n.294 del 30.09.2016 (Parte Prima)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI"
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 2 Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 3 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 4 Abrogazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 5 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 6 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 7 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 8 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 9 Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 10 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 11 Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 12 Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 13 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 14 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 15 Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 16 Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 17 Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 24
Art. 18 Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 19 Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 20 Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 21 Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 22 Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 23 Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 24 Modifiche all’articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 25 Modifiche all’articolo 24 ter della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 26 Abrogazione dell’articolo 24 quinquies della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 27 Sostituzione dell’articolo 24 sexies della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 28 Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 29 Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 30 Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 31 Inserimento dell’articolo 27 bis nella legge regionale n. 24 del 1991
Art. 32 Sostituzione dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 33 Disposizioni finali
Art. 34 Entrata in vigore
Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole “settore tartuficolo” sono sostituite dalle seguenti: “patrimonio tartufigeno”;
b) dopo la lettera b bis) è aggiunta la seguente:
“b ter) promuovere e sostenere lo sviluppo della tartuficoltura.”.
Art. 2
Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Compiti e funzioni
1. La Regione esercita, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), le funzioni amministrative relative all’applicazione della presente legge.
2. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge la Regione può avvalersi:
a) del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;
b) dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 01 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola “adottati” è sostituita dalla seguente: “riconosciuti” e dopo le parole “a livello” è inserita la seguente: “europeo,”.
2. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) sono soggette a riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “alla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione,”;
b) dopo il punto 4.3 della lettera a) le parole “È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).” sono sostituite dalle seguenti: “È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento, di piantine tartufigene nel perimetro dell’area proposta per il riconoscimento, secondo le modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.
4. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.
5. Al comma 3 bis dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “La Provincia ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all'articolo 30 della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, ogni cinque anni, sentita la Consulta di cui all’articolo 30,”.
6. Al comma 3 ter dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “la Provincia provvede ad informare la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo di cui al successivo art. 30” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione provvede ad informare la Consulta di cui all'articolo 30”.
Art. 4
Abrogazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.
Art. 5
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole “tenuto conto anche del piano colturale e di conservazione sottoscritto dal richiedente” sono sostituite dalle seguenti: “che il richiedente dovrà sottoscrivere per presa visione e accettazione. Il richiedente dovrà sottoscrivere le prescrizioni contenute nell'attestazione di riconoscimento.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
4. Alla fine del comma 4 bis dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “A tal fine, le Province provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali.” sono soppresse.
Art. 6
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”, la parola “biennali” è sostituita dalle seguenti: “ogni cinque anni” e la parola “o coltivata” è soppressa.
Art. 7
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola “istituisce” è sostituita dalle seguenti: “definisce i criteri e le modalità per il controllo e”.
Art. 8
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “Provincia nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica.” sono sostituite dalle seguenti: “Regione, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale.”.
3. Al comma 3 bis dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola “possono” è sostituita dalla seguente: “può” e la parola “precedente” è sostituita dal numero “3”.
4. Al termine del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le parole seguenti: “I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.”.
Art. 9
Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
Commissione d'esame
1. La Regione istituisce una o più commissioni per l’abilitazione alla raccolta e ne regola, con atti propri, il funzionamento e la durata.
2. La Commissione d’esame è composta da due collaboratori con competenze tecniche e da un dirigente regionale con funzione di presidente.
3. La Commissione d'esame può svolgere le prove anche in sedi decentrate e può accorpare le sedi di esame per ambiti sovraprovinciali.
4. Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a carico della Regione.”.
Art. 10
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola “sei” è sostituita dalla seguente: “dieci”.
2. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1991 è soppresso.
Art. 11
Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
Tassa di concessione regionale
1. La tassa di concessione regionale per l’abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158).”.
Art. 12
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1991
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituita dalla seguente:
“c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.”.
