n.362 del 13.11.2019 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Betonrossi Spa - Domande 5/8/2015 e 22/3/2019 di rinnovo e variante sostanziale di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), Via Lumiere. Concessione di derivazione. Proc PR10A0028/15RN01. SINADOC 10335 (Determina DET-AMB-2019-4818 del 21/10/2019)

Il Dirigente (omissis) determina

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di annullare la precedente determinazione n. 4813 del 21/10/2019 a causa di un errore materiale di trascrizione del testo della medesima;

2. di riconoscere all’azienda BETONROSSI SPA, c.f. 01033690338, il rinnovo con variante sostanziale per aumento volume annuo di prelievo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR10A0028, ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 60;

– ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR) Via Lumiere n. 31/A, su terreno di proprietà della Società Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., censito al fg. n. 27, mapp. n. 402; coordinate UTM RER x: 608014, Y: 4966396;

– destinazione della risorsa ad uso industriale;

– portata massima di esercizio pari a l/s 5;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 16500;

3. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2025;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2019-4818 del 21/10/2019

(omissis)

Articolo 5 - Durata della concessione/Rinnovo/Rinuncia

1. La concessione è valida fino al 31/12/2025

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

(omissis)

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