica e paritaria, nei percorsi del sistema di formazione professionale e alta formazione regionale, nonché nei percorsi degli Atenei operanti nel territorio regionale. La Regione può quindi sostenere azioni positive che favoriscano la presenza e l’integrazione dei servizi logopedici e di abilitazione linguistica o altri servizi e strumenti idonei a favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde. Analogamente, nel quadro delle norme esistenti, la Regione promuove e sostiene azioni specifiche volte a garantire le pari opportunità e la piena accessibilità ai luoghi di lavoro, nonché l’adeguamento tecnologico e organizzativo di questi ultimi, ivi compresa la piena accessibilità dei servizi per l’impiego dell’Agenzia regionale per il lavoro. Anche in questo caso, per gli interventi di cui al presente articolo, la Regione si avvale delle indicazioni provenienti dalle associazioni di rilevanza regionale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva, e loro federazioni regionali.

L’articolo 9 definisce l’accesso alle attività culturali, sportive e del tempo libero. Attraverso l’interpretariato in LIS e LIST, la realizzazione di sottotitolature, video-guide sottotitolate e in LIS, pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea, la Regione promuove la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale regionale e la fruizione di eventi culturali, nonché il turismo accessibile, la pratica sportiva e motoria, la partecipazione a manifestazioni ed eventi ricreativi di particolare valore sociale. Per facilitare la partecipazione ad attività culturali, ludiche, sportive, di sviluppo della persona e di auto-mutuo aiuto, la Regione promuove e sostiene azioni positive e progetti sviluppati dalle organizzazioni che associano le persone sorde o ne rappresentano le istanze.

L’articolo 10 infine è dedicato ai servizi e strumenti per la promozione dell’inclusione sociale e l'abbattimento dei fattori di possibile emarginazione. Anche in questo caso la Regione può promuovere e sostenere la diffusione di strumenti e soluzioni tecniche, nonché di ausili informatici utili alle persone sorde al fine di consentire loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio comunicativo. Tra le azioni positive che si possono sostenere, quelle finalizzate all’adeguamento di sale e spazi pubblici, e l’accessibilità ai mezzi del sistema di trasporto pubblico regionale. Inoltre, la Regione, nel quadro della normativa vigente, definisce gli standard formativi e le certificazioni relative alle figure di Interprete in lingua dei segni italiana, Interprete in lingua dei segni italiana tattile e di Assistente alla comunicazione, nonché di altre professionalità operanti in ambiente scolastico o domiciliare a favore dell’inclusione delle persone sorde.

Il capo IV si riferisce alle norme per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione della legge, con l’articolo 11 che affida alla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, l’adozione di uno o più atti volti a individuare la tipologia delle attività e degli interventi da sostenere, nonché le tipologie di soggetti, pubblici e privati, che possono candidarsi alla loro realizzazione, in particolar modo ove sia prevista la concessione di vantaggi economici. La Regione favorirà inoltre la tutela delle esigenze delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva nelle procedure di affidamento di contratti pubblici. L’articolo 12 contiene invece la clausola valutativa e fissa le modalità con cui l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti e gli impatti prodotti. Con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sui risultati raggiunti dalla presente legge. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della legge.

Il Capo V è dedicato infine alle abrogazioni (articolo 13), in particolare con riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili), riferiti all'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana, in quanto ritenuti di dubbia legittimità alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali intervenuti recentemente. L’articolo 14 infine contiene le disposizioni finanziarie a supporto dell’attuazione della legge.

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