n.209 del 11.07.2014 (Parte Seconda)
Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, di beni mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012
ed ai sensi dell’art.1 del D.L. n.74/2014
Visto il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali” pubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2014, convertito con modificazione con Legge 27 giugno 2014 n. 93, in seguito D.L. n. 74/2014, che all’articolo 1, comma 1, autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per la ricostruzione connessa al sisma del maggio 2012 ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012, ad operare per l’attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni dell’Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, individuati dall’articolo 3 del decreto legge n. 4/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2014, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013 n. 83 ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze e dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);
Visto il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, convertito con modificazioni nella L. 28 marzo 2014 n. 50;
Visto, in particolare, l’art. 3, commi 1 e 4 del suddetto D.L. n. 4/2014 che individuano i territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna tra il 17 ed il 19 gennaio 2014;
Visto il comma 1 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2014, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvede il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario Delegato ai sensi del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2012;
Richiamato il comma 3 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2014, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 e individuati nell’art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014 n. 50, del Presidente e dell’Amministrazione provinciale della Provincia di Modena, nonché dell’Amministrazione della regione Emilia-Romagna, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
Considerato che gli eventi alluvionali hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese;
Considerato altresì che gli eventi alluvionali hanno colpito un’area a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;
Visto il sopra citato D.L. n. 74/2014, che all’art. 1 comma 7, dispone che:
- con provvedimenti del Commissario delegato siano stabiliti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell’operatività delle attività economiche;
- a tale fine siano stabiliti i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell’armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012;
- i contributi siano concessi al netto di eventuali risarcimenti assicurativi;
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);
Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del danno e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico degli edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012;
Visto l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (in seguito D.L. 95/2012);
Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);
Visti:
- il Reg.to (UE) n. 651/2014della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Reg.to (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 ed in particolare l’art.6, che proroga il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2014;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
TITOLO I
Soggetti ammissibili, criteri per il riconoscimento del danno e la concessione dei contributi
Articolo 1
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all’art. 1 dell’Allegato I al regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, situate nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 così come individuati dall’art. 3 del D.L. n. 4/2014, disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, convertito con modificazioni nella L. 28 marzo 2014 n. 50 (in seguito D.L. n. 4/2014) nonché dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 maggio 2013, n. 83 e dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
2. In particolare ai sensi del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazione con Legge 27 giugno 2014 n. 93,:
a) i territori colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013 n. 83, sono nella provincia di Bologna, i Comuni di Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale e, nella provincia di Modena, i Comuni di Castelfranco Emilia e Mirandola;
b) i territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 di cui all’articolo 3 del decreto legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, sono, nella Provincia di Modena, i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Prospero e, per il Comune di Modena, le frazioni di Albareto, La Rocca, Navicello e San Matteo.
c) i territori dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari, i condomini, i consorzi ai sensi dell’art. 2602 C.C. anche appositamente costituiti, ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido al momento degli eventi calamitosi, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo, compresi quelli con contratto di foresteria, o del bene o del prodotto da risarcire. Il contributo, di cui all’art. 2, è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell’utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d’uso dello stesso regolarmente registrato e valido nell’arco dei 36 mesi antecedenti gli eventi sismici del 20 maggio 2012, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile. I contributi, di cui all’art. 2 sono riconosciuti a condizione del mantenimento dell’attività esercitata alla data degli eventi calamitosi. Nel caso di utilizzo in proprio o di comodato d’uso non registrato, al fine dell’ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l’immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti gli eventi calamitosi come da visura camerale e/o da utenze/polizze assicurative intestate all’attività produttiva esercitata nell’immobile. In caso di interventi che richiedono il ripristino o la ricostruzione di parti strutturali comuni per il riutilizzo produttivo delle singole porzioni degli immobili è riconosciuto il contributo in deroga alle condizioni sopra richiamate.
4. Possono beneficiare del contributo, secondo le modalità definite nei successivi articoli 4 e 5, i conduttori di beni immobili e mobili acquisiti tramite leasing, nonché i conduttori di beni immobili acquisiti in leasing per effetto della stipula di un contratto di lease back, in relazione a spese sostenute sia nella qualità di precedenti proprietari che di attuali conduttori.
5. Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese di ripristino, riparazione e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo strumentali e/o accessori agli immobili ad uso produttivo in cui sono inseriti o collegati.
6. Tutti i beneficiari devono possedere, al momento della concessione e dell'erogazione del contributo, i requisiti di cui all’Allegato 1 “Requisiti di ammissibilità” della presente Ordinanza.
7.Le imprese beneficiarie devono, inoltre, essere attive e non devono essere esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come previsto dalle normative vigenti e richiamate all’Allegato 1.
Articolo 2
(Condizioni per il riconoscimento dei contributi, tipologia degli interventi finanziabili e dei contributi concedibili)
1. Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell’art 1, comma 7 del D.L. n. 74/2014, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa o alla continuità nonché alla piena funzionalità dell’attività produttiva nelle componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili.
2. Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:
a) la riparazione ed il ripristino di immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli eventualmente distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l’attività dell’impresa;
b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari e compresi i beni mobili registrati;
c) la ricostituzione delle scorte, vive e morte, connesse all’attività dell’impresa;
d) i danni economici subiti dai prodotti;
e) il ripristino dei terreni agricoli, degli impianti arborei produttivi compresi i mancati redditi fino al rientro alla potenzialità produttiva danneggiata, delle infrastrutture aziendali ( strade poderali, interpoderali ed attraversamenti; opere di approvvigionamento idrico, reti idrauliche, impianti irrigui e rete di scolo; impianti di protezione delle colture);
f) la perdita di reddito dovuto alla distruzione della produzione agricola, valorizzata secondo quanto previsto all’art. 30 comma 7 del Reg.to (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, o i costi sostenuti per le anticipazioni colturali delle produzioni agricole danneggiate;
3. L’accertamento dei danni provocati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 deve essere comprovato e documentato attraverso perizia asseverata, anche redatta per il tramite di un’impresa di assicurazioni, in relazione alla stessa tipologia di danni oggetto della polizza assicurativa, in coerenza con quanto indicato dalla schede predisposte per la segnalazione dei danni e allegate rispettivamente alla nota del Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile Prot. n. 16079 del 10/12/2013 per la tromba d'aria del 3 maggio 2013 e alla nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna Prot. n. 19802 del 24/1/2014 per gli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e dalle segnalazioni relative agli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014.
4. In mancanza delle schede di rilevazione dei danni di cui al precedente comma 3, il beneficiario dovrà motivare di essere stato impossibilitato alla compilazione, nel qual caso faranno fede esclusivamente la descrizione e la quantificazione dei danni contenuta nella perizia asseverata.
5. La quantificazione del danno, attraverso perizia asseverata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell’art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l’ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche, ai sensi del D.L. n. 74/2014.
6. Per immobile destinato all’esercizio di un’attività produttiva si intende l’edificio o l’insieme di edifici, esistenti o in corso di realizzazione, ubicati nei territori di cui al precedente art. 1, aventi ciascuno una propria configurazione tipologica e strutturale, utilizzati esclusivamente per una delle attività individuate dal comma 1 dell’articolo 1 ed agibili, se già terminati, alle date degli eventi calamitosi oggetto della presente Ordinanza.
7. Le disposizioni del presente articolo relativamente agli immobili non si applicano in riferimento alle parti comuni (coperture, fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, tramezzature, scale interne ed esterne, muri di contenimento per assicurare la stabilità dell’edificio) se l’unità produttiva è localizzata all’interno di un edificio con destinazione mista, con le modalità già definite nell’Ordinanza Commissariale n. 2 del 5 giugno 2014.
8. Per beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l’attività dell’impresa, compresi impianti - con relative infrastrutture - e macchinari e beni mobili registrati, di cui al presente articolo, comma. 2, lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi si intendono beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” (in seguito D.P.R. n. 600/1973).
9. Per scorte si intendono materie prime e sussidiarie, mezzi tecnici di produzione e animali da allevamento, semilavorati e prodotti finiti connessi all’attività dell’impresa.
Articolo 3
(Struttura Responsabile del Procedimento)
1. La concessione del contributo è effettuata con provvedimento del Commissario, che si avvale per l’istruttoria delle domande della struttura tecnica ed amministrativa della Provincia di Modena, con le modalità previste in apposite ulteriori Ordinanze Commissariali. La Provincia di Modena individuerà il coordinatore della procedura, nominerà i RUP ed istituirà i Nuclei di Valutazione, che valuteranno la proposta formulata dal RUP e determineranno la spesa ammissibile ed il contributo concedibile.
2. Le spese per l’attività istruttoria e di assistenza tecnica, nella misura massima di Euro 1.750.000,00, faranno carico ai fondi di € 160 milioni previsti per l’anno 2014 e di € 50 milioni previsti per l’anno 2015 autorizzati dal comma 5 dell’articolo 1 del D.L. 74/2014 convertito nella legge 93/2014 a valere sulle risorse individuate dal comma 9 dello stesso articolo 1, risorse che dovranno essere versate e rese disponibili sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Presidente della Regione Emilia-Romagna ex D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;
Articolo 4
(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli immobili ai e tempi di realizzazione)
1. Il costo ammissibile a contributo per gli interventi di ripristino relativi agli immobili, alle strutture ed impianti agricoli, ai terreni agricoli, agli impianti arborei produttivi e alle infrastrutture aziendali, sulla base della perizia asseverata di cui al successivo art. 9 e del progetto di riparazione, ripristino o ricostruzione, è pari al costo dell’intervento, determinato:
a) per i danni il cui ammontare risulti inferiore ad € 100.000,00 al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. se non detraibile, sulla base della dichiarazione del professionista, incaricato di redigere la perizia, di avere quantificato i costi sostenuti o da sostenersi per gli interventi realizzati o da realizzare, applicando l' “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche” pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i..;
b) per i danni il cui ammontare risulti superiore o uguale ad € 100.000,00 al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. se non detraibile, sulla base di un computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche” pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i..
In caso di ricostruzione, il costo ammissibile non può superare i costi convenzionali di cui alla lettera a) delle tabelle A, D, E e F e alla lettera c) della tabella B dell’allegato 2 dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., comprensive dei relativi incrementi o decrementi in quanto compatibili.
2. La superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l’attività produttiva al momento degli eventi calamitosi e contenuta nella perizia asseverata, comprensiva di immobili ad uso abitativo accessori o strumentali all’immobile destinato all’impresa.
3. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data degli eventi calamitosi e conclusi entro il 30.06.2015
4. Le spese tecniche comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell’IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente Ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:
- 10% sul costo degli interventi sugli immobili, sulle strutture, infrastrutture ed impianti agricoli, sui terreni agricoli, sugli impianti arborei produttivi e sulla viabilità aziendale ed interaziendale fino alla somma di 800.000 euro; 8% sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2 milioni di euro; 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro;
- 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro;
- 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte, di ripristino dei danni economici ai prodotti e del mancato guadagno dalla perdita dei prodotti agricoli e dell’indennizzo dei costi per le anticipazioni colturali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5% per gli interventi eccedenti i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.
Ai fini della presente Ordinanza, il contributo per le spese tecniche tiene inoltre conto del Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali il 5 febbraio 2013 e dall’Allegato A al Decreto del Commissario n. 53 del 17 gennaio 2004.
Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel costo dell’intervento nel limite massimo del:
- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importi fino a 200.000,00 Euro;
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000,00 Euro, fino a 500.000,00 euro,
- 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importi superiori a 500.000,00 euro fino a 3.000.000 di euro;
- 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente 3.000.000 di euro.
A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.
5. Nel caso in cui gli immobili danneggiati fossero, al momento degli eventi calamitosi di cui al comma 1 del precedente art. 1, in disponibilità di un’impresa in base ad contratto di leasing, i contributi potranno essere chiesti, salvo eventuali casi particolari che di volta in volta saranno valutati dal SII, secondo le seguenti modalità:
a) i contributi relativi agli interventi di riparazione con rafforzamento locale e di miglioramento sismico potranno essere chiesti:
- dal conduttore del bene , qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto nonché una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa sul contributo che verrà concesso relativamente agli interventi finanziati;
- dalla società di leasing proprietaria del bene , qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore oppure qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata, sia quest’ultima che intende presentare la domanda di contributo;
b) i contributi relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione potranno essere chiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio:
- dal conduttore del bene , qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico oppure qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione. In questo caso:
- il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione della società di leasing che autorizza e approva, sollevando il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti, l’intervento di demolizione e ricostruzione;
- il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto.
Nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione debbano essere effettuati su di un immobile totalmente distrutto a causa degli eventi calamitosi il conduttore potrà chiedere i relativi contributi a condizione che abbia, prima della domanda, riscattato il terreno su cui l’immobile distrutto insisteva alla data dell’evento.
- dalla società di leasing proprietaria del bene , qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore oppure qualora le parti del contratto non abbiamo disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale.
In tutti i casi in cui la domanda è presentata dal conduttore, alla stessa il richiedente dovrà allegare una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso che comporta la risoluzione del contratto di leasing e, conseguentemente, l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.
6. In pendenza dell’esecuzione dei lavori di riparazione e/o ricostruzione rimangono sospesi i termini relativi ai contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l’ultimazione dei lavori eseguiti, fatti salvi i casi di recesso da parte del conduttore (locatario).
Articolo 5
(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per i beni mobili strumentali, per beni mobili registrati, per le scorte, i prodotti e tempi di realizzazione degli interventi)
1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili strumentali, necessari per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari e beni mobili registrati, di cui al precedente art. 2, comma 2 lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, la valutazione del danno, da effettuarsi sulla base di perizia asseverata di cui al precedente art. 2, deve riferirsi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/73 o in altri registri, e basarsi sul costo di sostituzione, verificato sulla base di listini ufficiali qualora esistenti, al netto di eventuali valori di recupero sul bene dismesso, con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato) o sulle spese di ripristino che dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso. Qualora il beneficiario sostituisca il bene mobile strumentale danneggiato per un valore inferiore al 70% del costo di sostituzione, con altro uguale o equivalente per rendimento economico, il contributo è calcolato sulle spese che il beneficiario avrebbe sostenuto per la riparazione del bene, quantificate nella perizia asseverata, e il documento giustificativo della spesa è rappresentato dalla fattura di acquisto del bene.
In caso di distruzione o danno non riparabile, per i beni mobili registrati, deve essere prodotto il certificato di rottamazione o, in mancanza di questo, deve essere prodotta la denuncia di perdita presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
2. Nel caso in cui i beni mobili strumentali danneggiati o distrutti fossero, al momento degli eventi calamitosi di cui al comma 1 del precedente art. 1, in disponibilità di un’impresa in base ad contratto di leasing i contributi potranno essere chiesti, salvo eventuali casi particolari che di volta in volta saranno valutati dal SII, secondo le seguenti modalità:
a) i contributi relativi agli interventi di riparazione potranno essere chiesti:
- dal conduttore del bene , qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso alleghi alla domanda di contributo:
- una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;
- una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario, relativamente al contributo richiesto per gli interventi di riparazione e che solleva al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti;
- dalla società di leasing proprietaria del bene , qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore oppure qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata, sia quest’ultima che intende presentare la domanda di contributo;
b) i contributi relativi agli interventi di acquisizione in leasing di nuovi beni diuguale o equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti potranno essere chiesti:
- dal conduttore del bene , il quale dovrà allegare:
- all’atto di presentazione della domanda di contributo:
- una dichiarazione della società di leasing concedente nella quale la stessa manifesti la volontà di rinunciare a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario, relativamente al contributo richiesto, sollevando al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti; una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;
- all’atto di presentazione della documentazione di spesa, le fatture di acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della società di leasing concedente e le relative quietanze per la parte del costo non coperta dal contributo.
- dalla società di leasing proprietaria del bene .
In tutti i casi il conduttore dovrà allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, che comporta la risoluzione del contratto di leasing e, conseguentemente, l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.
3. Ai fini del rimborso del danno, le spese di riacquisto o ripristino dovranno essere sostenute successivamente alla data degli eventi calamitosi; le spese di riacquisto o ripristino dovranno riferirsi esattamente ai beni per i quali viene richiesto il contributo, evidenziando la connessione delle stesse con l’attività dell’impresa finalizzati al rapido e completo riavvio dell’attività produttiva. Il pagamento delle predette spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.
4. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) la quantificazione del danno dovrà essere comprovata sulla base di perizia asseverata di cui al precedente art. 2. A tal fine sarà necessario:
- accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento dell’evento calamitoso. L’ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, dell’ultimo inventario redatto ai sensi degli artt. 2214 e 2217 del codice civile e dell’art. 15 del D.P.R. n. 600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovrà essere comprovata in apposita perizia asseverata;
- stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende (con riferimento al momento dell’evento calamitoso: a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti; b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.
5. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo, successivamente alla data degli eventi calamitosi e riferirsi a beni uguali o equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e presentare congruità rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili - attraverso adeguata documentazione - al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse.
Articolo 6
(Indennizzi assicurativi)
1. In presenza di copertura assicurativa, il contributo di cui alla presente Ordinanza è riconosciuto sulla differenza tra i costi dell’intervento, determinati sulla base di quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5 e gli indennizzi assicurativi, attribuiti all’intervento finanziato, corrisposti o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazioni, come meglio specificato nel successivo articolo 10, comma 4.
2. Il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un’attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:
- descrizione dell’evento che ha causato i danni;
- data in cui si è verificato l’evento per cui è stato richiesto l’indennizzo assicurativo;
- tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
- ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
- indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.
3. La documentazione di cui al precedente comma deve essere allegata alla domanda di contributo, unitamente alla copia della polizza assicurativa.
4. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo sarà calcolato considerando l’importo massimo liquidabile dall’assicurazione, attestato dalla stessa o desumibile dalla polizza. Per la liquidazione del saldo sarà necessario dichiarare di aver riscosso l’intero importo spettante e concluso eventuali contenziosi.
5. In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell’Assicurazione.
6. In tutti i casi in cui il bene al momento dell’evento calamitoso risultasse assicurato, anche in presenza di trasferimento del bene prima della presentazione della domanda e di disponibilità del bene sulla base di un contratto di affitto o di comodato, gli indennizzi assicurativi saranno computati ai fini della determinazione del contributo previsto dalla presente Ordinanza.
TITOLO II
Presentazione e verifica della domanda, entità e modalità di concessione del contributo
Art. 7
(Presentazione delle domande)
1. I soggetti indicati nell’articolo 1 dovranno:
- presentare la domanda di contributo - resa nella forma di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (in seguito D.P.R. n. 445/2000) - tramite la compilazione e validazione della stessa sull’applicativo appositamente predisposto e disponibile dal 1 settembre 2014 sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/i-provvedimenti-per-alluvione-e-tromba-daria, entro la data del 28 febbraio 2015. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.
- allegare alla domanda, pena la irricevibilità della stessa, la seguente documentazione obbligatoria:
- nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) ed e): una relazione descrittiva e particolareggiata contenente il progetto di ricostruzione o riparazione redatto sulla base della normativa tecnica vigente; l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori e dell’eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell’impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l’acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. Nel caso di imprese soggette all’obbligo di gara per l’affidamento dei lavori, la comunicazione dell’impresa affidataria dei lavori verrà effettuata al RUP successivamente, entro i 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva;
- nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l’indicazione dettagliata dei relativi costi;
- nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) e d): una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;
- nel caso di mancato guadagno dovuto alla distruzione delle produzioni agricole o per l’indennizzo dei costi sostenuti per le anticipazioni colturali, relazione descrittiva con dettaglio delle produzioni e riferimento alla media aziendale del triennio precedente o eventualmente del territorio di appartenenza;
- in tutti i casi: una perizia asseverata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione dei vari interventi previsti (immobili, beni strumentali, scorte, delocalizzazione, prodotti, distruzione della produzione agricola) o per il tramite di un’impresa di assicurazioni, contenente quanto previsto al successivo art. 9 comma 2, coerentemente con le relazioni descrittive e secondo le modalità previste negli artt. 4, 5 e 6 della presente Ordinanza;
- in tutti i casi la documentazione contabile comprovante le spese già sostenute per il ripristino dei danni derivati dagli eventi calamitosi, con le relative quietanze di pagamento (copia degli estratti conto bancari o postali, con l’indicazione delle causali dalle quali si evinca che il pagamento è riferito alla fattura od altro documento fiscale presentato, ricevute bancarie (RI.BA), copie dei modelli F24 per i pagamenti relativi alle ritenute di acconto, altre forme che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti);
- la scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare. La sintesi del progetto è soggetta alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del d.l. 33/2013.
2. La domanda compilata sull’applicativo web dovrà inoltre contenere:
- la descrizione dell’azienda e dell’attività svolta oppure la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva per i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1;
- la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente Ordinanza;
- la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente; i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo se previsto;
- la dichiarazione di essere in possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle Autorità competenti, o di avere proceduto alla richiesta della suddetta autorizzazione all’Autorità competente; i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all’effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;
- la documentazione fotografica del danno subito dagli immobili e dalle strutture ed impianti agricoli, dai terreni agricoli, dagli impianti arborei produttivi e dalle infrastrutture aziendali, dai beni strumentali, dai beni mobili registrati, dalle scorte e dai prodotti, qualora tale documentazione sia producibile;
- copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente art. 7 o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;
- l’indicazione e i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con la struttura incaricata dal Commissario relativamente alla domanda presentata;
- gli estremi (Protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it per l’azienda affidataria e per quelle esecutrici dei lavori, se previsti;
- nel caso in cui l’immobile sia stato acquisito in data successiva agli eventi calamitosi:
- atto notarile o dichiarazione sottoscritta dalle parti di essere a conoscenza che l’immobile venduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente Ordinanza e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;
- atto notarile o dichiarazione delle parti sull’esistenza di una polizza assicurativa sull’immobile al momento dell’evento calamitoso; il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento dell’evento calamitoso.
- nel caso in cui la disponibilità dell’immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo:
- atto notarile o dichiarazione sottoscritta dalle parti della compravendita (proprietario originario e società di leasing) di essere a conoscenza che l’immobile venduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente Ordinanza e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;
- atto notarile o dichiarazione delle parti della compravendita (proprietario originario e società di leasing) sull’esistenza di una polizza assicurativa sull’immobile al momento dell’evento calamitoso; il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento dell’evento calamitoso.
3. La guida all’applicativo web e alla compilazione della domanda sarà contenuta in apposite linee guida disponibili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna www.regione.emilia-romagna.it/i-provvedimenti-per-alluvione-e-tromba-daria
4. Al fine della compilazione e della presentazione delle domande e dei relativi allegati, i beneficiari o i soggetti delegati alla sottoscrizione della domanda dovranno essere in possesso di firma digitale rilasciata da un ente accreditato.
5. In caso di polizze assicurative sui beni danneggiati, la domanda dovrà contenere l’entità del risarcimento assicurativo relativo ai beni oggetto della domanda.
6. Le domande di concessione dei contributi dovranno di norma essere presentate contestualmente alla documentazione di spesa relativa al saldo degli interventi realizzati.
7. I beneficiari che intendono presentare più richieste di contributo per interventi diversi, al momento della presentazione della prima domanda dovranno compilare, all'interno della procedura informatica, apposita istanza preliminare alle successive domande di contributo, contenente i dati del soggetto beneficiario, l'ulteriore tipo di danno subito e il valore indicativo del danno stimato.
8. Le segnalazioni dei danni alle abitazioni contenute nelle schede allegato “C” e “D” alla nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna prot. N. 19802 del 24 gennaio 2014 e s.m.i, e non espresse tramite la specifica scheda “B” da parte delle imprese appartenenti a tutti i settori produttivi come descritti al precedente art. 1, comma 1, consentiranno di accedere alle domande di contributo e per la relativa concessione previste dall’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 5 giugno 2014, secondo le relative modalità e procedure.
Articolo 8
(Perizie asseverate)
1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 4 e 5, le perizie asseverate da allegare alla domanda dovranno essere redatte dai professionisti incaricati o anche per il tramite di un’impresa di assicurazione, con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:
a) ai beni immobili;
b) ai beni mobili strumentali;
c) ai beni mobili registrati;
d) alle scorte distrutte e/o danneggiate;
e) ai danni economici subiti dai prodotti;
f) al ripristino dei terreni agricoli, degli impianti arborei produttivi compresi i mancati redditi fino al rientro alla potenzialità produttiva danneggiata, delle infrastrutture aziendali (strade poderali, interpoderali ed attraversamenti; opere di approvvigionamento idrico, reti idrauliche, impianti irrigui e rete di scolo; impianti di protezione delle colture);
g) la perdita di reddito dovuto alla distruzione della produzione agricola, valorizzata secondo quanto previsto all’art. 30 comma 7 del Reg.to (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, o i costi sostenuti per le anticipazioni colturali delle produzioni agricole danneggiate;
2. Le perizie asseverate relative alle varie tipologie di intervento dovranno descrivere in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e fotografica l’ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati, ovvero per gli immobili la quantificazione del danno subito, con le modalità di cui al precedente articolo 4.
3. Le perizie asseverate devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell’attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell’immobile e delle strutture ed impianti agricoli, dei terreni agricoli, degli impianti arborei produttivi e delle infrastrutture aziendali.
Articolo 9
(Verifica delle domande e criteri di valutazione)
1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 8 saranno sottoposte, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, ad una prima istruttoria formale da parte del RUP, finalizzata a verificare la loro completezza ai fini della ricevibilità delle domande stesse. Il RUP richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro i suddetti 15 giorni, le integrazioni richieste non siano pervenute al RUP, la domanda di contributo si intende decaduta. Il RUP rigetta, inoltre, le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Il termine di 15 giorni è da considerarsi interrotto qualora il RUP richieda chiarimenti e/o integrazioni. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste sono pervenute al RUP. Le domande che avranno superato la verifica di completezza ai fini della ricevibilità verranno sottoposte all'istruttoria amministrativa e tecnica volta alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e di ammissibilità delle spese, nonché alla correttezza della documentazione presentata.
2 Il RUP conclude l'istruttoria definendo, per ogni tipologia di intervento, il danno riconosciuto, la spesa ammissibile e il contributo concedibile entro 90 giorni per le richieste di contributo del settore agricoltura ed entro 60 giorni per le richieste di contributo di tutti gli altri settori produttivi. L'eventuale richiesta di integrazioni da parte del RUP sospende, per un massimo di 30 giorni, i termini del procedimento, che ricominciano a decorrere dalla presentazione delle integrazioni. Il RUP sottopone l'esito dell'istruttoria al nucleo di valutazione, ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell’attività economico-produttiva, la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali;
b) la congruità della quantificazione del danno subito in relazione all’attività svolta;
c) la tempistica prevista per il ripristino dell’attività o della funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;
d) la quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
e) la corrispondenza tra la perizia asseverata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.
3. Attraverso l’applicativo web il RUP provvederà a dare comunicazione ai beneficiari dei contributi concessi. Verranno, altresì, comunicate ai richiedenti le motivazioni relative all'eventuale rigetto della domanda di contributo.
4. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, i beneficiari devono confermare con atto scritto l’accettazione del contributo e la volontà di dare attuazione al programma presentato, al fine di procedere con la concessione; in caso di mancata comunicazione da parte del soggetto beneficiario, il RUP sospende la concessione per il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali, senza ulteriori riscontri, la domanda si considera decaduta.
Art. 10
(Entità e tipologie di contributo concedibile)
1. Per gli interventi sugli immobili di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) e sulle strutture ed impianti di cui all’art 2 comma 2 lett.e) della presente Ordinanza è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile di cui all'art 4, comma 1. Per gli immobili a destinazione produttiva che al momento dell’evento calamitoso, pur risultando agibili e in stato di normale manutenzione, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, nonché per gli immobili a destinazione produttiva non ancora terminati, il contributo è ridotto al 50%.
2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali, compresi macchinari, attrezzature e beni mobili registrati, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l’attività dell’impresa, compresi macchinari e impianti, di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) è concesso un contributo dell’80% del costo riconosciuto ammissibile dal RUP.
3. Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle scorte, al netto dei valori di realizzo, all’indennizzo dei danni economici ai prodotti o per la perdita di reddito per distruzione di prodotti agricoli o per i costi sostenuti per le anticipazioni colturali è concesso un contributo del 60% del costo riconosciuto ammissibile dal RUP.
4. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo la quota complessiva del rimborso assicurativo e del contributo non può superare il 100% dell’ammontare dei danni riconosciuti ai sensi dell’art. 6, fatti salvi i tetti massimi delle percentuali di contribuzione previsti ai commi precedenti.
Articolo 11
(Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili)
1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e sulle strutture ed impianti di cui all’art 2 comma 2 lett.e) della presente Ordinanza devono essere completati entro il 30/06/2015 a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo articolo 15 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.
2. Nel caso di immobili a destinazione produttiva che al momento dell’evento calamitoso, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, dovranno essere comunicati al Comune competente il termine di completamento dei lavori e la messa a disposizione dell’immobile per affitto o altra forma contrattuale idonea al suo effettivo utilizzo, comunque non oltre il 30/12/2015.
3. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del RUP, con provvedimento del Commissario.
4. Nel caso in cui durante i lavori si verifichino cause di sospensione degli stessi per effetto di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi stabilito dal comma 1.
5. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario comunicherà al RUP l'avvenuta esecuzione delle opere e degli investimenti finanziati. Il RUP, in seguito alla suddetta comunicazione, si riserva di eseguire controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario.
