SUPPLEMENTO SPECIALE N.96 DEL 05.04.2016

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR) in collegamento con la prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018.

Articolo 2

Modifiche alla legge 13 del 2000

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) è inserito il seguente:

“2-bis. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati. Nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”

Articolo 3

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è inserito il seguente:

“3-ter. Gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione.”

Articolo 4

Norme di attuazione della legge regionale n. 23 del 2015

1. Entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposte dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016 - 2018 (Legge di stabilità regionale 2016)) e ferme restando le finalità disposte dalle medesime autorizzazioni di spesa, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad effettuare variazioni compensative nell’ambito delle Missioni 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo” e 11 “Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali”, necessarie al trasferimento delle risorse all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in relazione all’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).

Articolo 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

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