n. 130 del 17.08.2011 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) per la realizzazione di lavori di sistemazione idrogeologica in località Ca' di Lucca nel comune di Monghidoro BO) da parte del Comune di Monghidoro

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) 

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 21 maggio 1999, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, in considerazione dei modesti impatti attesi, il progetto “Lavori di sistemazione idrogeologica” in località Cà di Lucca nel comune di Monghidoro (BO), dalla ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni già riportate al punto 7:

  1. le opere in progetto dovranno essere realizzate secondo le indicazioni contenute nella “Direttiva concernente criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna” (delibera della Giunta regionale n. 3939 del 6/9/1994) ed in particolare adottando tecniche di ingegneria naturalistica;
  2. al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri durante le fasi di cantiere si dovrà provvedere a periodiche operazioni di bagnatura delle terre di scavo e delle piste di cantiere qualora le condizioni meteorologiche lo richiedano;
  3. l’approvvigionamento dei materiali da costruzione e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di cantiere dovrà avvenire utilizzando siti regolarmente autorizzati, nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della minimizzazione degli impatti legati al trasporto;
  4. gli eventuali materiali di risulta derivanti dagli scavi che non dovessero essere riutilizzati nell’ambito del progetto andranno smaltiti conformemente alla normativa vigente in materia di rifiuti;
  5. a termine lavori si dovrà provvedere al ripristino delle aree di cantiere tramite inerbimento delle scarpate e piantumazione di specie autoctone;
  6. per i lavori di ripristino andranno utilizzati i terreni vegetali derivanti dalle operazioni di scotico che si avrà cura di accumulare in spessori adeguati separatamente dalle altre tipologie di materiale e dei quali si provvederà alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
  7. il progetto esecutivo delle opere dovrà comprendere le operazioni di monitoraggio e di manutenzione degli impianti per almeno tre anni dalla messa a dimora e il reimpianto delle fallanze nel primo anno di manutenzione;
  8. per la realizzazione degli ordini di terre armate ai piedi della S.P. “della Futa” si chiede durante la progettazione esecutiva di coinvolgere l’ufficio viabilità della Provincia di Bologna;
  9. come previsto dalle norme del PSAI del fiume Reno gli interventi all’interno della zona 1 della scheda n.90 dovranno essere validati dall’Autorità di Bacino del fiume Reno;
  10. per quanto concerne il vincolo idrogeologico dovrà essere verificata con la Unione montana Valli Savena-Idice se gli interventi previsti ricadano all’interno delle opere soggette alla sola comunicazione oppure se necessitino di autorizzazione sulla base di quanto indicato dalla Del. reg. 1117/00;
  11. gli interventi di regimazione idraulica previsti lungo la parte bassa del fosso delle Forche e del fosso della Ratta fino alla confluenza con il torrente Idice sono classificati dal PTCP come reticolo idrografico minore, pertanto in fase di progettazione esecutiva dovrà essere coinvolta l’autorità idraulica competente (STB Reno) al fine di verificare se tali tratti di corso d’acqua faccia parte del demanio idrico e pertanto se gli interventi debbano ottenere il nulla-osta idraulico di competenza dell’STB Reno;
  12. resta fermo che la realizzazione del progetto in esame è subordinata al rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

b) di trasmettere la presente delibera al proponente Comune di Monghidoro, alla Provincia di Bologna – Assessorato Ambiente, al Servizio Tecnico di Bacino Reno, alla Unione Montana Valli Savena-Idice e alla Autorità di Bacino del Fiume Reno; 

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art.10, comma 3, della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; 

d) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina