n.73 del 12.03.2014 periodico (Parte Seconda)

Definizione del concetto di "riuso" e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di commercio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’articolo 117 della Costituzione, e la conseguente competenza esclusiva delle Regioni in materia di commercio;

Vista la legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

Vista la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114);

Ritenuto opportuno chiarire l’ambito di operatività della normativa regionale in materia di commercio, con particolare riferimento a quelle attività che prima facie non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio contenuta nell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Ritenuto opportuno, in particolare, definire la natura del commercio dei prodotti del riuso, inteso come le manifestazioni individuate dall'art. 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell’usato) del d.l. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del d.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale);

Considerato che oggetto delle succitate definizioni di “mercato dell’usato” e di “riutilizzo dei prodotti” sono le attività di cessione e di scambio di oggetti usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento;

Dato atto che il Ministero dello Sviluppo economico, con risoluzione n. 183332 dell’11 novembre 2013, ha riaffermato che la normativa sul commercio si applica unicamente agli operatori che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali;

Ritenuto quindi di specificare che le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche e in sede fissa non si applicano a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento;

Vista l’istruttoria svolta dal Servizio Commercio, turismo e qualità aree turistiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1222 del 04 agosto 2011;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore al Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di specificare che le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche e in sede fissa non si applicano a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell’ambito delle attività indicate dall'art. 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell’usato) del d.l. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del d.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale);

2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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