n.96 del 01.04.2020 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg.le n. 41/01 art. 31, comma 5 – Formaleoni Pietro. Approvazione variante non sostanziale (sostituzione di un pozzo regolarmente autorizzato - non più utilizzabile per cause tecniche e non più ripristinabile - attraverso la perforazione di una nuova opera di presa nelle immediate vicinanze con le medesime caratteristiche di quello esistente) alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelvetro P.no (PC) ad uso irriguo - Proc. PC01A0270 - SINADOC 26075/2017 (Determina n. 1000 del 3/3/2020)

La Dirigente Responsabile (omissis) determina 

1. assentire, ai sensi dell’art. 31, comma 5, R.R. 41/2001, al sig. Formaleoni Pietro, residente in Comune di Pontenure (PC), Via Togliatti n. 5 (C.F. FRMPTR30L15G747H ), fatti salvi i diritti di terzi, la variante non sostanziale della concessione PC01A0 270, consistente nell’autorizzazione ad effettuare la perforazione di un nuovo pozzo nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, a l la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, medesimo codice pratica PC01A0270, già assentita al medesimo sig. Formaleoni da questo Servizio con Determinazione Dirigenziale n. 2544 del 28/5/2019 ( con scadenza al 31/12/2028), dando atto che:

  1. - i lavori di perforazione devono essere eseguiti, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui alla scheda “Prescrizioni per la perforazione”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto;
  2. le caratteristiche del pozzo da perforare sono le stesse già autorizzate da questo Servizio con la già citata D.D. n. 2544/2019, e, cioè: (omissis)
  • destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 30;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 86.957; (omissis)

2. di confermare che la concessione è valida fino al 31/12/2028 (come disposto con D.D. n. 254 4 del 28/5/2019); (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7- Obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)

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