n.404 del 07.12.2019 (Parte Prima)

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale - Convocazione dei comizi elettorali (art. 16 - comma 1 - Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

  • l’art.122, primo comma, della Costituzione;
  • l’art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”, in base al quale gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, il quinquennio decorre dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi organi hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori;
  • l’art. 16, primo comma, della Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, recante “Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale”, il quale dispone che:

- il Presidente della Giunta regionale uscente adotti, d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di Bologna, il decreto di indizione delle elezioni;

- il decreto di indizione sia comunicato ai sindaci della Regione e sia pubblicato, cinquanta giorni prima della data delle elezioni, nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

  • l’art. 3, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, in base al quale i sindaci dei comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
  • l’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in base al quale le operazioni di votazione si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23,

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi della delibera di Giunta n. 468/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

D’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di Bologna, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della Regione Emilia-Romagna;

decreta

  1. L’indizione delle elezioni dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna per domenica 26 gennaio 2020;
  2. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7 e termineranno alle ore 23;
  3. I Sindaci dei Comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
  4. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna il cinquantesimo giorno antecedente la data stabilita per le elezioni.

Il Presidente 

Stefano Bonaccini

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