n.170 del 08.06.2022 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Soppressione dei passaggi a livello ai km 82+324, 82+806, 83+769 e 84+614 insistenti lungo la linea Alessandria - Piacenza mediante la realizzazione di opere sostitutive" localizzato nel comune di Rottofreno (PC), proposto da R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE, CRISTINA GOVONI
(omissis)
determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Soppressione dei passaggi a livello ai Km 82+324, 82+806, 83+769 e 84+614 insistenti lungo la linea Alessandria – Piacenza mediante la realizzazione di opere sostitutive”, localizzato nel Comune di Rottofreno (PC) proposto da R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:
1. con riferimento agli aspetti di compatibilità idraulica, nelle successive fasi di progettazione, il progetto dovrà essere adeguato alle osservazioni contenute nel parere del Consorzio di Bonifica di Piacenza, acquisito agli atti con PG.2022.324882 del 1 aprile 2022, e pubblicato sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all’indirizzo: https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb;
2. andrà predisposta, nella successiva fase autorizzativa, la documentazione di previsione di impatto acustico ex art. 8 L. 447/1995, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 673/2004e dovranno essere previste eventuali opere di mitigazione se necessarie;
3. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a):
- per il punto 1, dovrà essere effettuata dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- per il punto 2, dovrà essere effettuata dal Comune di Rottofreno;
- per il punto 3, dovrà essere effettuata da ARPAE;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 10 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., al Comune di Rottofreno, alla Provincia di Piacenza, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, all'AUSL di Piacenza, all'ARPAE di Piacenza, all’Agenzia Interregionale per il fiume Po, al Consorzio di bonifica di Piacenza, all’ A.N.A.S. S.p.a. - Struttura Territoriale Emilia-Romagna;
g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.