Articolo 12
(Riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali e ricostituzione delle scorte)
1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma. 2, lett. b) della presente Ordinanza, che beneficiano di contributi, devono essere completati entro il 30/06/2015 a pena di decadenza del contributo concesso.
2. Gli interventi di cui all'art. 2, comma. 1, lett. c) della presente Ordinanza, che beneficiano di contributi, devono essere completati entro il 30/06/2015, a pena di decadenza dallo stesso.
TITOLO III
Modalità di erogazione dei contributi
Articolo 13
(Erogazione dei contributi per gli interventi realizzati e per gli indennizzi riconosciuti)
1. Il contributo relativo agli interventi di cui alla presente ordinanza viene erogato, direttamente dal Commissario Delegato, attraverso la contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 6 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122.
2. L'erogazione del contributo, per ogni singola domanda presentata, potrà avvenire in un’unica soluzione, a seguito dell’ultimazione degli interventi di cui alla presente Ordinanza, dichiarata dal legale rappresentante qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa e delle quietanze di pagamento delle spese. Le richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subordinate all’atto di concessione del contributo.
3. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo web, e caricare la documentazione prevista fra cui:
a) l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;
b) un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
c) copia delle fatture relative alle spese sostenute e della relativa documentazione di quietanza, nella quale sia tracciabile con evidenza il pagamento di ciascuna fattura, con indicazione, esclusivamente per gli interventi eseguiti sugli immobili, delle imprese a favore delle quali sono disposti i pagamenti;
d) copia del certificato di collaudo, dei beni strumentali o, in assenza, di asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni;
e) la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
f) dichiarazione attestante gli estremi dell’avvenuta richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità dell’opera, fermo restando che l’erogazione del contributo, a saldo, non potrà concretizzarsi fino all’avvenuto perfezionamento del rilascio di detta certificazione, anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto.
4. La richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.
5. Il Commissario potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla previa comunicazione, da parte del RUP, dell’esito favorevole dell’esame della documentazione prodotta.
6. Il procedimento di istruttoria, concessione e liquidazione (di norma contestuale) dovrà concludersi entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, cui seguirà comunicazione al beneficiario stesso ed emissione dei relativi provvedimenti del Commissario Delegato.
7. I termini sopra indicati devono intendersi sospesi nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del RUP; essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al RUP entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.
8. Nel caso di erogazione del contributo a favore di imprese in procedura concorsuale, la liquidazione delle fatture relative alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi precedenti, la cui debenza sia stata ridotta con provvedimento giudiziale nell’ambito della procedura stessa, sarà quantificata nei limiti della percentuale accettata dai creditori, come definita nel decreto di omologazione del Tribunale (in particolare in caso di concordato preventivo) e comunque nei limiti delle percentuali riconosciute nella presente ordinanza.
Art. 14
(Interventi già iniziati)
1. Le spese sostenute per gli interventi ammessi ai sensi dell’art. 2, iniziati prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla presente Ordinanza, purché essi siano stati eseguiti per le finalità di ricostruzione e ripristino di cui all’art. 2 della presente Ordinanza, la domanda contenga tutte le informazioni e la documentazione richiesta, le perizie asseverate dei progettisti e dei tecnici incaricati siano state redatte con le modalità indicate alla presente Ordinanza. Per quanto riguarda gli interventi relativi agli immobili, è ammessa la possibilità per il beneficiario di utilizzare più imprese affidatarie qualora i lavori di ricostruzione e ripristino siano stati avviati prima della pubblicazione della presente ordinanza.
2. Il RUP verifica l’ammissibilità al finanziamento delle varie tipologie di interventi e determina i relativi contributi.
TITOLO IV
(Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi)
Art. 15
(Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a seguire la fase di controllo e collaudo/certificazione degli stessi e a garantire, in caso di successivo trasferimento, il mantenimento della destinazione dell’immobile ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, o imprese non in attività nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori indennizzati, essi sono tenuti a dimostrare l’effettiva utilizzazione dell’immobile produttivo in proprio o da parte di terzi o a comunicare al Comune la disponibilità all’affitto, locazione, comodato.
2. I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l’acquisto di beni mobili strumentali devono mantenere l’impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma e devono garantirne l’utilizzazione per l’esercizio dell’attività caratteristica dell’impresa, mentre i beneficiari di contributi per il ripristino delle scorte devono dimostrare l’effettiva ripresa dell’attività produttiva.
3. Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:
1) dare immediata comunicazione al RUP, mediante posta elettronica certificata, della propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;
2) dare immediata comunicazione di variazioni progettuali;
3) dare tempestiva informazione dell’insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
4) dare tempestiva comunicazione di variazione delle imprese affidatarie ed esecutrici, ivi comprese le dichiarazioni di cui al comma 2 dell’art. 7 della presente Ordinanza;
5) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità, così come indicato nelle Linee Guida CCASGO;
6) mantenere a disposizione della struttura commissariale la documentazione attestante i preventivi acquisiti per l’individuazione delle imprese affidatarie, qualora richiesti ai sensi dell’articolo 7, i documenti di spesa e ogni altra documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all’acquisizione dei necessari collaudi o certificazioni.
