n.228 del 29.07.2021 (Parte Prima)

ISCRIZIONE DEI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE USL REGIONALI

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Clausola valutativa

Art. 3 Norma finanziaria

Art. 4 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Al fine di assicurare l’esercizio del diritto all’assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall’Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.

2. L’iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende USL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, nel rispetto degli stanziamenti di cui all’articolo 3.

3. La Regione si impegna a sostenere l’approvazione di normative nazionali che perseguano gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente alle medesime, qualora prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

Art. 2

Clausola valutativa

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull’attuazione della presente legge, relativamente a:

a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna azienda USL;

b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;

c) eventuali criticità emerse dall’applicazione della presente legge.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna farà fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l’erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale).

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2021 STEFANO BONACCINI

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