n.337 del 15.11.2013 (Parte Seconda)

Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale

IL RESPONSABILE

Richiamata la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare che, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare introduce, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali ed in particolare:

- il Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;

- il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento n. 852/2004;

- il Regolamento (CE) 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (SOA) e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

- il Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009”;

- il Regolamento (CE) 183/2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;

- il Regolamento (CE) 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il Reg. (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione;

- i Regolamenti (CE) nn. 208, 209, 210, 211/2013;

- le Dir. 2009/39/CE; Dir. 2006/141/CE e Dir. 125/2006/CE;

Richiamati inoltre:

- il DLgs 193/2007 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

- il Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 633 di “attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE";

- il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 132 di “attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241 “Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242 “Regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina”;

- l’intesa del 23/9/2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l’attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi;

- la L. 189 dell'8/11/2011 che assegna nuove competenze alle Regioni in relazione alla procedura di autorizzazione di alcune tipologie di stabilimenti (ex DLgs 111/92, DLgs 169/04 e Reg 1925 del 2006 CE)

;

Richiamate infine:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1015/2008 concernente le procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2114/2010 intervenuta al fine di recepire le Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e delle Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale alimentari, oggetto degli accordi sanciti successivamente in sede di Conferenza Stato-Regioni rispettivamente e specificamente in data 29/03/2010 e in data 17/12/2010;

Atteso che detta deliberazione demanda ad apposita determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali la revisione e l’aggiornamento delle procedure e modalità operative coerenti con il mutato quadro normativo di riferimento, adeguandole altresì alla dimensione regionale, modificando pertanto la determinazione n. 16842 del 2011; 

Rammentato infatti che ulteriori modifiche normative sono intervenute a livello nazionale riguardanti in particolare l’introduzione e relativa disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della L. n. 241/90 e il riordino e la disciplina delle funzioni e della organizzazione dei SUAP di cui al DPR 160/2010 e alla L.R. n. 4/2010;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modificazione della propria determinazione n.16842 del 2011 al fine di garantire l’applicazione di procedure e modalità operative sul territorio regionale conformi alla normativa vigente;

Dato atto del parere allegato;

determina:

  1. di definire, per quanto in premessa esposto, le procedure e le modalità operative con la relativa modulistica per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, del settore dei mangimi, del settore dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e del settore della riproduzione animale come da documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire che dette procedure e modalita operative sostituiscono integralmente quelle previste dalla propria precedente determinazione n. 16842 del 2011 che qui si intende revocata;
  3. di stabilire che tali procedure sono immediatamente applicabili;
  4. di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Gabriele Squintani

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina