n. 125 del 29.09.2010 periodico (Parte Seconda)
Modifica statuto Unione Colline Matildiche
Con delibera n. 7 del 29/6/2010, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio dell’Unione Colline Matildiche ha approvato la modifica del comma 4 dell’art. 5 dello statuto dell’Unione riformulandolo come segue:
«TITOLO I - Principi fondamentali
Articolo 5 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall’Unione
1 L’adesione all’Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti.
2. L’adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di ottobre ed ha effetto a decorrere dall’esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell’Unione rappresentanti dell’ente receduto.
5. Gli organi dell’Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall’Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell’ente.».