SUPPLEMENTO SPECIALE n. 55 - 21.02.2011

Relazione

RelazioneIn Emilia-Romagna la pesca costituisce un elemento importante nell’economia e nella tradizione locale.

La presenza del mare e del fiume Po, nonché una importante rete di torrenti, canali e laghi ha fatto si che da sempre fosse grande il numero che, per lavoro o per passione, praticassero questa attività.

Essa, per altro, è assolutamente compatibile con l’ambiente, anzi la possibilità di praticarla implica che le acque abbino condizioni microbiologiche ottimale o quantomeno compatibili col mantenimento dell’ecosistema ittico.

A livello sportivo essa conta migliaia di appassionati nella nostra Regione, per questo, se opportunamente sfruttata, può divenire, al pari della caccia, uno strumento di promozione turistica offrendo agli appassionati di conoscere ed apprezzare i più bei angoli naturalistici della nostra regione, costituendo altresì, specialmente in montagna, un fattore di sviluppo.

Il presente Progetto di Legge ha quindi la finalità di incentivare la pratica della pesca sportiva, modificando le norme esistenti, al fine di offrire nuove opportunità come, da alcuni anni, avviene nelle Regioni limitrofe.

La prima iniziativa riguarda la possibilità di istituire, sulle acque demaniali classificate di tipo “D”, Aziende Turistiche Ittiche (ATI) che, ai vantaggi di tipo turistico, unirebbero quelli di carattere ambientale per l’obbligo imposto ai gestori di provvedere alla pulizia, alla salvaguardia ed al mantenimento del bioequilibrio.

L’istituzione di queste Aziende colmerebbe un gap che attualmente penalizza i pescatori emiliano-romagnoli rispetto a quelli di Lombardia, Liguria e Piemonte, dove le ATI sono già una realtà da anni.

Oltre a questo obiettivo chiave il Progetto di Legge introduce altre modifiche alla Legge Regionale di riferimento, la n. 11/93 (“Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna”), in particolare per rafforzare il ruolo dell’associazionismo piscatorio affinchè, nell’ottica della sussidiarietà, sgravi sempre più gli Enti Pubblici da compiti di gestione e controllo che faticano a fare, offrendo agli appassionati l’onere e la responsabilità, ma anche le possibilità, per poter divenire in prima persona gestori del proprio ambito di interesse, ne più ne meno di quanto avviene per la caccia.

Alle Associazioni andrebbe la gestione delle ATI nonché una parte della quota di adesione al fine di avere le risorse necessarie al ripopolamento ed alle operazioni di salvaguardia.

Un’altra importante novità, sempre nello spirito della sussidiarietà e del federalismo, riguarda la contribuenza: i proventi derivanti dal tesserino regionale dovrebbero rimanere interamente alle Provincie per l’attuazione dei Piani Provinciali, fatta salva la possibilità da parte di queste ultime di finanziare direttamente progetti iscritti nel Piano Ittico Regionale.

Infine, si ritiene necessario introdurre ulteriori accorgimenti volti a favorire la diffusione della pesca e tutelare chi alleva pesce a scopo sportivo.

Per favorire la conoscenza della pesca sportiva e migliorare il paesaggio nel suo complesso, si intende introdurre un nuovo articolo alla Legge Regionale n. 17/91 (“Disciplina delle Attività Estrattive”) affinchè, nell’ambito della definizione dei criteri per la destinazione finale delle cave fissati dal Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), si tenda a favorire, laddove la natura geologica del terreno lo consenta, il recupero delle stesse per la realizzazione di laghi di pesca sportiva.

Per quanto attiene invece privati o associazioni che allevano o immettono pesce a scopo sportivo, si è rilevato negli anni un problema via via emergente dovuto all’abnorme crescita della popolazione dei cormorani che, a causa dell’ingente quantità di pesce che ciascun esemplare preleva ogni giorno per nutrirsi (dai 400 ai 600 g), costituiscono una crescente minaccia per i pesci non solo marini, ma anche delle acque interne dove, sempre più spesso, questi uccelli si spingono per cacciare.

Ad oggi l’unica legge di riferimento, la L.R. n. 08/94 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e l’esercizio dell’attività venatoria”, consente di concedere rimborsi solo agli allevamenti ittici commerciali e di permettere il controllo dei cormorani solo in adiacenza di questo tipo di allevamenti. Rimangono così scoperti gli allevamenti sportivi e le altre acque, ferme o correnti, laddove Associazioni o privati, a spese proprie, immettono pesci subendo, al pari degli allevamenti commerciali, gravissimi danni a causa del prelievo diretto o della morte del pesce a causa delle ferite inferte dal becco dei cormorani. Per dare un’idea delle dimensioni del problema nel 2008 i soli allevamenti commerciali han subito un danno di 246.453,12 euro nel 2008.

Risulta necessario, quindi, colmare questo gap legislativo introducendo una modifica alla L.R. n. 08/94, consentendo a privati ed Associazioni che immettono pesce a scopo sportivo di beneficiare di rimborsi ed attivare le procedure necessarie all’attivazione della caccia di selezioni in prossimità dei corpi idrici interessati.

La struttura dell’articolato:

L’Art. 1 stabilisce il ruolo delle Associazioni piscatorie nell’ambito della gestione provinciale della pesca e modifica l’art. 3 della L.R. 11/93.

L’Art. 2 stabilisce la permanenza a livello provinciale delle quote pagate relativamente al tesserino regionale di pesca e modifica l’art. 7 della L.R. 11/93.

L’Art. 3 riguarda l’istituzione e la gestione delle ATI.

L’Art. 4 indica l’obiettivo di utilizzare, laddove le condizioni idrogeologiche lo consentano, le cave dismesse per la realizzazione di laghi di pesca sportiva modificando un comma dell’art. 6 della L.R. 17/91 “Disciplina delle attività estrattive”.

L’Art. 5 introduce la possibilità di risarcimento per privati ed associazioni che allevano od introducono pesce nelle acque interne a fine di pesca sportiva danneggiati da parte dei cormorani, aggiungendo un articolo alla L.R. 08/94 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e l’esercizio dell’attività venatoria”.

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