7) presentare ladocumentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi stessi, qualora la richiesta di erogazione non sia stata presentata contestualmente alla domanda del contributo.
4. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario Delegato, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo e sono tenuti, altresì, a consentire l’accesso al personale incaricato dal Commissario Delegato a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.
Articolo 16
(Cumulabilità dei contributi)
1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, se esplicitamente previsto nei provvedimenti medesimi e nel rispetto dei limiti della presente Ordinanza e di cumulo di cui alle apposite notificazioni ai sensi dell’art. 107.2 punto b del Trattato. I contributi concessi potranno essere erogati solo a seguito dell’approvazione delle citate notifiche.
2. I contributi previsti dalla presente direttiva sono cumulabili con le detrazioni di imposta di cui all’art. 16-bis, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e s.m.i. per i lavori sugli immobili ivi indicati e con le detrazioni di imposta di cui all’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e s.m.i. per l’acquisto dei beni mobili ivi indicati (cosiddetto Bonus Mobili) secondo le modalità e procedure definite nelle norme richiamate e fatte salve eventuali sopravvenute modifiche delle norme medesime.
3. Sono detraibili, ai sensi delle norme richiamate al comma 1, le sole spese rimaste effettivamente a carico dei contribuenti, ad esclusione, pertanto, per quanto qui rileva, delle spese coperte dai contributi di cui alla presente direttiva.
4. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di cui all’Allegato 1.
Articolo 17
(Esclusione dai contributi, revoca e successiva rinuncia)
1. Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 1 della presente Ordinanza.
2. Sono esclusi dal contributo della presente Ordinanza gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale.
3. Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:
a. mancato rispetto o dichiarazioni false in merito agli obblighi di cui al precedente art. 15;
b. mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta;
c. irregolarità della documentazione prodotta;
d. mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni in leasing, alla scadenza del contratto, comprovato dalla mancata fattura di vendita e del relativo rogito di acquisto
e. risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento contrattuale o per qualsiasi altro evento che comporta l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento;
f. dichiarazioni false in merito alla ripresa e/o continuazione dell’attività produttiva;
g. risarcimento dei danni in sede civile a favore del beneficiario per vizi originari dell’immobile, a seguito di definizione di contenzioso tra lo stesso e l’impresa costruttrice;
h. fallimento del beneficiario o apertura della liquidazione coatta amministrativa;
i. mancata presentazione, in fase di controllo, delle quietanze che comprovino i pagamenti da parte del beneficiario delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta da contributo.
4. In ogni caso, il Commissario Delegato potrà revocare i contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l’obbligo di rispettare tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dall’erogazione del saldo del contributo, per il pagamento delle imprese esecutrici, dei fornitori e delle imprese fornitrici.
5. In caso di revoca, anche parziale del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto ad ottenere le somme residue non ancora erogate e devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.
6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario questi sarà tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.
Articolo 18
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri per l'attuazione della presente Ordinanza, stimati in € 80 milioni, faranno carico ai fondi di € 160 milioni previsti per l’anno 2014 e di € 50 milioni previsti per l’anno 2015 autorizzati dal comma 5 dell’articolo 1 del D.L. 74/2014 convertito nella legge 93/2014 a valere sulle risorse individuate dal comma 9 dello stesso articolo 1, risorse che dovranno essere versate e rese disponibili sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Presidente della Regione Emilia-Romagna ex D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 10 luglio 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
ALLEGATO 1
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall’art.1 dell’Allegato 1 dei Regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014.
Esse devono possedere, al momento della concessione e dell'erogazione dei contributi, i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;
b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dagli eventi calamitosi della presente ordinanza;
d) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
e) le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna.
f) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.
Per quanto riguarda i professionisti ed i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l’attività svolta nonché l’eventuale iscrizione all’ordine/collegio professionale. Nel caso di studi o forme associate deve essere indicata la partita IVA nonché l’elenco dei professionisti appartenenti all’associazione; deve inoltre essere posseduta una situazione di regolarità contributiva.
Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell’immobile alla data dell’evento calamitoso.
Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole dovranno dimostrare la titolarità di quote di produzione che coprano la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.
I fabbricati rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all’anagrafe delle aziende agricole) e che alla data dell’evento calamitoso risultavano occupate da operai dell’azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati, hanno diritto al contributo al 100%.
Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, per poter usufruire del contributo al 100% la perizia asseverata deve dimostrare in modo chiaro ed oggettivo:
- che, alla data dell’evento calamitoso, l’impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi;
- di avere alla data dell’evento calamitoso o nei trentasei mesi precedenti, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;
- che l’edificio aveva l’allacciamento acqua e luce e che i consumi erano tali da dimostrare l’effettivo utilizzo dei locali;
- che l’edificio era idoneo all’accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda;
Non hanno diritto ai contributi i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data dell’evento calamitoso risultavano collabenti.
In ogni caso, per tutti i beneficiari, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.
I requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione devono essere posseduti al momento della concessione e dell'erogazione del contributo. La loro mancanza comporta l’esclusione della domanda.
Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nelle presente sezione, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all’ amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.