Art. 13
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:
“h) Tuber mesentericum:
dal 1° settembre al 31 gennaio per tutte le zone.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“3. La Regione su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge n. 752 del 1985, e sentita la Consulta di cui all’articolo 30, con proprio atto può variare il calendario per ambiti omogenei sub-regionali di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi. In tal caso, la Regione è tenuta a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“4. I centri e gli istituti di ricerca di cui alla legge n. 752 del 1985, che presentino un adeguato progetto o programma di attività, possono essere autorizzati dalla Regione alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge. Le persone da autorizzare devono essere chiaramente individuate e nominalmente indicate.”.
Art. 14
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“1. La delimitazione e la denominazione delle zone geo grafiche di raccolta, di cui all'articolo 7, comma quinto, della legge n. 752 del 1985, sono definite dalla Giunta regionale in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentita la Consulta di cui all’articolo 30.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.
Art. 15
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole: “, sentite le Province,” sono soppresse.
2. Alla fine del comma 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le parole seguenti: “, o segnala la propria presenza secondo altre modalità stabilite dal regolamento delle aziende stesse.”.
Art. 16
Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“Art. 16
Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge compete alla Regione che, per l’accertamento delle infrazioni, si avvale, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, degli agenti del Corpo forestale dello Stato, della polizia provinciale, della polizia municipale e delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione può avvalersi anche delle guardie giurate designate da cooperative, consorzi enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell’ambiente, nonché dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna e degli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità cui il rispettivo ordinamento conferisca la qualifica di agente di polizia giudiziaria.”.
Art. 17
Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 24
1. L’articolo 17 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“Art. 17
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2. I verbali di accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 18 sono trasmessi alla struttura regionale competente per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative. I verbali di accertamento della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi anche all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).”.
Art. 18
Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;
b) alla fine della lettera s) sono aggiunte le parole seguenti: “, o di mancata regolamentazione delle presenze da parte delle aziende stesse.”;
c) alla lettera s ter) tra le parole “comma 2” e le parole “da 1.000 a 6.000 euro” sono inserite le parole seguenti: “o a medesime procedure di certificazione riconosciute a livello europeo, nazionale o regionale”.
Art. 19
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
2. Il comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dalla Regione.”.
Art. 20
Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “alle Province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.
2. Al comma 3 bis dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “Le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”.
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “I Comuni, le Comunità montane, l'Azienda regionale delle foreste” sono sostituite dalle seguenti: “Gli Enti locali” e le parole “alle Province” sono sostituite dalle seguenti: “agli Uffici competenti”.
4. Al comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11.” sono sostituite dalle seguenti: “sentita la Consulta di cui all’articolo 30.”.
Art. 21
Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente: “Tali regolamenti sono adottati sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.”;
2. Al comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola “regine” è sostituita dalla seguente: “regime”.
Art. 22
Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente: “Tali regolamenti sono adottati dagli organi delle aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.”.
Art. 23
Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L'articolo 23 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
Diritti di uso civico
1. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi secondo quanto previsto e richiamato dall’articolo 3, ultimo comma, della legge n. 752 del 1985.”.
Art. 24
Modifiche all’articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 2 dell’articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991 la parola “concede” è sostituita dalle seguenti: “può concedere”.
2. Il comma 3 dell’articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.
3. Alla fine del comma 4 dell’articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le parole seguenti: “anche sulla base della cartografia di cui all’articolo 24 sexies.”.
4. Al comma 6 dell’articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “Le Province favoriscono” sono sostitui- te dalle seguenti: “La Regione favorisce”.
Art. 25
Modifiche all’articolo 24 ter della legge regionale n. 24 del 1991
1. Il comma 1 dell’articolo 24 ter della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione promuove il coordinamento e la predisposizione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.”.
Art. 26
Abrogazione dell’articolo 24 quinquies della legge regionale n. 24 del 1991
1. L’articolo 24 quinquies della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.
Art. 27
Sostituzione dell’articolo 24 sexies della legge regionale n. 24 del 1991
1. L’articolo 24 sexies della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“Art. 24 sexies
Carta regionale delle aree tartufigene
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentiti la Consulta di cui all’articolo 30, la Conferenza agricola di cui all’articolo 39 della legge regionale n. 13 del 2015 e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e le associazioni dei tartufai e dei tartuficoltori maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree potenzialmente tartufigene.
2. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.”.
Art. 28
Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “dalle Province e dalle Comunità montane.” sono sostituite dalle seguenti: “dagli Enti locali e dalla Città Metropolitana di Bologna.”.
Art. 29
Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione può”.
Art. 30
Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Il comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.
Art. 31
Inserimento dell’articolo 27 bis nella legge regionale n. 24 del 1991
1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è inserito il seguente:
“Art. 27 bis
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca, fra l’altro, informazioni sui seguenti aspetti:
a) tipologia, caratteristiche e distribuzione territoriale del patrimonio tartuficolo;
b) andamento delle nuove abilitazioni e dei rinnovi periodici dei tesserini per la ricerca e raccolta del tartufo;
c) andamento delle procedure di riconoscimento, controllo e revoca delle tartufaie controllate;
d) andamento delle procedure di riconoscimento delle tartufaie coltivate;
e) modalità ed esiti dell’attività di vigilanza;
f) interventi e risultati delle attività di promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura con particolare riguardo ai percorsi di valorizzazione dell’attività svolta dalle Associazioni locali, dagli enti pubblici e dai privati;
g) distribuzione dei contributi specificando la caratteristica dell’intervento, i beneficiari e l’ammontare delle risorse;
h) eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.”.
Art. 32
Sostituzione dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
“Art. 30
Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo
1. La Regione istituisce una Consulta con funzioni consultive e propositive sui provvedimenti relativi alla tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.
2. La Consulta è presieduta dall’Assessore regionale competente per la materia o da un suo delegato ed è composta dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei tartufai, dei tartuficoltori, delle associazioni degli agricoltori, della cooperazione e delle associazioni ambientaliste. Possono essere invitati i Comuni e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità sul territorio regionale. Possono altresì essere invitati, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore, di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri per definire la rappresentatività delle associazioni, nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta dura in carica cinque anni. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.”.
Art. 33
Disposizioni transitorie e finali
1. I riconoscimenti di tartufaie controllate e coltivate rilasciati, ai sensi dell'articolo 3, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna conservano la loro validità.
2. Ai procedimenti di riconoscimento di tartufaie in corso continua ad applicarsi la disciplina procedimentale vigente alla data di presentazione dell'istanza; gli interventi prescritti devono concludersi entro il termine perentorio del 31 luglio 2017. Fino all'adozione della delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 3, detta procedura si applica altresì ai procedimenti di riconoscimento avviati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
3. Le autorizzazioni alla raccolta per scopi scientifici e di studio, anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13, già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino al 31 dicembre 2016.
4. Sono confermate fino al 31 dicembre 2016 le variazioni al calendario di ricerca e raccolta del tartufo previste dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana di Bologna e riportate nei seguenti atti e provvedimenti amministrativi:
a) Provincia di Modena, delibera della Giunta provinciale n. 169 del 2003;
b) Provincia di Rimini, delibere della Giunta provinciale n. 206 del 2002 e n. 127 del 2011;
c) Provincia di Ferrara, delibera del Consiglio provinciale n. 48 del 2015 e decreto del Presidente n. 171 del 2015;
d) Provincia di Reggio Emilia, delibera della Giunta provinciale n. 238 del 2007;
e) Provincia di Parma, delibera della Giunta provinciale n. 690 del 2004;
f) Provincia di Piacenza, determinazione della Dirigente del Servizio Piccole filiere e supporto tecnico n. 1069 del 2015;
g) Città Metropolitana di Bologna, delibera della Giunta provinciale di Bologna n. 277 del 2000.
5. Le direttive approvate dalla Giunta regionale in attuazione di articoli abrogati perdono efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 settembre 2016 STEFANO BONACCINI