n.275 del 05.08.2020 periodico (Parte Seconda)

COVID-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato l'art. 2 del D.Lgs. 502/1992, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, al comma 2, che spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle Aziende Sanitarie, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;

Visti:

  • la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • i successivi provvedimenti, nazionali e regionali, con i quali si è provveduto a dettare disposizioni necessarie a contenere e gestire la pandemia da COVID-19;
  • il D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020 che al comma 1, dell’art. 103 dispone: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.”;

Richiamati:

  • la L.R. n. 22/2019 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private ed in particolare:
    • Art. 13, comma 1, che stabilisce che “Le funzioni di organismo tecnicamente accreditante deputato alle verifiche di accreditamento sono affidate al direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale al fine di garantire imparzialità, trasparenza nella gestione delle attività e autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni, rispetto alle strutture valutate e all’autorità regionale che concede l’accreditamento.”;
    • Art. 13, comma 2, che stabilisce che “Le modalità organizzative e le risorse umane e strumentali necessarie per il suo funzionamento sono definite dal direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale.”;
    • Art. 15, comma 4, che stabilisce che: “Le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso la struttura interessata, sono effettuate dall’organismo tecnicamente accreditante entro sei mesi dalla concessione dell’accreditamento.”;
  • la determina dirigenziale n. 8064/2020 con la quale sono state definite, tra l’altro le procedure per l'espletamento delle funzioni di competenza dall’Organismo Tecnicamente Accreditante(OTA);

Richiamate le note della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare PG/2020/176519 del 28 febbraio 2020, PG/2020/179766 del 29 febbraio 2020, PG/2020/191369 del 4 marzo 2020 e PG/2020/0210546 del 10 marzo 2020, e la propria deliberazione n. 404 del 27/04/2020 e s.m.i., recante provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19, con le quali sono state fornite alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale indicazioni per l’individuazione di piani di riavvio delle attività sanitarie non urgenti, che erano state sospese al fine di consentire una migliore gestione emergenziale, da aggiornarsi via via al modificarsi delle condizioni di contesto;

Valutato che allo stato attuale l’impegno del sistema sanitario di questa Regione, nel suo complesso, per far fronte alla fase emergenziale consente oltre al riavvio graduale delle attività sanitarie sospese, anche il riavvio delle attività amministrative finalizzate allo svolgimento di procedimenti amministrativi, ivi comprese quindi le attività di verifica di competenza dell’OTA;

Considerato che tale necessaria ripresa debba però tenere conto del maggiore impegno degli operatori sanitari pubblici e privati, presso le strutture di riferimento/afferenza, che concorrono alla formazione dei teams di verifica dell’OTA e debba essere improntata a criteri di garanzia della sicurezza rispetto al rischio di contagio a tutela della salute pubblica;

 Ritenuto pertanto necessario:

  •  prendere atto che il termine stabilito dall’art. 15, della L.R. n. 22/2019, comma 4, di sei mesi dalla concessione dell’accreditamento per lo svolgimento delle attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso la struttura interessata, nell’attuale fase emergenziale da COVID-19 non può essere rispettato;
  • dare mandato al Direttore della Agenzia sanitaria e sociale regionale di procedere con la ridefinizione del calendario dell'attività di verifica, adottando ogni misura idonea a garantire la sicurezza rispetto al rischio di contagio a tutela della salute pubblica e ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, così come previsto dall’art. 103 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni con L. 27/2020;

Considerato inoltre che nella fase emergenziale le strutture per pazienti psichiatrici e dipendenti da sostanze da abuso hanno riscontrato difficoltà nel reperimento di personale con le qualifiche previste di educatore professionale socio-sanitario e di operatore socio sanitario (OSS);

Ritenuto pertanto di stabilire, al fine di superare tali criticità, che, per un massimo di mesi otto a decorrere dalla data di adozione del presente atto, le strutture di cui sopra possono ricorrere alla sostituzione del personale sopra richiamato, assente a vario titolo a causa dell’emergenza COVID-19 e alla variazione temporanea della composizione dell’équipe. E’ consentito il ricorso a educatori socio-pedagogici e ad allievi dei percorsi formativi per operatori socio-sanitari che abbiano già svolto almeno il 50% della parte d’aula; 

 Visti:

  • la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;
  • la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale” e successive modifiche;
  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
  • il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e successive modifiche;
  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
  • n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
  • n.733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;
  • n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1.di prendere atto che, nell’attuale fase emergenziale da COVID-19 dichiarata dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 soprarichiamata, il termine stabilito dall’art. 15, della L.R. n. 22/2019, comma 4, di sei mesi dalla concessione dell’accreditamento per lo svolgimento delle attività di verifica di competenza dell’OTA, finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso le strutture interessate, non può essere rispettato;

2. di stabilire conseguentemente che le verifiche da effettuare, ai sensi della L.R. n. 22/2019, mediante sopralluoghi da parte dell’OTA, sono posticipate di massimo sei mesi dal 31 luglio 2020, data stabilita per la fine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

3. di dare atto che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della L.R. n. 22/2019 si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla L.R. n. 34/1998;

4. di dare mandato al Direttore della Agenzia sanitaria e sociale regionale di procedere con la ridefinizione del calendario dell'attività di verifica, adottando ogni misura idonea a garantire la sicurezza rispetto al rischio di contagio, a tutela della salute pubblica, e ad assicurare comunque la ragionevole durata dei procedimenti, così come previsto dall’art. 103, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni con L. n. 27/2020;

5. di dare atto comunque che la programmazione, di cui al punto che precede, potrà costantemente essere aggiornata nel tempo al modificarsi delle condizioni di contesto legate all’andamento dell’epidemia da COVID-19;

6. di disporre che, al fine di superare le difficoltà di reperimento di personale con le qualifiche previste di educatore professionale socio-sanitario e di operatore socio sanitario (OSS), le strutture per pazienti psichiatrici e per pazienti dipendenti da sostanze d’abuso possono procedere, per un massimo di mesi otto a decorrere dalla data di adozione del presente atto, alla sostituzione del personale sopra richiamato assente a vario titolo a causa dell’emergenza COVID-19 e alla variazione temporanea della composizione dell’équipe. In particolare è consentito il ricorso a educatori socio-pedagogici e ad allievi dei percorsi formativi per operatori socio-sanitari che abbiano già svolto almeno il 50% della parte d’aula; 

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

8. di disporre, inoltre, la pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

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