n.280 del 25.09.2013 periodico (Parte Seconda)

Modifica Statuto Comune di Salsomaggiore Terme

Si rende noto che:

  • con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29/8/2013 è stato modificato l’articolo 34, comma 4), lettera c) dello Statuto. Il testo vigente è il seguente:

Art. 34

Il Sindaco

(omissis)

4. Il Sindaco, nelle sue attribuzioni organizzative:

a) partecipa ai lavori dell’ufficio di Presidenza;

b) ha potere di delega generale delle sue attribuzioni al Vicesindaco ad eccezione delle competenze attribuite dalla legge in via esclusiva al Sindaco;

c) può delegare particolari, specifiche attribuzioni per materie ben definite ai singoli Assessori. Ha, inoltre, facoltà di attribuire deleghe ai Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza;

d) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovraintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. 

  • con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29/8/2013 è stato inserito l’art. 47 bis nello Statuto. Il testo è il seguente:

Art. 47 bis

Le Consulte

1. Le Consulte esercitano i diritti di istanza, petizione e proposta nei settori di loro specifico interesse.

2. Le Consulte concretizzano la rappresentanza di organismi e persone che, localmente, hanno particolare conoscenza ed esperienza in determinati campi di attività, al fine di integrare, arricchire e stimolare le iniziative degli organismi amministrativi del Comune con l’apporto di specifiche competenze.

3. Le Consulte sono soggetti di collegamento diretto fra società civile organizzata e organi del governo locale.

4. Nelle Consulte sono rappresentati enti, associazioni, istituti, cooperative e confessioni religiose operanti nel territorio nonché rappresentanze sociali, di categoria, sindacali e politiche, di coloro che sono stati precedentemente eletti o nominati in cariche pubbliche, consiglieri e componenti di commissioni in carica e riconosciute personalità.

5. Le Consulte possono venire sentite, secondo le aree ed i settori di loro attività, anche in assemblea generale, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione annuale.

6. Sono istituite:

a) la Consulta per i problemi dell’incremento dell’economia e del lavoro;

b) la Consulta per le attività sociali in favore degli/delle anziani/e, dei/delle giovani; dei/delle portatori/trici di handicap e per prevenire e contrastare le tossicodipendenze, le devianze e l’emarginazione sociale;

c) la Consulta delle cittadine per i tempi, la qualità della vita, i servizi della Città e la valorizzazione della differenza;

d) la Consulta per l’ambiente;

e) la Consulta per la scuola e l’istruzione;

f) la Consulta per l’immigrazione;

g) la Consulta per lo sport;

h) la Consulta per il turismo;

i) la Consulta per il decoro della Città;

l) la Consulta per il Volontariato;

7. Ciascuna delle Consulte istituite ai sensi del comma 6 è disciplinata in ordine alla propria composizione, competenza e funzionamento da un proprio specifico regolamento, approvato dal Consiglio comunale.

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