n. 38 del 03.03.2010 periodico (Parte Seconda)
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del DLgs n. 152/2006 per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e, in particolare, l’art. 10, che dispone quanto segue:
“1. Al verificarsi o nell’imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all’articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell’Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell’Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.
2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l’impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell’Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni”;
Visto l’art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in base al quale:
“1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1994, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall’adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell’inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell’Unione europea”;
Premesso che il giorno 23 febbraio 2010, alle ore 04:00 circa, si è verificato uno sversamento di circa 1000 mc (stimati) di idrocarburi da una raffineria in località Villasanta nei pressi di Monza (MB), dei quali una parte significativa ha raggiunto il Fiume Lambro, e successivamente detto materiale ha iniziato a transitare nel tratto del fiume Po in Provincia di Piacenza, e che tale deflusso si protrarrà per almeno 5 giorni interessando, con i suoi effetti inquinanti, tutti i comuni rivieraschi su detto fiume;
Considerato che, al fine di intercettare la maggior quantità possibile di idrocarburi, sono state disposte dalla Regione Emilia-Romagna azioni volte a dispiegare barre oleoassorbenti, rotoli di panne oleoassorbenti, sacchi di granulare oleoassorbente;
Premesso inoltre che è necessario prelevare il materiale inquinante dall’alveo del fiume e trasportarlo in un idoneo luogo di stoccaggio ai fini del successivo smaltimento;
Preso atto che la situazione ha carattere di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e pertanto l’intervento dovrà essere realizzato tramite l’impiego del maggior numero possibile di mezzi idonei nel minor tempo possibile;
Preso inoltre atto che non è possibile provvedere altrimenti;
Ritenuto pertanto necessario che le operazioni suddette siano svolte anche in deroga ad alcune delle vigenti norme relative a trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti nonché al trasporto delle merci pericolose, purché sia garantito un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità”;
Dato atto che nell’immediatezza dell’evento, effettuate le necessarie verifiche tecniche ed acquisito agli atti d’ufficio dell’Agenzia regionale di Protezione Civile il parere favorevole dell’Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente rilasciato in data 25 febbraio 2010 PGDG/2010/0001128, non vi sono le condizioni per operare in via ordinaria ed è peraltro urgente attivare tutte le misure possibili per arginare l’effetto dello sversamento;
Dato atto dei pareri allegati;
ordina:
1. Ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti che garantiscano un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile istituita con L.R. n. 1 del 2005, è autorizzato a reperire automezzi idonei al trasporto del materiale oleoso di cui in premessa verso siti appositi, nonché a disporre la realizzazione delle necessarie azioni di trasporto, stoccaggio provvisorio e successivo trattamento dei fluidi; il Direttore agirà avvalendosi delle proprie competenze di cui all’art. 10 della L.R. n. 1 del 2005, anche in deroga alle seguenti norme specifiche in materia di gestione rifiuti e trasporto di merci pericolose:
- art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sul trasporto di rifiuti;
- art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006 in materia di autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero, con particolare riferimento al comma 11, che stabilisce che l’autorizzazione definisce tipi e quantitativi di rifiuti per i quali gli impianti stessi sono autorizzati;
- art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006 circa l’obbligo d’iscrizione dei soggetti che effettuano trasporto di rifiuti e dei relativi mezzi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in particolare definendo che il codice CER di questo rifiuto è il 130802*;
- normativa ADR in materia di trasporto di merci pericolose; decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 4 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo in particolare al decreto del Ministro dei Trasporti del 3 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 66 del 20/03/2007;
2. i mezzi suddetti devono comunque risultare idonei al trasporto di liquidi e quindi a tenuta stagna con idonei sistemi di scarico in sicurezza ambientale e antincendio;
3. gli impianti suddetti devono comunque risultare idonei allo stoccaggio di rifiuti liquidi e muniti degli idonei sistemi e attrezzature per il ricevimento in sicurezza e per lo stoccaggio temporaneo, esteso fino ad un massimo di 120 giorni dal conferimento;
4. la presente ordinanza sarà comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro per lo sviluppo economico e all’autorità d’ambito di cui all’art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006 entro tre giorni dall’emissione e avrà efficacia per un periodo non superiore a 30 giorni;
5. la presente ordinanza sarà comunicata, altresì, alle altre autorità competenti ed enti interessati.