n.179 del 16.06.2022 (Parte Seconda)

Approvazione schema di protocollo d'intesa tra l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, che all’art. 48 abroga, tra l’altro, la legge n. 225/1992 e dispone all’art. 50 che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal medesimo decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile" e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione civile rinominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito denominata Agenzia);

- la propria deliberazione n. 1769 dell’11 dicembre 2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, così come modificato dalle deliberazioni n. 839/2013 e n. 1023/2015;

- la propria deliberazione n. 1770 del 30 novembre 2020 di approvazione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, della riorganizzazione dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e delle declaratorie dei Servizi e delle posizioni Professional dell’Agenzia;

Visto l’art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii, che dispone la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visti:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” (Dir. PCM 27/2/2004);

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Codice dell’ambiente”;

- la Direttiva n. 2007/60/CE che istituisce il quadro di riferimento Europeo per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni;

- il D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, inerente all’attuazione della Direttiva 2007/60/CE;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2013 recante indirizzi operativi per l’istituzione dell’UCC del bacino del fiume Po (Dir. PCM 8/2/2013);

- la Direttiva del Presidente del Consiglio del Ministri dell’8 luglio 2014 “recante “Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe” (Dir. PCM 8/7/2014);

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” (Dir. PCM 30/4/2021);

Considerato che:

- l’Agenzia nell’ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile è competente per le attività di cui all’art. 2 della legge regionale n. 1/2005, ed in particolare per la pianificazione dell’emergenza;

- le mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni, di cui all’art. 6, del D. Lgs. n. 49/2010, contengono la perimetrazione delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari di scarsa probabilità di alluvioni, alluvioni poco frequenti e alluvioni frequenti, riportando informazioni e strati conoscitivi funzionali anche alla definizione degli scenari di evento per il rischio idraulico, di cui alla Dir. PCM 27/2/2004, e alla pianificazione di protezione civile disciplinata dall’art. 18, del D.Lgs. n. 1/2018;

- i Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 49/2010, riguardano in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, promuovendo pratiche sostenibili di uso del suolo, miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l’inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale; comprendono altresì gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative, attraverso l’attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.

- le Regioni sono chiamate a predisporre la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento di loro competenza, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla Dir. PCM 27/02/2004, con particolare riferimento al governo delle piene;

- i piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi di gestione del rischio, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:

- la portata della piena e l’estensione dell’inondazione;

- le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene;

- gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- la gestione del suolo e delle acque;

- la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio;

- l’uso del territorio;

- la conservazione della natura;

- la navigazione e le infrastrutture portuali;

- i costi e i benefici;

- le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce;

- i piani di gestione contengono inoltre una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attività di:

- previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali;

- presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali;

- regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;

- supporto all’attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente;

- l’Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po è centro di competenza ai sensi del decreto del Capo Dipartimento n. 3152 del 24 luglio 2013.

- La Regione Emilia-Romagna, con Legge regionale n. 1/2005, pone a fondamento della sua azione in materia di protezione civile il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le Autorità Statali e con il sistema delle Autonomie Locali;

- con medesima legge regionale n. 1/2005, la Regione Emilia-Romagna annovera tra le attività del sistema regionale di protezione civile l’elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale (art. 3), prevedendo anche che vengano recepiti i dati e i contenuti di tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale incidenti sul proprio territorio, e individuando e promuovendo studi e ricerche sui fenomeni al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio (art. 11);

- ai sensi della Dir. PCM 27/2/2004, le misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato devono essere definite anche sulla base degli strumenti della pianificazione distrettuale;

- l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po concorre se del caso al governo delle piene attuato dalle autorità di protezione civile, quale affiancamento tecnico-scientifico sia per la pianificazione che per la caratterizzazione delle criticità idrauliche e del rischio residuo persistente a scala di bacino;

- l’Autorità di Bacino Distrettuale concorre, con la Regione e gli altri enti competenti, alle attività di regolazione dei deflussi finalizzate ad assicurare la massima laminazione degli eventi di piena nei bacini idrografici in cui sono presenti invasi artificiali, e alla predisposizione del piano di laminazione preventivo;

- il presente protocollo d’intesa ha come obiettivo il rafforzamento di un rapporto di reciproca collaborazione tra L’AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO e l’Agenzia, al fine di efficientare e rendere sempre più moderno il sistema di protezione civile nella Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto di autorizzare l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a procedere alla stipula del protocollo d’intesa tra l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e l’Agenzia, secondo lo schema contenuto nell’Allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

Preso atto che il Direttore dell’Agenzia provvederà alla sottoscrizione del protocollo d’intesa a seguito dell’approvazione dello schema in allegato “A” alla presente deliberazione;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate:

  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e ss.mm.ii; limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, unitamente alle relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13/10/2017 e PG/2017/779385 del 21/12/.2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- la determinazione dirigenziale n. 700 del 28 febbraio 2018 dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna””;

- la determinazione dirigenziale n. 2657 del 1 settembre 2020 dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile “Adozione sistema controlli interni all’Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della D.D. 700/2018”;

- la determinazione dirigenziale n. 4359 del 25 novembre 2021 “Adozione relazione gestionale 2021 sulle attività svolte e piano delle attività per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile”;

- la propria deliberazione n. 2152 del 20 dicembre 2021 “Approvazione del Bilancio di previsione e del piano delle attività dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2022-2024”;

- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- la propria deliberazione del 21 marzo 2022, n. 426 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

Visti, infine:

- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022-2024, di transizione al Piano integrativo di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 che ha approvato la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile

A voti unanimi e palesi

delibera

A) di approvare lo schema del protocollo d’intesa tra l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, al fine di garantire la continuità dell’implementazione, in termini di efficacia ed efficienza, delle relative capacità operative di intervento in occasione di eventi calamitosi di protezione civile, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

B) di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui all’allegato “A”, che avrà decorrenza dalla data di effettiva sottoscrizione per una durata complessiva di 5 anni;

C) di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23, nonché - sulla base degli indirizzi di cui alla Direttiva approvata con determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 e richiamata in parte narrativa - ai sensi dell’art. 7-bis, del D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

D) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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