n. 58 del 14.04.2010 Periodico (Parte Seconda)

Comune di Sant’Agostino (FE) - Concessione della derivazione di acqua pubblica esercitata dalle falde sotterranee, in comune di Sant’Agostino (FE), loc. Viale Europa n.41. Domanda in data 05.08.2008 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso irrigazione attrezzature sportive ed aree destinate a verde - Art. 5 Regolamento regionale n. 41/2001

 IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare al Comune di Sant’Agostino (Fe) con sede legale in Comune di Sant’Agostino (Fe), Piazza Marconi n.2, P. IVA 00292280385, e legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Sant’Agostino (Fe) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Sant’Agostino (Fe), Foglio 42, mappale 765, per uso irrigazione attrezzature sportive ed aree destinate a verde pubblico, con una portata massima uguale e non superiore a moduli 0,03 3,00 l/s e fino ad una portata media uguale e non superiore a moduli 0,02, 2,00 l/s, per un volume complessivo annuo di circa 1.000,00 mc.;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 22.09.2009 n. 9242

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001. Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

 (omissis)

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